26/02/2026
FORMAZIONE PRIMA DEL RISCHIO: “IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO” NON SIGNIFICA DOPO
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione deve avvenire “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro”. Non è una formula elastica. Non autorizza a rinviare la formazione ai “primi giorni” di attività operativa. La norma va letta in chiave sostanziale: la formazione deve precedere l’esposizione al rischio.
La Cassazione penale, con sentenza n. 26271/2019, ha chiarito che “il pericolo per l'incolumità del lavoratore permane nel tempo” e che “continua in capo al datore di lavoro l'obbligo di corretta informazione e formazione”. La Corte aggiunge che “la cessazione della permanenza si verifica esclusivamente con la concreta formazione del lavoratore ovvero con l'interruzione del rapporto di lavoro”. Il significato è inequivoco: finché la formazione non è effettivamente erogata, l’inadempimento permane.
Non è dunque consentito adibire il lavoratore a mansioni rischiose e solo successivamente “metterlo in regola” con un corso. La formazione deve precedere il rischio, non inseguirlo.
La Suprema Corte, con sentenza n. 3898/2017, ha ribadito che gli obblighi formativi “non si esauriscono nell'adempimento di formalità” ma devono essere “sostanzialmente idonei a prevenire gli eventi lesivi”. Attestati generici, corsi standardizzati sganciati dai rischi concreti, formazione postuma: tutto ciò contrasta con la funzione prevenzionistica dell’art. 37.
Quanto al tempo della formazione, il comma 12 dispone che essa deve svolgersi “durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. La Cassazione civile, con sentenza n. 12790/2024, ha precisato che per “durante l’orario di lavoro” deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia “a disposizione del datore di lavoro”. E ha aggiunto che, se svolta oltre il turno ordinario, la formazione integra “prestazione di lavoro straordinario”, con conseguente obbligo di retribuzione e maggiorazioni.
Il principio è lineare e non ammette scorciatoie:
– la formazione deve precedere l’effettiva esposizione ai rischi;
– deve essere effettiva e specifica;
– costituisce tempo di lavoro a tutti gli effetti;
– deve essere integralmente retribuita.
La sicurezza non è un adempimento cartolare. È un obbligo sostanziale, continuo, penalmente rilevante. E si organizza prima dell’attività, non dopo.