del 13 settembre 1946 n.233. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di compilare e tenere aggiornati
l'Albo dei Medici e l'Albo degli Odontoiatri, pubblicandoli ogni inizio d'anno,
rendendoli disponibili alle autorità ed ai cittadini per la consultazione. Deve inoltre vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza
dell'Ordine e designare i rappresentanti dell'Ordine in seno alle varie commissioni. L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha le seguenti
attribuzioni e compiti:
-compilare e tenere gli albi dell'Ordine e del Collegio
-vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza
dell'Ordine e del Collegio
-designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti
ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale
-promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli iscritti
-dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione
dei provvedimenti che possono interessare l'Ordine od il Collegio
-esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti
iscritti agli Albi, salvo eventuali altre disposizioni di ordine disciplinare
e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
-interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario o
fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato
o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari
e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando
la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo,
dando il suo parere sulle controversie stesse.