22/04/2020
FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA SUL LOOK DOWN:
DAGLI ACQUISTI ALL'ATTIVITA' MOTORIA ALL'APERTO, PASSANDO PER LE COPPIE SEPARATE/DIVORZIATE CON FIGLI E L'ASSISTENZA A PARENTI/AMICI DISABILI.
QUANDO RICORRONO LE 4 MOTIVAZIONI CHE POSSONO PREMETTERE LO SPOSTAMENTO DA CASA SENZA RISCHIARE LE SANZIONI?
Come è noto, nell’ultima versione dell’autodichiarazione del 26 marzo 20202 lo spostamento da casa è giustificato:
- se sussistono comprovate esigenze lavorative;
- per assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso);
- per situazioni di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
- per motivi di salute
Il Viminale con le faq presenti sul proprio sito web ha fornito alcune indicazioni per poter individuare le casistiche elencate.
In particolare si legge che, recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento, purché nei limiti del tragitto più breve.
Tra le “situazioni di necessità” ritroviamo ad esempio l'acquisto dei quotidiani e dei periodici: quindi è ritenuto legittimo lo spostamento da e per le edicole che li vendono, con la precisazione che in ogni caso la distanza da “casa” deve esser breve;
Di facile intuizione la circostanza che rientri nelle situazioni di necessità anche l’acquisto dei beni e servizi erogati dalle attività commerciali “aperte”: ricordate però che in esse dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona
Sono vietati gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio.
A tale divieto però è prevista un’eccezione: infatti è possibile lo spostamento in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, in casi di assoluta urgenza, per motivi di salute, oppure nei casi in cui il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio: lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Da notare che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante.
Importante sottolineare che è vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde CASE utilizzate per VACANZA.
Il cittadino identificato in un Comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione
Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Infine si può uscire per ACQUISTARE BENI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI ma rientranti nelle categorie di generi previsti dal Dpcm 10 aprile 2020, disponibile a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg (allegato 1 e allegato 2).
Da notare che CHI SI TROVA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO O RESIDENZA NON POTRA' RIENTRARVI, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, in particolare le AUTO esse possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in MOTO, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
In questo periodo particolare attenzione va data anche alle “regole” che disciplinano i RAPPORTI FAMILIARI, soprattutto se si ha parenti ed amici con problemi di disabilità, oppure si è una COPPIA SEPARATA O DIVORZIATA CON FIGLI MINORI.
E’ infatti possibile andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti, considerata condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
In caso di separazione o divorzio è possibile andare a trovare i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Infine è possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro e ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Infine, il tema che ha acceso di più gli animi dei cittadini amanti delle attività all’aperto: passeggiate e sport!
Sul sito del Viminale nelle faq si legge che si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero PER SVOLGERE ATTIVITA' SPORTIVA O MORIA ALL'APERTO.
Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.
Gli esempi forniti sono: è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.
Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
Non è invece consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
LE SANZIONI:
Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate.
In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro).
Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro.
Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni.
In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione.
In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato.
Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia.
Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.
I ricorsi
I termini procedurali di impugnazione delle sanzioni sono sospesi fino all’11 maggio, pertanto, i 30 giorni per difendersi, decorreranno da tale data ed il termine ultimo è il 10 giugno (salvo ulteriori proroghe).
Il ricorso va fatto alla Prefettura territorialmente competente, anche a mezzo Pec e, essendo il procedimento di natura amministrativa, l’interessato può chiedere di essere ascoltato.
Il Prefetto potrà archiviare o emette l’ordinanza ingiunzione.
Avverso l’ordinanza di ingiunzione, nei successivi 30 giorni dalla sua notifica, il multato può rivolgersi al Giudice del luogo dove è stata commessa l’infrazione.