24/03/2021
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021
Decreto Sostegni
Art. 20
Vaccini e farmaci
h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b),
del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione
europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti
nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la
somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie
aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento
alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad
acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di
specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative
delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai
requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti.
Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli
obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche
fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera
Sanitaria.».