23/03/2026
Il Massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego negli enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione secondo il D.M. 7.09.1976.
Ai sensi del comma 4-bis art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all’art. 2. Per la tenuta e la cancellazione dall’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione sanitaria posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis.
Il D.M. 9 agosto 2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, (introdotto ad opera della Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537) ha istituito presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un “Elenco speciale ad esaurimento” riservato ai Massofisioterapisti.
Il D.M. 9 agosto 2019, art. 5, istituisce l’elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della L.403/71, che appunto all’articolo 1 denomina quella del Massofisioterapista come professione sanitaria.
Il massofisioterapista è abilitato all’esercizio della
professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4,
comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).