Studio Legale Avv. Serena Picardi

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06/05/2024
PER I DOCENTI e PERSONALE ATA: Riconoscimento dell’anno 2013, ai fini giuridici ed economici, nella progressione di carr...
02/05/2024

PER I DOCENTI e PERSONALE ATA: Riconoscimento dell’anno 2013, ai fini giuridici ed economici, nella progressione di carriera riconosciuto con Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015
Presentazione ricorso (unico costo contributo unificato da versare al Tribunale, no spese legali)
CHI FOSSE INTERESSATO SCRIVERE A: RICORSISCUOLA@STUDIOLEGALEPICARDI.IT

02/05/2020

OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E CONIUGI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: SI PUO' SOSPENDERE IL VERSAMENTO?

Tutti i genitori hanno il DIRITTO ed il DOVERE di mantenere i figli anche se nati fuori dal matrimonio, lo stabilisce l’art. 30 della Costituzione italiana.
In particolare l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli non ha natura “volontaria”, bensì è un diritto costituzionale volto a garantire un’assistenza economica adeguata al soggetto più debole (figlio) nella fase di disgregazione familiare.

Tale obbligo, nascente per l’appunto dal rapporto di filiazione, è relativo ai figli nati nell’ambito del matrimonio nonché ai figli naturali, ossia nati fuori dal matrimonio.

Entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e i coniugi devono adempiere l’obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Pertanto, il genitore obbligato che non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento incorre in reato, oltre che in conseguenze di natura civilistica (ordine di pagamento, sequestro dei beni).

In piena emergenza sanitaria, la tutela del diritto alla salute individuale e collettiva sta generando una limitazione e, nei casi più gravi, anche una sospensione dell’attività lavorativa, con conseguente contrazione delle entrate economiche di ogni soggetto.

Quindi, il genitore non collocatario, di norma, obbligato al mantenimento dei figli e dell’ex coniuge, ben potrebbe trovarsi nell’impossibilità concreta e comprovata di corrispondere con puntualità ed integralmente il mantenimento ordinario e straordinario.

In tale ipotesi, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti e/o iniziative idonee a contenere eventuali conseguenze penali o civili.

Da sottolineare che l’obbligo di mantenimento della prole è sempre esistente dato che lo stato di bisogno di un figlio minore è sempre presunto, trattandosi di un soggetto non in grado di procacciarsi un reddito proprio.

Tale obbligo non viene meno nemmeno quando al mantenimento dei figli minori o inabili provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore oppure terzi.

Quindi L'OBBLIGO NON E' SOSPESO OPPURE RIDOTTO A CAUSA DEL CORONAVIRUS.

Al contempo, però, è anche vero che le norme prevedono l’obbligo di mantenere i figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo.

Quindi, il genitore obbligato al mantenimento, che si trovi impossibilitato ad adempiere totalmente o parzialmente, per non incorrere nelle sanzioni penali e civili dovrà attivarsi formulando un' ISTANZA al Giudice competente (per mezzo dell'avvocato) di modifica del provvedimento relativo all’importo del mantenimento del figlio e del coniuge.

Importante: il genitore obbligato non può sospendere o ridurre in automatico il mantenimento, ma dovrà prima ricorrere al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo impostogli, dando prova che la nuova emergenza sanitaria ha determinato la contrazione dei propri redditi, cui è conseguita l’impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento.

Infatti, va specificato che l’odierna emergenza non può e non deve essere utilizzata come una scusante volta a sottrarsi agli obblighi di assistenza materiale.

La rideterminazione dell’importo dovuto in ambito di mantenimento o alimenti deve esser decisa dal Giudice e potrebbe essere accolta dal Tribunale, solo laddove, vi sia una comprovata e incolpevole impossibilità di adempiere in tutto o in parte all’obbligo posto.

La stessa prova rigorosa dell’impossibilità incolpevole a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli è necessaria anche per escludere la responsabilità penale.

Da ultimo, si rileva che, dovendo valutare la complessiva e reale capacità patrimoniali di tutti i soggetti coinvolti, il Giudice dovrà valutare anche le capacità economiche dell’altro genitore, in quanto, probabilmente le misure anti-contagio hanno colpito anche i beneficiari dell’assegno di mantenimento.

In sostanza, in questo momento in cui non esiste una normativa nazionale che regolamenti questa situazione di emergenza ed eccezionalità anche per le famiglie separate ed in mancanza di fondi di solidarietà previsti per quei soggetti che, oltre a dover far fronte a tutti i debiti di natura prettamente economica, devono sostenere e “mantenere” anche i propri figli ed il coniuge, non resta altro che rivolgersi al Tribunale per veder modificare i propri obblighi di mantenimento e non incorrere in sanzioni penali e civili.

