31/05/2016
ANCHE I FISIOTERAPISTI DEL 1999 HANNO AVUTO LA LORO SANATORIA, QUINDI PERCHÈ NON SANARE ANCHE I SEDICENTI OSTEOPATI E CHIROPRATICI. FALSO.
L’art. 4 comma 1 della legge 42/99 ha dichiarato l’equipollenza al diploma universitario (poi Laurea di I° livello) in Fisioterapia dei “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblici”, rilasciati quindi da Università, Enti regionali o da Enti riconosciuti dalle Regioni. Il comma 2 ha aperto la possibilità del riconoscimento dell’equivalenza ma anche qui solo per “titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali”.
Le due fattispecie sono quindi totalmente diverse da quanto potrebbe succedere per le eventuali nuove professioni di osteopata e chiropratico per i quali i titoli sono stati acquisti attraverso corsi organizzati da soggetti commerciali privati o acquisiti all’estero e non ancora riconosciuti in Italia. Quanto avverrebbe con i comma 2 degli art 4 e 12 del ddl Lorenzin, ossia la previsione di decreti attuativi che il Ministero sarebbe tenuto a emanare entro 6 mesi successivi, non avrebbe pertanto precedenti.