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Studio Tullio Maurizio Amministrazione e Gestione Immobiliare

Convocazione assembleare via PEC: validità, prova della comunicazione e superamento del formalismo digitaleNel diritto c...
21/02/2026

Convocazione assembleare via PEC: validità, prova della comunicazione e superamento del formalismo digitale

Nel diritto condominiale la regolarità della convocazione assembleare rappresenta il presupposto imprescindibile per la legittimità delle deliberazioni. Ogni vizio nella fase genetica dell’assemblea può tradursi in un’impugnazione e, nei casi più gravi, nell’annullamento delle decisioni adottate. È in questo contesto che si inserisce la questione della validità dell’avviso inviato tramite posta elettronica certificata quando l’indirizzo del condomino non risulta iscritto nei pubblici registri.

La riflessione non è meramente tecnica. Riguarda il rapporto tra digitalizzazione e garanzia dei diritti, tra forma e sostanza, tra adempimento procedurale e tutela effettiva della partecipazione.

La disciplina vigente consente espressamente l’invio dell’avviso di convocazione mediante PEC. Il legislatore ha individuato in questo strumento una modalità idonea ad assicurare certezza della trasmissione, tracciabilità e opponibilità della comunicazione. Ciò che la norma richiede è la prova dell’invio e del rispetto dei termini minimi previsti per consentire al condomino di organizzare la propria partecipazione.

Non viene invece imposto, quale condizione di validità, che l’indirizzo PEC del destinatario debba necessariamente risultare in un registro pubblico. L’assenza dell’indirizzo da elenchi ufficiali non costituisce, di per sé, un elemento invalidante.

Il nodo giuridico si sposta allora su un piano diverso: la riconducibilità dell’indirizzo al condomino e la prova dell’avvenuta consegna. Se l’indirizzo è stato comunicato dall’interessato, inserito nell’anagrafe condominiale e utilizzato in modo coerente nei rapporti tra le parti, l’amministratore che conserva le ricevute di accettazione e consegna può dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio obbligo.

Nel contenzioso assembleare ciò che rileva è la verifica dell’effettiva compressione del diritto di partecipazione. Il giudice non è chiamato a valutare un formalismo astratto, ma a stabilire se il condomino sia stato realmente posto nella condizione di conoscere l’ordine del giorno e di intervenire. Se tale condizione è stata garantita, la finalità della norma è pienamente raggiunta.

Questa impostazione valorizza un principio di ragionevolezza: il sistema non tutela cavilli, tutela diritti. L’assemblea è il luogo della decisione collettiva e la sua validità si fonda sulla corretta informazione dei partecipanti. La PEC, in quanto strumento certificato, assolve precisamente a questa funzione, garantendo data certa, integrità del contenuto e prova della consegna.

Per l’amministratore si tratta di un passaggio culturale prima ancora che operativo. La gestione digitale richiede metodo, aggiornamento costante dell’anagrafe condominiale, acquisizione formale degli indirizzi elettronici, conservazione ordinata delle ricevute telematiche. Quando la documentazione è completa e coerente, la stabilità delle delibere si rafforza e il rischio di impugnazioni pretestuose si riduce sensibilmente.

La digitalizzazione del condominio non può essere interpretata come un terreno di incertezza normativa. Al contrario, se correttamente gestita, rappresenta uno strumento di efficienza e di tutela. La PEC non è una semplice alternativa alla raccomandata: è un mezzo probatorio evoluto che, se utilizzato con rigore, consolida la legittimità procedurale.

In definitiva, la validità della convocazione non dipende dalla presenza dell’indirizzo in un registro pubblico, ma dalla capacità dell’amministratore di dimostrare che la comunicazione sia avvenuta in modo tempestivo, tracciabile e riconducibile al destinatario. È la prova documentale, non l’iscrizione formale, a costituire il vero presidio di legalità.

Ed è proprio nella qualità della prova che si misura oggi la solidità della governance condominiale.


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15/02/2026

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Questo non è un canale qualsiasi: è uno strumento per attivare il tuo potenziale professionale, per passare dalla semplice informazione alla vera comprensione, e dalla comprensione all’azione.