Avv.picardi@studiolegalepicardi.it
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SMART WORKING: DI COSA SI TRATTA E COME SI ATTIVA?In questo periodo si sente molto parlare dello smart working come una ...
01/05/2020

SMART WORKING: DI COSA SI TRATTA E COME SI ATTIVA?
In questo periodo si sente molto parlare dello smart working come una delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
SMART WORKING SI TRADUCE CON “LAVORO AGILE”, ossia esso rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.
Prima che scoppiasse l’emergenza COVID-19, suddetta modalità di lavoro era già stata pensata e prevista (nel 2017) per aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività, ponendo l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Oggi l’emergenza sanitaria e l’esigenza di distanziamento sociale hanno indotto il Governo a raccomandare l’utilizzo di tale strumento da parte delle imprese che possono applicarlo.
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali.
MA COSA BISOGNA FARE PER ATTIVARE LA MODALITÀ DI LAVORO AGILE?
Prima di tutto l’azienda dovrà inviare al lavoratore una comunicazione di avvio della modalità di smart working; il lavoratore dal canto suo dovrà accettare tale nuova condizione di lavoro sottoscrivendo per ricevuta ed accettazione suddetta comunicazione. Si siglerà, pertanto, un accordo privato tra datore di lavoro e lavoratore.
Nel dettaglio, l’azienda nella comunicazione deve: (i) indicare al lavoratore la durata del lavoro agile e l’orario di lavoro da osservare presso il luogo scelto per l’attività lavorativa (con esclusione di luoghi pubblici o aperti al pubblico),(ii) indicare i momenti della giornata necessari per l’interazione con la struttura aziendale ed individuare un referente aziendale, (iii) esplicitare i doveri ed i vincoli del lavoratore, (iv) fornire le indicazioni necessarie per gestire l’evento “malattia”, (v) indicare la strumentazione tecnologica fornita in dotazione (pc, tablet, telefono etc) ed infine (vi) elencare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti per l’attività lavorativa.
Tale “accordo privato” deve esser allegato alla comunicazione obbligatoria da inviare attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedere al portale, sarà necessario possedere un’identità SPID, invece, per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si potrà utilizzare l'applicativo anche senza SPID.
Da notare che le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva al fine di velocizzare le procedure.
Avv.picardi@studiolegalepicardi.it
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Lo Studio con sede a Genova (Via G. T. Invrea n. 11) ed a Milano (Via Plinio n. 1) offre la consulenza ed assistenza legale su tutto il territorio nazionale a privati, società ed enti.

30/04/2020

IL GENITORE SOCIALE
Come è noto, nell’ambito delle coppie omosessuali è indicato come genitore sociale, oppure co-genitore, il partner del genitore biologico o adottivo, che abbia con questi condiviso il progetto genitoriale.
L’attuale normativa non riconosce alcun diritto al genitore sociale, anche nell’ipotesi in cui il minore abbia istaurato legami affettivi e consolidati, frutto di una convivenza nel medesimo nucleo familiare.
Le problematiche legate a tale vuoto normativo sorgono quando il vincolo affettivo tra i partner omosessuali viene meno.
Quanto agli aspetti prettamente economici e patrimoniali della vicenda, essi potranno esser risolti dagli ex partner mediante degli “accordi patrimoniali” mediante i quali si possono disciplinare obblighi di mantenimento, trasferimenti immobiliari a vantaggio dei minori, impegni di contribuzione e accudimento della prole, potendo giunge anche alla costituzione di Trust.
Quanto ai profili personali del rapporto, stante l’importante principio di INDISPONIBILITA’ della titolarità e dell’esercizio delle responsabilità genitoriale, non potranno esser previsti accordi tra gli ex partner, dato che unico responsabile della prole rimane il genitore biologico, il quale non può attribuire al genitore sociale l’esercizio di tali diritti/doveri sui figli.

