Secur Project srl

Secur Project srl Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Secur Project srl, Via Cufra 45/D, Altamura.

SECURPROJECT è specializzata nel fornire alle aziende servizi di consulenza e formazione sulla sicurezza sul lavoro, Medicina del Lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi. La SecurProject è una società nata nel 2003 dall'unione di professionisti con esperienza pluriennale nei settori della Sicurezza, Formazione Professionale,
Qualità, Privacy e Consulenza Aziendale.

07/08/2025
06/06/2025

Il datore di lavoro che intende utilizzare locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei deve presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura dei locali all'INL territorialmente competente.
Approfondisci: https://www.securproject.net/template.jsp?pagina=news&newId=64

In data 24.05-2025 è intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 del nuovo Accordo Stat...
28/05/2025

In data 24.05-2025 è intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR): "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008".

Tale Accordo rappresenta un’importante riforma destinata ad unificare e aggiornare la normativa esistente, introducendo significative novità.

Per un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli accordi precedenti laddove presenti e sono previsti dei periodi transitori per l’applicazione.

Nelle more di quanto sopra riassumiamo di seguito i punti salienti del Nuovo Accordo anticipando che nei prossimi giorni riceverete materiale informativo di dettaglio con un elenco di FAQ in costante aggiornamento.

La formazione dei lavoratori (generale + specifica),
in caso di mancato possesso e/o conformità della stessa, dovrà essere effettuata obbligatoriamente PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa.

Il nuovo Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori (tra l’altro detto termine era già stato oggetto di sentenza di Corte Cassazione Penale, Sezione 4 del 13 febbraio 2024, n. 6301 risultando inefficace: la Sentenza ribadisce che la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un obbligo legale e morale per i datori di lavoro e non un qualcosa di derogabile. La formazione specifica e tempestiva, da erogare prima che il lavoratore venga adibito alla propria mansione, è vista come un requisito essenziale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in grado di evitare eventi lesivi causati da condotte imprudenti dei lavoratori).

Con l’entrata in vigore dell’Accordo non è più accettabile una formazione generica, indifferenziata e meramente formale: deve invece essere strettamente pertinente al contesto lavorativo (almeno a livello settoriale) e idealmente rivolta a gruppi omogenei.



2. La formazione rivolta ai Datori di lavoro:

1°CASO) Datori di lavoro che non hanno acquisito l’attestato RSPP e non ne hanno necessità (nomina RSPP esterno):

devono concludere obbligatoriamente il corso per Datore di lavoro entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Il corso è di 16 ore volto a fornire le conoscenze fondamentali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a chiarire responsabilità e doveri propri del ruolo datoriale, fruibile anche in video conferenza sincrona ed e-learning: per i datori di lavoro del settore cantieri è necessario frequentare un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore, focalizzato sui rischi da cantiere e i documenti più importanti come PSC, POS (quindi TOTALE 22 ore).

2°CASO) Datori di lavoro che NON hanno acquisito l’attestato RSPP e hanno invece necessità di ricoprire tale ruolo:

oltre a frequentare obbligatoriamente il corso per Datore di lavoro entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo devono frequentare il corso aggiuntivo DL-RSPP Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato. Nel caso dell’edilizia:

Modulo comune: 8 ore

Modulo integrativo costruzioni: 16 ore (quindi al CORSO DATORE DI LAVORO sommare il CORSO DL-RSPP 24 ore)

3°CASO) Datori di lavoro che hanno già acquisito l’attestato RSPP RISCHIO ALTO

48 ore:

in attesa di chiarimenti relativi alla necessità di aver esplicato il codice ateco sull’attestato, proseguiranno rispettando la normale scadenza quinquennale.

Inoltre, hanno credito formativo per il CORSO DATORE DI LAVORO.

Relativamente all’indicazione dell’ateco ed altre ulteriori possibili esenzioni, siamo in attesa di circolare esplicativa fermo restando che per eventuali integrazioni si ha tempo 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

3. La formazione Preposto

• Per i NUOVI ADDETTI PREPOSTI CHE NON HANNO SEGUITO IL CORSO,

vengono rafforzati i contenuti formativi aumentando la durata del corso da 8 a 12 ore.

La loro formazione dovrà essere svolta preferibilmente in presenza così da garantire un apprendimento più efficace.

• Per i PREPOSTI GIA’ FORMATI rimane valido il corso precedentemente seguito di 8 ore.