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A cura del Dott. Maurizio Tullio

Nel panorama del contenzioso condominiale, le controversie relative a infiltrazioni d’acqua, muffe e distacco di intonac...
15/02/2026

Nel panorama del contenzioso condominiale, le controversie relative a infiltrazioni d’acqua, muffe e distacco di intonaco provenienti da balconi soprastanti continuano a rappresentare una delle problematiche più ricorrenti e, al tempo stesso, più delicate sotto il profilo tecnico e giuridico. Si tratta di fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dell’edificio, sulla salubrità degli ambienti e sul pieno godimento delle unità immobiliari sottostanti, generando spesso conflitti tra proprietari e difficoltà gestionali per gli amministratori.

Su questo tema è intervenuta una recente ordinanza del Tribunale di Palermo, datata 6 febbraio 2026, che ha fornito un chiarimento di particolare rilevanza pratica, ribadendo un principio già presente in giurisprudenza ma non sempre correttamente applicato nella prassi: la responsabilità del proprietario del balcone dal quale originano i danni non può considerarsi adempiuta mediante il semplice ricorso a misure provvisorie di messa in sicurezza.

Il caso esaminato riguardava un balcone aggettante in evidente stato di degrado, dal quale si erano prodotte infiltrazioni persistenti nell’appartamento sottostante, con conseguente formazione di muffe e distacchi di materiale. A fronte di tali circostanze, il proprietario dell’unità sovrastante aveva installato reti di protezione anticaduta, ritenendo che tale intervento fosse sufficiente a escludere ulteriori obblighi manutentivi.

Il giudice ha respinto tale impostazione, chiarendo che le reti di protezione svolgono una funzione meramente temporanea ed emergenziale, finalizzata a ridurre il rischio immediato di caduta di detriti, ma non incidono sulle cause strutturali del danno. La permanenza di infiltrazioni attive e di muffe costituisce, secondo il Tribunale, un elemento oggettivo che dimostra come la situazione lesiva sia tutt’altro che risolta. In altri termini, il pericolo può risultare attenuato, ma il danno continua a prodursi.

L’ordinanza evidenzia come, in presenza di fenomeni di questo tipo, l’obbligo del proprietario del balcone non possa limitarsi alla prevenzione del rischio, ma debba tradursi in interventi tecnicamente idonei e definitivi, finalizzati all’eliminazione delle cause del degrado. Ciò comporta, ove necessario, il ripristino delle impermeabilizzazioni, dei frontalini e delle parti strutturali ammalorate, anche attraverso lavori di natura straordinaria.

Sotto il profilo giuridico, la decisione si fonda sui principi generali della responsabilità civile e, in particolare, sulla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. Il balcone aggettante, quale proiezione della proprietà esclusiva, rientra nella sfera di controllo del singolo proprietario, che è tenuto a custodirlo e mantenerlo in condizioni tali da non arrecare pregiudizio a terzi. La mancata eliminazione delle cause del danno, a fronte di situazioni già manifeste e reiterate nel tempo, integra una responsabilità piena e legittima anche l’adozione di provvedimenti giudiziali urgenti.

La pronuncia assume rilievo anche sul piano operativo, fornendo un riferimento chiaro agli amministratori di condominio. In presenza di infiltrazioni, muffe o distacchi di materiale, non può ritenersi sufficiente l’adozione di soluzioni tampone o di mera messa in sicurezza. È invece necessario orientare le parti verso interventi risolutivi, idonei a eliminare definitivamente le cause del danno, tutelando sia i condomini direttamente coinvolti sia l’interesse generale alla sicurezza dell’edificio.

L’ordinanza del Tribunale di Palermo del 6 febbraio 2026 si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale ormai stabile e trasmette un messaggio chiaro: nel contesto condominiale, chi è all’origine del danno non può limitarsi a contenerne gli effetti, ma è tenuto a rimuoverne le cause. Un principio che rafforza la tutela dei soggetti danneggiati e contribuisce a delimitare con maggiore precisione le responsabilità individuali all’interno della compagine condominiale.