30/04/2020

LA “CASA” NELLE COPPIE DI FATTO CON FIGLI SPETTA AL GENITORE AFFIDATARIO, ANCHE SE NON E’ PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE.
IL NUOVO PARAMETRO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Molti sapranno che nel 2012 c’è stata un’importante riforma in Italia in tema di filiazione, infatti sono stati emanati nuovi provvedimenti normativi che hanno adeguato il nostro Paese alle indicazioni Europee (L. n. 219/2012 e D.lgs. n. 154/2013).
Prima novità tra tutte è stata la sostituzione del concetto di “potestà genitoriale” con il concetto di “responsabilità genitoriale”.
Di facile intuizione il mutamento di prospettiva: al centro della famiglia sono stati posti i figli i quali non sono più sottoposti al “potere-dovere” dei genitori (c.d. “potestà genitoriale”), ma i medesimi diventano i soggetti nei cui confronti i genitori (sposati e non) assumono l’obbligo di provvedere alla loro cura, nel senso più ampio del termine.
Volutamente il legislatore non ha fornito una definizione chiara del termine “responsabilità genitoriale” e ciò al fine di poter riempire tale concetto di significato a seconda dell’evoluzione socio-culturale che sta investendo il rapporto tra genitori e figli.
Di sicuro il genitore ha l’obbligo di assicurare ai figli un COMPLETO PERCORSO EDUCATIVO garantendo il BENESSERE, la CURA, un’EQUILIBRATA CRESCITA SPIRITUALE e MATERIALE, secondo le possibilità socio – economiche dei genitori stessi.
Tale compito dovrà esser esercitato avendo riguardo ESCLUSIVO all’interesse morale e materiale del figlio in considerazione delle CAPACITA’ dello stesso, DELLE INCLINAZIONI NATURALI E DELLE ASPIRAZIONI del medesimo, nonché il genitore è tenuto alla cura del figlio sino a che il medesimo non abbia raggiunto L’INDIPENDENZA ECONOMICA, quindi anche oltre il 18mo anno di età.
In tema di famiglia di fatto, nelle ipotesi di cessazione della convivenza tra i genitori, L’ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO A CONTINUARE AD ABITARE LA “CASA FAMILIARE” AL CONVIVENTE NON PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE A CUI SONO AFFIDATI I FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI NON ANCORA AUTOSUFFICIENTI ECONOMICAMENTE (per motivi indipendenti dalla loro volontà) È DA RITENERSI POSSIBILE IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI “RESPONSABILITÀ GENITORIALE”, ossia se si considerano da un lato i doveri e diritti del genitore nei confronti del figlio ed il dovere di apprestare un’idonea abitazione per la prole secondo le proprie sostanze e capacità.
In altri termini, il Giudice, qualora sussistano i presupposti di legge, può “comprimere” temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età oppure indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà di cui sia titolare il genitore (proprietario dell’immobile ma non assegnatario della prole) al solo fine di tutelare l’interesse esclusivo dei figli medesimi alla conservazione dell’habitat domestico, anche dopo la separazione dei genitori.

24/04/2020

IL RECESSO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA PUO’ ESSERE INVOCATO DAL DATORE DI LAVORO ANCHE SE I LICENZIAMENTI SONO BLOCCATI PER IL COVID-19?
L’art. 46 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GU n.70 del 17-3-2020) dispone che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
La norma riguarda:
- i licenziamenti collettivi adottabili dalle aziende con più di 15 dipendenti le cui procedure sono sospese per 60 gg; nonché
- i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo: in tale categoria rientrano i licenziamenti con preavviso, quelli consequenziali a rilevanti inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali oppure quelli dettati da motivazioni legate all’attività produttiva ed organizzativa dell’azienda.
La norma nulla dispone per i “LAVORATORI IN PROVA” durante la pandemia ed, in ogni caso, non esiste alcuna previsione normativa speciale che possa in qualche modo limitare il datore di lavoro dall’esercitare la facoltà di sciogliere il rapporto contrattuale “per mancato superamento del periodo di prova”.
Ad ogni modo il lavoratore ha la facoltà di contestare il recesso operato dal datore di lavoro nei casi in cui, contrariamente a quanto affermato da quest’ultimo, la prova sarebbe stata superata.
In questo caso spetterà al dipendente dimostrare ai Giudici di aver superato il periodo di prova brillantemente e, di conseguenza, avrà diritto solo alla semplice prosecuzione del periodo di prova oppure al risarcimento del danno.

23/04/2020

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: VA VERSATO E NON E' POSSIBILE LA COMPENSAZIONE CON ALTRO CREDITO, INFATTI SI INCORRE NEL REATO DI VOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE (570 C.P)

Questo è quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cassazione penale, sentenza n. 9553/2020).

In particolare, prevale il dovere di sopperire allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie e, pertanto, il soggetto tenuto a versare l'assegno di mantenimento non può sottrassi al pagamento opponendo, a titolo di compensazione, un suo credito nei confronti dell’ex coniuge, al fine di escludere il reato di cui all'art. 570 c.p.