L’AGGIORNAMENTO di 6 ore VA EFFETTUATO CON CADENZA BIENNALE.

Se gli attestati di formazione o aggiornamento sono stati rilasciati da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, è obbligatorio l'aggiornamento entro 12 mesi dalla stessa data.

4. La formazione abilitante per le attrezzature di lavoro

Oltre alle attrezzature già previste in passato, vi è stato un ampliamento delle attrezzature che necessitano di formazione abilitante (il cosiddetto “patentino”).

carroponte (gru a ponte)

Il nuovo Accordo definisce 3 tipologie di abilitazioni: carroponte con comando pensile/radiocomando, carroponte con comando in cabina ed entrambe le abilitazioni. È prevista una parte teorica da 4 ore e tecnica da 6 ore per le due tipologie di carroponte e da 7 ore per l’abilitazione congiunta.

caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

Il corso di formazione per carro raccogli frutta si compone di una parte tecnica teorica di 4 ore e di una parte pratica di 4 ore.

macchine raccogli frutta (CRF)

Il corso si compone di una parte tecnico teorica da 4 ore e da una parte pratica di 4 ore.

Le imprese che ne fanno utilizzo hanno l’obbligo di formazione e addestramento, nel caso siano sprovvisti di formazione o abbiano già seguito corsi specifici ma non conformi al nuovo 59/CSR dovranno effettuare la formazione entro massimo 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo. Vengono considerati validi i corsi erogati prima del presente accordo se i contenuti sono conformi.

5. Corso integrativo formazione abilitante per sollevatore telescopico girevole

Le aziende che utilizzano sollevatori girevoli telescopici con bozzello autogrù o cesta porta persone in mancanza della formazione specifica PLE o AUTOGRÙ devono provvedere immediatamente a tale modulo integrativo di 6 ore per essere abilitati.

6. La formazione per lavoratori in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento:

Viene introdotta una disciplina specifica per la formazione di chi opera in spazi confinati o ambienti potenzialmente inquinati, in linea con quanto già previsto dal D.P.R. 177/2011. I lavoratori e collaboratori autonomi impegnati in attività in spazi confinati dovranno seguire percorsi formativi ben strutturati e aggiuntivi, focalizzati sull’uso corretto dei DPI specializzati, sulle procedure di ingresso/uscita in sicurezza e sulla gestione delle emergenze in ambienti confinati. Il corso ha durata di 12 ore. Il nuovo Accordo prevede che sia riconosciuta la formazione pregressa purché i contenuti siano conformi a quelli previsti.

In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori devono frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo quanto prima e concluderlo entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

7. Perdita delle abilitazioni formative

Si segnala che il mancato aggiornamento della formazione per un periodo superiore a 10 anni da prima lettura comporta la perdita dell’abilitazione formativa acquisita e obbliga il lavoratore a ripetere integralmente il percorso formativo previsto.

8. Verifica efficacia della formazione

Secondo il nuovo Accordo, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva la formazione, deve anche verificarne l’efficacia per valutare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.

La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il nuovo Accordo propone le seguenti modalità:

• Analisi infortunistica aziendale.

• Questionari da somministrare al personale.

• Check list di valutazione.

02/11/2024

MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il modello da utilizzare per rettificare l’istanza online di richiesta della Patente a crediti.

Il modulo dovrà poi essere inviato dalla PEC aziendale alla PEC: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.

Il modulo dovrà essere compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

Sezione A) – Informazioni generali
Il “Codice fiscale soggetto richiedente” (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l’accesso alla piattaforma online relativo all’istanza di cui si chiede rettifica. Il “Codice istanza” si trova nella pagina di riepilogo dell’istanza e sulla ricevuta.

Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo
La rettifica di questa informazione comporta necessariamente l’eliminazione dell’istanza e della patente eventualmente già generata. Pertanto, l’utente dovrà compilare e inviare una nuova istanza di patente.
Inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscale dell’impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell’impresa/lavoratore autonomo
In questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell’istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai seguenti campi:
– Ragione sociale,
– PEC,
– Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante.
Questo tipo di rettifica non comporta l’emissione di una nuova patente e nessuna azione da parte dell’utente.

Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti
Anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008, che si riportano. La lettera a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nei commenti il link per scaricare il modulo di rettifica istanza patente a crediti

Sicurezza sul lavoro: ora serve una patente a punti nei cantieriPrevista dal primo ottobre 2024Autore: Antonio TursiDal ...
07/03/2024

Sicurezza sul lavoro: ora serve una patente a punti nei cantieri
Prevista dal primo ottobre 2024
Autore: Antonio Tursi
Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una patente a punti. Il minimo dei punti per operare è pari a 15 o superiore, il massimo dei punti è 30. A stabilirlo è il decreto PNRR (dl 19 del 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024.

La patente a punti per la sicurezza sul lavoro: cos’è e come funziona – La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro naturalmente solo l’iscrizione alla Camera di Commercio e previo possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:

possesso del Durc, documento Unico di regolarità contributiva;
possesso del documento di Valutazione dei Rischi;
possesso del documento Unico di Regolarità Fiscale;
dimostrare, sia da parte del datore di lavoro che da parte dei lavoratori, di aver completato il percorso formativo obbligatorio.

Se tutto risulta regolare, si parte con 30 punti in patente, il punteggio massimo raggiungibile.

Le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare in cantiere con un punteggio minimo pari a 15 punti, al di sotto l’attività verrà sospesa oppure, nel caso l’impresa venga trovata sprovvista di patente, può scattare anche una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro.

In caso di incidenti nel cantiere cosa succede? - Nel caso si verifichino degli incidenti in cantiere saranno decurtati dei punti dalla patente a seconda delle conseguenze generate dall’incidente.

Si parla di 20 punti in meno, in caso di incidente mortale e di 15 punti se l'incidente determina un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tolti solo 10 punti. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato Nazionale del Lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.

Come si possono conquistare nuovi punti? -I punti, chiamati anche crediti, decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi formativi specifici che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta. Fino a quanto l’impresa non avrà nuovamente raggiunto il minimo di 15 punti resterà sospesa dall’attività.

In conclusione: benefici solo ai più meritevoli e maggiori controlli per evitare le tragedie -In generale, i benefici normativi e contributivi sono condizionati all’assenza di violazioni da parte dell’impresa. Tra le violazioni sono comprese anche la tutela per la salute nei luoghi di lavoro e il rispetto dei contratti collettivi. Il diritto ai benefici è riconosciuto in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi, assicurativi e delle violazioni accertate. Si delinea dunque una stretta sul lavoro nero e le irregolarità negli appalti, dopo la recente tragedia, quella di Firenze. Tra le proposte, ha anticipato la Ministra del Lavoro Marina Calderone, c’è quella di reintrodurre “il reato penale per l’interposizione illecita di manodopera”, ovvero nei casi in cui la manodopera viene somministrata senza che ci sia un contratto di appalto regolare e un distacco di personale regolare. Tra le altre misure allo studio, lo stop dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza e niente benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari.

La stretta interessa anche gli appalti per lavori pubblici. Il governo può attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui, dopo le dovute verifiche, ci sia un disallineamento tra i cronoprogrammi degli interventi e i dati comunicati dagli enti al sistema informatico Regis. Inoltre, se la Commissione UE verifica “l'omesso o l'incompleto conseguimento degli obiettivi”, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento è obbligata a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.

Alla base del problema della sicurezza nei cantieri resta comunque la mancanza di controllo e di personale. Prevedere misure per il rafforzamento del personale ispettivo, dunque, è la mossa migliore, e in questa direzione sembra si stiano muovendo: sono, infatti, in arrivo altri 766 ispettori del lavoro. Si tratta di 466 assunzioni provenienti da un vecchio concorso, che saranno sbloccate a breve, e di 300 nuove assunzioni.

04/01/2024

Formazione obbligatoria dei preposti, dubbi sulla partenza del nuovo regime
Per alcuni organi di vigilanza la modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale avrebbe già dovuto essere applicata
Architect explaining what work to do to the site manager
di Mario Gallo

28 Dicembre 2023

Nel corso delle ultime settimane, con l’approssimarsi della fine del corrente anno, da più parti è stato segnalato l’affiorare di approcci interpretativi da parte di alcuni organi di vigilanza non sempre uniformi in ordine all’entrata in vigore del nuovo regime della formazione obbligatoria dei preposti.