💡 Illuminazione esterna e disturbo abitativoQuando la luce supera il limite della tollerabilitàNon tutti i disagi si man...
14/02/2026

💡 Illuminazione esterna e disturbo abitativo

Quando la luce supera il limite della tollerabilità

Non tutti i disagi si manifestano con rumore.
Alcuni sono silenziosi, persistenti e penetrano negli spazi più intimi dell’abitazione, incidendo in modo diretto sulla qualità della vita.

👉 È il caso dell’illuminazione esterna invasiva: fari, faretti, insegne luminose a LED, luci decorative o commerciali che, per intensità, colore o orientamento, rimangono visibili nelle ore notturne all’interno delle abitazioni altrui.

La giurisprudenza è chiara: anche la luce artificiale rientra tra le immissioni disciplinate dall’art. 844 del Codice Civile, al pari di rumori, odori e vibrazioni.

📌 Insegne luminose a LED: attenzione particolare

Le insegne a LED, soprattutto se:
• restano accese durante la notte,
• hanno elevata intensità o luce intermittente,
• sono direttamente visibili da finestre o camere da letto,

possono integrare una immissione luminosa intollerabile, anche se regolarmente autorizzate sotto il profilo urbanistico o commerciale.

➡️ L’autorizzazione amministrativa non esclude la tutela civilistica del vicino che subisce il disturbo.

⚖️ Quando nasce un problema giuridico

L’illuminazione diventa giuridicamente rilevante quando:
• compromette il riposo notturno,
• limita l’uso normale degli ambienti domestici,
• altera il pieno e sereno godimento dell’immobile.

La valutazione non è astratta ma concreta, e tiene conto di durata, intensità, posizione e contesto.

🎯 Il principio da ricordare

La libertà di illuminare o segnalare la propria attività trova un limite nel diritto altrui alla quiete, alla salute e alla vivibilità degli spazi abitativi.

👉 Anche una luce “legale” può diventare illegittima se supera la soglia della tollerabilità.
👉 La luce, se mal gestita, non è un dettaglio: è una responsabilità.

L’aggiornamento delle tariffe AQP in vigore dal 1° gennaio 2026 si inserisce in un contesto regolatorio, economico e amb...
28/01/2026

L’aggiornamento delle tariffe AQP in vigore dal 1° gennaio 2026 si inserisce in un contesto regolatorio, economico e ambientale molto più ampio rispetto alla semplice rimodulazione del costo al metro cubo. Parlare delle nuove tariffe dell’Acquedotto Pugliese significa, infatti, parlare di governance dell’acqua, di sostenibilità finanziaria del servizio idrico integrato, di investimenti infrastrutturali e di politiche pubbliche che incidono direttamente sui bilanci delle famiglie, dei condomìni e delle attività economiche pugliesi.

Le tariffe 2026 sono state approvate con Delibera n. 111 del 19 dicembre 2024 dell’Autorità Idrica Pugliese, in attuazione del Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA per il periodo regolatorio 2024-2029, e trovano applicazione operativa attraverso AQP quale gestore unico del servizio idrico regionale . Questo passaggio non è neutro: il metodo tariffario nazionale, come più volte ricordato anche dalla stampa specializzata e dalle analisi di settore, mira a garantire l’equilibrio economico-finanziario dei gestori, assicurando al contempo la copertura dei costi di esercizio, manutenzione e investimento, in un contesto segnato dall’aumento generalizzato dei costi energetici, dei materiali e dalla crescente pressione climatica sulle risorse idriche.

Dal punto di vista strettamente tariffario, il sistema adottato per l’uso domestico residenziale conferma una struttura progressiva articolata in fasce di consumo, che riflette un’impostazione ormai consolidata nel panorama nazionale ed europeo: la tutela dei consumi essenziali da un lato e la penalizzazione dei consumi eccedenti dall’altro. La tariffa agevolata fino a 60 metri cubi annui mantiene un costo relativamente contenuto, mentre il superamento delle soglie successive comporta un incremento marcato del prezzo al metro cubo, che diventa particolarmente significativo oltre i 210 metri cubi annui. Questo meccanismo, spesso descritto nei commenti giornalistici come uno strumento di “educazione tariffaria”, risponde a una logica chiara: l’acqua è un bene pubblico, ma non è un bene illimitato, e il suo uso intensivo deve riflettere un maggiore contributo ai costi complessivi del sistema.