Mentre lo stato di bisogno dell'ex coniuge va sempre accertato da parte della magistratura, la sussistenza dello stato di bisogno dei figli è sempre presunta (Cass. Civ. n. 49543/2014), pertanto, il rischio di esser condannati è molto concreto, soprattutto se si considera che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato per cui è previsto un dolo generico, ossia non è necessario che la condotta omissiva sia attuata con l'intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.

FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA SUL LOOK DOWN: DAGLI ACQUISTI ALL'ATTIVITA' MOTORIA ALL'APERTO, PASSANDO PER LE COPPIE SEPA...
22/04/2020

FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA SUL LOOK DOWN:
DAGLI ACQUISTI ALL'ATTIVITA' MOTORIA ALL'APERTO, PASSANDO PER LE COPPIE SEPARATE/DIVORZIATE CON FIGLI E L'ASSISTENZA A PARENTI/AMICI DISABILI.

QUANDO RICORRONO LE 4 MOTIVAZIONI CHE POSSONO PREMETTERE LO SPOSTAMENTO DA CASA SENZA RISCHIARE LE SANZIONI?

Come è noto, nell’ultima versione dell’autodichiarazione del 26 marzo 20202 lo spostamento da casa è giustificato:
- se sussistono comprovate esigenze lavorative;
- per assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso);
- per situazioni di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
- per motivi di salute

Il Viminale con le faq presenti sul proprio sito web ha fornito alcune indicazioni per poter individuare le casistiche elencate.

In particolare si legge che, recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento, purché nei limiti del tragitto più breve.

Tra le “situazioni di necessità” ritroviamo ad esempio l'acquisto dei quotidiani e dei periodici: quindi è ritenuto legittimo lo spostamento da e per le edicole che li vendono, con la precisazione che in ogni caso la distanza da “casa” deve esser breve;

Di facile intuizione la circostanza che rientri nelle situazioni di necessità anche l’acquisto dei beni e servizi erogati dalle attività commerciali “aperte”: ricordate però che in esse dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona
Sono vietati gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio.
A tale divieto però è prevista un’eccezione: infatti è possibile lo spostamento in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, in casi di assoluta urgenza, per motivi di salute, oppure nei casi in cui il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio: lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Da notare che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante.

Importante sottolineare che è vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde CASE utilizzate per VACANZA.

Il cittadino identificato in un Comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione

Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Infine si può uscire per ACQUISTARE BENI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI ma rientranti nelle categorie di generi previsti dal Dpcm 10 aprile 2020, disponibile a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg (allegato 1 e allegato 2).

Da notare che CHI SI TROVA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO O RESIDENZA NON POTRA' RIENTRARVI, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, in particolare le AUTO esse possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in MOTO, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

In questo periodo particolare attenzione va data anche alle “regole” che disciplinano i RAPPORTI FAMILIARI, soprattutto se si ha parenti ed amici con problemi di disabilità, oppure si è una COPPIA SEPARATA O DIVORZIATA CON FIGLI MINORI.

E’ infatti possibile andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti, considerata condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

In caso di separazione o divorzio è possibile andare a trovare i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Infine è possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro e ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Infine, il tema che ha acceso di più gli animi dei cittadini amanti delle attività all’aperto: passeggiate e sport!

Sul sito del Viminale nelle faq si legge che si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero PER SVOLGERE ATTIVITA' SPORTIVA O MORIA ALL'APERTO.

Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.
Gli esempi forniti sono: è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.
Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
Non è invece consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
LE SANZIONI:
Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate.
In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro).
Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro.
Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni.
In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione.
In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato.
Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia.
Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.

I ricorsi
I termini procedurali di impugnazione delle sanzioni sono sospesi fino all’11 maggio, pertanto, i 30 giorni per difendersi, decorreranno da tale data ed il termine ultimo è il 10 giugno (salvo ulteriori proroghe).
Il ricorso va fatto alla Prefettura territorialmente competente, anche a mezzo Pec e, essendo il procedimento di natura amministrativa, l’interessato può chiedere di essere ascoltato.
Il Prefetto potrà archiviare o emette l’ordinanza ingiunzione.
Avverso l’ordinanza di ingiunzione, nei successivi 30 giorni dalla sua notifica, il multato può rivolgersi al Giudice del luogo dove è stata commessa l’infrazione.

22/04/2020

Indirizzo

Genova

Sito Web

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