Si ricorda che con il Dl 146/2021 (cosiddetto decreto “fisco e lavoro”), il quale ha subito profonde modifiche in sede di conversione da parte della legge 215/2021, il legislatore ha deciso di apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro contenuta nel Dlgs 81/2008, di cui alcune significative riguardano, appunto, la formazione e l’aggiornamento di tale figura, che anche per effetto di tale provvedimento ha assunto una posizione ancora più centrale sul piano della prevenzione.

Il nuovo regime sulla formazione e l’aggiornamento dei preposti
Il citato Dl 146/2021, nel modificare l’articolo 37 del Dlgs 81/2008, ha inserito infatti il nuovo comma 7-ter in base al quale, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, la loro formazione deve essere svolta «…interamente con modalità in presenza...».

Inoltre, nello stesso comma è stata anche prevista la periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti; infatti, la stessa deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque «…ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».

Pertanto, rispetto a quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, l’obbligo dell’aggiornamento passa da quinquennale a biennale, mentre resta fermo che l’obbligo dell’aggiornamento scatta immediatamente in caso variazioni del quadro espositivo ai rischi, cosa che del resto già era possibile desumere dalla previgente normativa.

In merito a queste ultime disposizioni sono sorte, invero, non poche perplessità; infatti, la legge 215/2021, ha fatto “irruzione” il 20 dicembre 2021, quasi alla Vigilia di Natale, senza un minimo periodo di vacatio legis generando, così, forti dubbi sull’entrata in vigore di queste nuove disposizioni.

La posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Proprio su questo fronte così delicato va ricordato che l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare 16 febbraio 2022, n.1, ha fornito prontamente una serie d’importanti chiarimenti, assumendo una posizione interpretativa chiara che, peraltro, conferma la “bontà” dei primi orientamenti di segno univoco espressi da gran parte delle associazioni professionali nazionali operanti nel campo della prevenzione.

Infatti, secondo l’Inl i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire come accennato attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono «...evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’articolo 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza».

Quindi l’Inl segue la condivisibile interpretazione logico-sistematica dei commi 2, 7 e 7-ter dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008; infatti, per quanto riguarda le ispezioni nella circolare 1/2022 l’Ispettorato ha anche precisato che «...tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (si veda, in particolare, il paragrafo 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)».

Di conseguenza, nelle more dell’emanazione di questo nuovo Accordo, sottolinea ancora l’Inl, i preposti, ma anche i dirigenti, «…dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal Dl 146/2021».

Ne consegue, quindi, che «…i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del Dlgs 758/1994».

Come accennato, si tratta di una posizione interpretativa molta chiara che, in forza di tali disposizioni, collega l’entrata in vigore di questi nuovi obblighi formativi per i preposti – così come del resto anche quello riguardante la formazione dei datori di lavoro – all’emanazione del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto della disciplina regolamentare sulla formazione che, tuttavia, al momento non è stato ancora emanato ma è in fase di definizione.

Pertanto, la tesi contraria avanzata in queste settimane secondo cui, invece, l’obbligo dell’aggiornamento biennale in questione andrebbe adempiuto entro il 21 dicembre 2023 – la legge di conversione 215/2021, infatti, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 – francamente non appare condivisibile; anche perché, riflettendo più attentamente, in assenza del nuovo Accordo al momento non sono nemmeno note le basi sulle quali dovrebbe vertere tale aggiornamento.

Sotto questo profilo, quindi, è auspicabile su tale fronte l’emanazione di indicazioni operative congiunte sull’attività di controllo rivolte, quindi, a tutti gli organi di vigilanza (articolo 13, Dlgs 81/2008).

Telecamere: l'autorizzazione successiva al reato rende il fatto non punibileLa Cassazione, con Sentenza n. 32733 del 27 ...
29/07/2023

Telecamere: l'autorizzazione successiva al reato rende il fatto non punibile

La Cassazione, con Sentenza n. 32733 del 27 luglio 2023, ha ritenuto non punibile il datore di lavoro che dopo aver messo delle telecamere di videosorveglianza sul posto di lavoro senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali ha ricevuto l'autorizzazione e pagato la sanzione amministrativa.
Gli ermellini sostengono che la condotta successiva al reato è idonea a connotare la particolare tenuità del fatto.

07/06/2023

Nuove norme di sicurezza sul lavoro anche per i datori di lavoro e coltivatori diretti #8108 #812008

Autore: Cinzia De Stefanis
Introdotte nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro che modificano il Dlgs. n. 81/2008 “Testo Unico In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. È con il Decreto legge del 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/05/2023 n. 103) che vengono introdotte misure urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di
aggiornamento del sistema di controlli ispettivi che toccano anche le aziende agricole.