Accanto al costo a consumo, le tariffe 2026 confermano e rafforzano il peso delle quote fisse giornaliere per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Si tratta di una componente che incide in modo strutturale sulla bolletta, indipendentemente dai volumi effettivamente consumati, e che trova giustificazione nella necessità di garantire la continuità del servizio, la manutenzione delle reti e la gestione degli impianti. È proprio su questo punto che, negli ultimi anni, una parte del dibattito pubblico e giornalistico ha concentrato l’attenzione, soprattutto nei contesti condominiali e nelle seconde case, dove la percezione di “pagare anche senza consumare” genera comprensibili tensioni tra utenti e gestori.

I servizi di fognatura e depurazione, applicati a consumo, completano il quadro tariffario e rappresentano una voce sempre più rilevante. La depurazione, in particolare, è oggetto di continui richiami da parte delle istituzioni europee e nazionali, anche in relazione alle procedure di infrazione che hanno interessato l’Italia negli anni passati. Gli investimenti in questo settore, più volte evidenziati dalla stampa economica e ambientale, sono imprescindibili per l’adeguamento degli impianti e per il rispetto degli standard ambientali, ma inevitabilmente si riflettono sulle tariffe applicate agli utenti finali.

Per le utenze commerciali, il sistema tariffario 2026 appare meno articolato in termini di fasce, ma decisamente più oneroso nei valori unitari. Questa scelta regolatoria riflette l’assunto, condiviso anche a livello nazionale, secondo cui le attività economiche presentano profili di consumo più stabili e intensivi e generano, in molti casi, un maggiore carico sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. Anche in questo caso, il costo dell’acqua non è più leggibile come una semplice materia prima, ma come parte di un servizio complesso che include infrastrutture, controlli ambientali e obblighi normativi sempre più stringenti.

Sul piano più generale, le tariffe AQP 2026 non possono essere lette senza considerare il massiccio piano di investimenti che coinvolge il gestore pugliese. Negli ultimi anni, come riportato da numerose analisi giornalistiche e comunicati istituzionali, AQP è impegnata in programmi di ammodernamento delle reti, riduzione delle perdite idriche, digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio e potenziamento degli impianti di depurazione, anche grazie a finanziamenti europei e a strumenti di finanza “green”. Questo scenario spiega perché la leva tariffaria venga considerata, dal regolatore, uno strumento necessario per garantire la sostenibilità di lungo periodo del servizio.

Per famiglie e condomìni, l’impatto delle tariffe 2026 si traduce in una responsabilità gestionale sempre più marcata. La progressività delle fasce rende determinante il controllo dei consumi reali, l’individuazione tempestiva delle perdite occulte e l’adozione di sistemi di contabilizzazione puntuale. Nei contesti condominiali, dove i consumi collettivi possono facilmente spingere l’utenza nelle fasce più alte, la gestione dell’acqua diventa una vera e propria questione amministrativa e non più solo tecnica.

In conclusione, le nuove tariffe AQP 2026 rappresentano l’espressione concreta di una trasformazione strutturale del servizio idrico: da costo percepito come marginale a voce strategica del bilancio domestico e condominiale. Non si tratta soltanto di aumenti o rimodulazioni, ma di un cambiamento culturale imposto dalla scarsità della risorsa, dagli obblighi ambientali e dalla necessità di garantire infrastrutture efficienti nel lungo periodo. Comprendere queste tariffe significa, oggi più che mai, comprendere il valore economico, sociale e ambientale dell’acqua.

Cedolare secca o IRPEF: qual è la soluzione più conveniente per chi affitta un immobile?Quando si tratta di mettere un a...
24/01/2026

Cedolare secca o IRPEF: qual è la soluzione più conveniente per chi affitta un immobile?

