23/03/2026
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𝐈𝐋 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐄 𝐋’𝐀𝐑𝐑𝐎𝐆𝐀𝐍𝐙𝐀. 𝐂𝐇𝐈 𝐇𝐀 𝐏𝐀𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐒𝐄𝐋𝐎𝐑?
𝑳’𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒑𝒔𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊 𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝑫𝒆𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂 163/2026 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑬𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂-𝑹𝒐𝒎𝒂𝒈𝒏𝒂. 𝑼𝒏𝒂 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒏𝒅𝒂𝒕𝒂.
Abbiamo appreso dai social dell’iniziativa dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, che ha chiesto la sospensione delle procedure di incarico professionale destinate ai counsellor previste dalla Delibera regionale n. 163/2026 sul rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia.
𝐈𝐧 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥𝐥𝐨𝐫.
Ancora una volta assistiamo a una campagna denigratoria nei confronti dei counsellor, costruita su affermazioni prive di fondamento e su vere e proprie fake già smentite dal quadro normativo e dalla giurisprudenza.
Le associazioni di counseling che aderiscono alla rete UNICO, Unione Italiana del Counselling (AICo, ANCoRe, AProCo, AssoCounseling, CNCP, ENPACO e SICo) sono quindi intervenute formalmente presso la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per la Famiglia chiedendo, tramite i propri legali, il rigetto di tale richiesta, perché manifestamente infondata.
L’Avviso ministeriale e la Delibera regionale riguardano servizi di ascolto, orientamento e supporto alle famiglie, con particolare attenzione ai bisogni relazionali di genitori, adolescenti e coppie. Si tratta, con evidenza, di un 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨. Proprio per questo la Regione ha correttamente adottato un approccio multi professionale, prevedendo – in via preferenziale – figure che operano nel lavoro sociale e relazionale, quali psicologi, counsellor, educatori professionali, assistenti sociali e altri professionisti specificamente formati.
In questo contesto l’argomentazione avanzata dall’Ordine degli psicologi si fonda su un evidente salto logico: si parte da un intervento sociale e relazionale e lo si trasforma surrettiziamente in attività sanitaria, per rivendicarne poi l’esclusiva, arrivando persino a sostenere che il counseling non sarebbe una professione e che i counsellor non potrebbero esercitarla.
𝐒𝐮 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐝 𝐞̀ 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚.
Il Consiglio di Stato (sentenze n. 545 e 546 del 2019) ha stabilito che 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 ai sensi della Legge 4/2013 e che 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐞́ 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟓𝟔/𝟏𝟗𝟖𝟗 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢, limitate alla diagnosi e alla cura.
Il nodo, semmai, è un altro ed è costituito dall’assurda pretesa dell’Ordine degli psicologi di ricondurre ogni dimensione della vita all’ambito sanitario, con l’obiettivo di attribuire alla psicologia un monopolio su tutte le attività della relazione d’aiuto, compresi l’ascolto, il supporto relazionale e l’orientamento. Una posizione che produce effetti distorsivi sul piano istituzionale e concreto, a danno in primo luogo dei cittadini, e che è palesemente lesiva della libera concorrenza tra le professioni.
Non solo: riteniamo inoltre necessario rimarcare la protervia con cui l’Ordine si permette di intervenire sulle scelte della Pubblica Amministrazione e segnatamente del Ministero della Famiglia e della Regione, mostrando ancora una volta la sua ossessione per la professione del counselor, di cui evidentemente appare temerne la concorrenza e la competenza.
Per queste ragioni siamo certi che Regione e Ministero mantengano i Centri per la Famiglia per ciò che sono: luoghi di ascolto, orientamento e supporto alle relazioni, fondati su un approccio multi professionale, di cui anche il counseling fa pienamente parte.