Le novità che illustreremo di seguito possono riguardare direttamente i datori di lavoro agricoli, ma anche i lavoratori autonomi (ad esempio coltivatori diretti).

Medico competente – Il nuovo dettato normativo prevede che, la nomina del medico competente dovrà essere effettuata non solo qualora lo disponga la legge ma anche qualora lo preveda il documento di valutazione dei rischi. Infatti viene stabilito che la nomina del medico competente avvenga, oltre che nei casi previsti dal Dlgs n. 81/2008, “qualora richiesto dalla valutazione di cui all’art. 28”.

Opere provvisionali – I componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi sulla base di un contratto d’opera, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti – oltre ad utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al titolo III del Dlgs. n. 81/2008 – hanno anche l’obbligo di adottare “idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”. La novella legislativa, in concreto, estende a queste categorie di soggetti alcune misure di tutela previste nei cantieri (Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili). Le “opere provvisionali”, sono le strutture provvisorie che non faranno parte dell’opera compiuta e che dunque saranno rimosse una volta completati i lavori (es. impalcature).

Cartella sanitaria –La norma prevede che il medico competente “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”. Tale dettato normativo mira ad aumentare la consapevolezza del medico competente circa la situazione sanitaria del lavoratore anche con riferimento all’attività pregressa. Ricordiamo, in ogni caso, che il Dlgs n. 81/2008 già prevede, tra gli adempimenti del medico competente, la consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria, in caso di dimissioni e licenziamento, e per il datore di lavoro la verifica che il medico competente adempia a tale obbligo.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – La nuova disposizione prevede che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature senza operatore, “deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificata del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”. Tale riformulazione mira a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni, incentivando la formazione e l’addestramento specifico dei lavoratori che andranno ad utilizzare le suddette attrezzature.

Formazione attrezzature che richiedono conoscenze particolari – Viene aggiunto in sostanza un ulteriore obbligo formativo a carico del datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari – regolate dall’art. 71, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 – aggiungendo che “il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”. Questo obbligo è specificatamente sanzionato ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n.81/2008 (ai sensi dell’art. 87 che viene anch’esso novellato).

30/05/2023

Serve l’autorizzazione per le telecamere contro i furti nei negozi

di Pietro Gremigni

30 Maggio 2023
Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

In caso di installazione di telecamere collocate in negozi di vendita al pubblico, non è sufficiente informare i lavoratori della loro presenza con affissione in luoghi adiacenti, essendo necessario avere una specifica autorizzazione sindacale o da parte dell'Ispettorato.

Il Garante della privacy, con un provvedimento del 3 marzo 2023 pubblicato sulla Newsletter del 26 maggio 2023, ha sanzionato con una pena pecuniaria una società per avere effettuato dei trattamenti dati personali illeciti.

Gli impianti di controllo a distanza, installati per prevenire furti da parte della clientela, registravano le immagini della giornata per la durata di 24 ore, per essere poi sovrascritte da quelle del giorno successivo.Nella fase istruttoria è emerso che l'installazione in tutti i punti vendita è avvenuta in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro in base all'articolo 4 della legge 300 del 1970.

La norma violata è quella dell'articolo 114 del Codice privacy che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 4 della legge 300 del 1970. Trattandosi di una violazione dell'articolo 88 del Regolamento Ue 679/2016, il trasgressore è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La necessità dell'autorizzazione preventiva all'installazione deriva sempre dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto i controlli hanno la finalità di salvaguardare il patrimonio aziendale.La violazione di tale disposizione è inoltre penalmente sanzionata (si veda l’articolo 171 del Codice privacy).

Non costituisce una causa di esonero dalla predetta procedura preventiva il fatto che le telecamere, nella maggior parte dei casi, riprendevano «una zona di passaggio e non di attività lavorativa». Il Garante ha, infatti, costantemente ritenuto, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, che anche le aree nelle quali transitano o sostano - talora continuativamente - i dipendenti (ad esempio, accessi alla struttura e ai garages, zone di carico/scarico merci, ingressi carrai e pedonali), qualora sottoposte a videosorveglianza, sono soggette alla piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Indirizzo

Via Cufra 45/D
Altamura
70022

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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