Quando si tratta di mettere un appartamento o una casa in affitto, uno dei dubbi principali dei proprietari riguarda la scelta del regime fiscale con cui tassare i canoni di locazione. In Italia è possibile optare per due strade principali: l’imposizione ordinaria IRPEF o il regime alternativo della cedolare secca. La decisione non è banale e ha effetti concreti sul carico fiscale annuale, sugli adempimenti burocratici e sulla gestione del contratto. 

Che cosa sono IRPEF e cedolare secca

Regime ordinario IRPEF
Con il regime ordinario, il reddito da locazione viene aggiunto agli altri redditi del proprietario e tassato secondo le aliquote progressive dell’IRPEF (23%, 27%, 38%, ecc.), oltre alle addizionali regionali e comunali. Su questa base si applicano anche eventuali deduzioni o detrazioni consentite dalla legge. 

Cedolare secca
La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo introdotto per semplificare la tassazione sugli affitti abitativi. Sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali con un’imposta sostitutiva a aliquota fissa sul canone annuo percepito. Le aliquote attuali sono:
• 21% per i contratti a canone libero (es. 4+4)
• 10% per i contratti a canone concordato (es. 3+2 in Comuni ad alta tensione abitativa) 

Vantaggi principali della cedolare secca
1. Semplificazione fiscale
La cedolare semplifica la gestione perché sostituisce IRPEF, imposte di registro e bollo legate al contratto di locazione. Non è necessario registrare annualmente l’affitto in dichiarazione dei redditi separatamente né versare imposte di bollo o registro. 
2. Aliquota fissa e spesso inferiore
Le aliquote del 21% o del 10% sono quasi sempre inferiori alla tassazione che il reddito da locazione avrebbe se sommato agli altri redditi e tassato secondo gli scaglioni IRPEF, soprattutto per proprietari con redditi più alti. 
3. Prevedibilità del carico fiscale
Con la cedolare secca sai esattamente quanto pagherai all’anno senza sorprese da adeguamenti o scaglioni IRPEF crescenti. Questo facilita la pianificazione e il calcolo del rendimento netto dell’investimento immobiliare. 

Limiti e svantaggi della cedolare secca
1. Nessun aggiornamento ISTAT del canone
Optando per la cedolare secca, si deve rinunciare all’aggiornamento annuale del canone basato sull’indice ISTAT, anche se previsto nel contratto. Questo può ridurre l’incremento automatico del reddito da locazione nel tempo. 
2. Niente deduzioni o detrazioni
La cedolare secca si applica sull’intero canone annuo senza possibilità di dedurre spese o oneri relativi all’immobile (come le spese di manutenzione o interessi passivi su mutuo). Con il regime IRPEF, alcune di queste deduzioni potrebbero ridurre la base tassabile. 
3. Redditivo ai fini di altre valutazioni
Il reddito soggetto a cedolare secca può incidere integralmente in calcoli come l’ISEE, mentre nel regime ordinario la base imponibile potrebbe essere ridotta da specifiche norme. 

Quando conviene la cedolare secca

La cedolare secca risulta particolarmente vantaggiosa quando:
• il proprietario appartiene a scaglioni IRPEF medio-alti, dove l’aliquota marginale supera nettamente il 21%;
• si tratta di contratti a canone concordato, per i quali è prevista l’aliquota agevolata del 10%;
• si vuole ridurre la burocrazia e gli adempimenti fiscali legati al contratto di locazione;
• si desidera una tassazione chiara e prevedibile senza interferire con gli scaglioni IRPEF. 

Quando può essere meglio l’IRPEF

Il regime ordinario può risultare più conveniente se:
• il proprietario ha un reddito complessivo basso e si posiziona in scaglioni IRPEF favorevoli;
• esistono spese deducibili o detrazioni rilevanti collegate alla gestione dell’immobile (come costi di manutenzione o interessi passivi);
• si desidera mantenere la possibilità di aggiornare il canone in base all’inflazione. 

Conclusione: come orientarsi nella scelta

Non esiste una risposta unica valida per tutti. La scelta tra cedolare secca e regime ordinario dipende dalla situazione fiscale personale del proprietario, dal tipo di contratto e dalla strategia di investimento nel lungo periodo.

