04/01/2024
Formazione obbligatoria dei preposti, dubbi sulla partenza del nuovo regime
Per alcuni organi di vigilanza la modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale avrebbe già dovuto essere applicata
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di Mario Gallo
28 Dicembre 2023
Nel corso delle ultime settimane, con l’approssimarsi della fine del corrente anno, da più parti è stato segnalato l’affiorare di approcci interpretativi da parte di alcuni organi di vigilanza non sempre uniformi in ordine all’entrata in vigore del nuovo regime della formazione obbligatoria dei preposti.
Si ricorda che con il Dl 146/2021 (cosiddetto decreto “fisco e lavoro”), il quale ha subito profonde modifiche in sede di conversione da parte della legge 215/2021, il legislatore ha deciso di apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro contenuta nel Dlgs 81/2008, di cui alcune significative riguardano, appunto, la formazione e l’aggiornamento di tale figura, che anche per effetto di tale provvedimento ha assunto una posizione ancora più centrale sul piano della prevenzione.
Il nuovo regime sulla formazione e l’aggiornamento dei preposti
Il citato Dl 146/2021, nel modificare l’articolo 37 del Dlgs 81/2008, ha inserito infatti il nuovo comma 7-ter in base al quale, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, la loro formazione deve essere svolta «…interamente con modalità in presenza...».
Inoltre, nello stesso comma è stata anche prevista la periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti; infatti, la stessa deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque «…ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».
Pertanto, rispetto a quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, l’obbligo dell’aggiornamento passa da quinquennale a biennale, mentre resta fermo che l’obbligo dell’aggiornamento scatta immediatamente in caso variazioni del quadro espositivo ai rischi, cosa che del resto già era possibile desumere dalla previgente normativa.
In merito a queste ultime disposizioni sono sorte, invero, non poche perplessità; infatti, la legge 215/2021, ha fatto “irruzione” il 20 dicembre 2021, quasi alla Vigilia di Natale, senza un minimo periodo di vacatio legis generando, così, forti dubbi sull’entrata in vigore di queste nuove disposizioni.
La posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Proprio su questo fronte così delicato va ricordato che l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare 16 febbraio 2022, n.1, ha fornito prontamente una serie d’importanti chiarimenti, assumendo una posizione interpretativa chiara che, peraltro, conferma la “bontà” dei primi orientamenti di segno univoco espressi da gran parte delle associazioni professionali nazionali operanti nel campo della prevenzione.
Infatti, secondo l’Inl i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire come accennato attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono «...evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’articolo 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza».
Quindi l’Inl segue la condivisibile interpretazione logico-sistematica dei commi 2, 7 e 7-ter dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008; infatti, per quanto riguarda le ispezioni nella circolare 1/2022 l’Ispettorato ha anche precisato che «...tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (si veda, in particolare, il paragrafo 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)».
Di conseguenza, nelle more dell’emanazione di questo nuovo Accordo, sottolinea ancora l’Inl, i preposti, ma anche i dirigenti, «…dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal Dl 146/2021».
Ne consegue, quindi, che «…i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del Dlgs 758/1994».
Come accennato, si tratta di una posizione interpretativa molta chiara che, in forza di tali disposizioni, collega l’entrata in vigore di questi nuovi obblighi formativi per i preposti – così come del resto anche quello riguardante la formazione dei datori di lavoro – all’emanazione del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto della disciplina regolamentare sulla formazione che, tuttavia, al momento non è stato ancora emanato ma è in fase di definizione.
Pertanto, la tesi contraria avanzata in queste settimane secondo cui, invece, l’obbligo dell’aggiornamento biennale in questione andrebbe adempiuto entro il 21 dicembre 2023 – la legge di conversione 215/2021, infatti, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 – francamente non appare condivisibile; anche perché, riflettendo più attentamente, in assenza del nuovo Accordo al momento non sono nemmeno note le basi sulle quali dovrebbe vertere tale aggiornamento.
Sotto questo profilo, quindi, è auspicabile su tale fronte l’emanazione di indicazioni operative congiunte sull’attività di controllo rivolte, quindi, a tutti gli organi di vigilanza (articolo 13, Dlgs 81/2008).