13/10/2017
OBBLIGO DI TRASMISSIONE INFORTUNI
Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l’evento), fu rinviato al 12 ottobre 2017, dall’ultimo decreto Milleproroghe che è intervenuto sul comma 1 bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008.
Lo slittamento si è reso necessario per consentire all’Inail di adeguare le procedure telematiche di raccolta dei dati statistici sugli incidenti, così come prevede il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, che ha istituito il nuovo Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SNIP).
Tale obbligo consiste nel trasmettere per via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.
Ricordiamo che le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono le seguenti
– Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
– Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)