La cedolare secca è, nella maggior parte dei casi, la soluzione più semplice e fiscale conveniente per chi affitta immobili abitativi, soprattutto se il reddito complessivo del proprietario è elevato o si opta per contratti a canone concordato con aliquota al 10%. Tuttavia, se il contribuente ha redditi bassi o può beneficiare di deduzioni significative, il regime IRPEF ordinario potrebbe risultare più vantaggioso. 

🔊 Rumori dei locali e vita in condominio: cosa sapere davveroChi vive in un condominio vicino a bar, pub o locali serali...
19/01/2026

🔊 Rumori dei locali e vita in condominio: cosa sapere davvero

Chi vive in un condominio vicino a bar, pub o locali serali conosce bene il problema: musica alta, schiamazzi notturni, persone che restano in strada fino a tarda notte. Non è solo una questione di fastidio, ma di riposo, salute e qualità della vita.

Negli ultimi anni i giudici hanno chiarito un punto importante: quando i rumori diventano eccessivi e continui, il Comune può essere chiamato a rispondere, se non interviene per tutelare i cittadini. Questo perché le amministrazioni hanno il dovere di controllare il territorio e garantire la quiete pubblica.

Ma c’è un aspetto che spesso viene frainteso.

👉 Non esiste un risarcimento automatico per tutti.

Anche se il problema riguarda un intero condominio, ognuno deve agire per sé. Il giudice valuta la situazione di ogni singolo residente: quanto rumore subisce, per quanto tempo, con quali effetti sulla vita quotidiana. Non basta dire “il quartiere è rumoroso”, serve dimostrare il danno personale.

Cosa può fare allora chi vive in condominio?
• segnalare in modo corretto e documentato le situazioni di disturbo;
• coinvolgere l’amministratore per una gestione ordinata delle segnalazioni;
• valutare, se il problema persiste, un’azione individuale per la tutela dei propri diritti.

Il condominio può fare da punto di riferimento e da supporto, ma la tutela passa dal singolo. Sapere questo aiuta a evitare illusioni e a muoversi nel modo giusto.

La convivenza tra vita notturna e residenzialità è possibile solo se le regole vengono rispettate e applicate. Quando questo non accade, conoscere i propri diritti è il primo passo per difenderli.



📌 Per chi vuole approfondire
Corte di Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023
Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 18676 del 9 luglio 2024

Legionella in condominio: cosa cambia per l’amministratore.Negli ultimi anni la gestione degli impianti idrici condomini...
18/01/2026

Legionella in condominio: cosa cambia per l’amministratore.

Negli ultimi anni la gestione degli impianti idrici condominiali ha acquisito una nuova dimensione di responsabilità, spingendo la figura dell’amministratore ben oltre la semplice contabilità o manutenzione ordinaria delle parti comuni. Il motivo è uno: la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso la prevenzione del rischio legato alla Legionella, un batterio che può proliferare negli impianti idrici e causare gravi infezioni respiratorie. 

Il Decreto Legislativo n. 18 del 2023, recependo la Direttiva UE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha introdotto nel nostro ordinamento obblighi specifici in tema di gestione e controllo della qualità dell’acqua all’interno degli edifici residenziali. In quest’ottica, l’amministratore di condominio si trova oggi ad essere il gestore della distribuzione idrica interna, con responsabilità precise fino ai punti di uso finale dei rubinetti dei condomini. 

Secondo l’impianto normativo attuale:
• l’amministratore deve garantire che l’acqua erogata sia conforme ai parametri di salubrità previsti dalla legge, nonché valutare e gestire il rischio Legionella attraverso una corretta manutenzione degli impianti; 
• è tenuto a predisporre e aggiornare una valutazione del rischio specifica, integrata nei piani di sicurezza degli impianti idrici del condominio; 
• deve adottare controlli di natura preventiva e correttiva, collaborando, se necessario, con tecnici qualificati e con le autorità sanitarie locali. 

Le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni, costituiscono il riferimento operativo per la gestione del rischio. Esse indicano come fondamentale la redazione di un Documento di Valutazione del Rischio Legionella (DVRL), che mappi l’impianto e identifichi i punti critici potenzialmente favorevoli alla proliferazione batterica. 

Il ruolo dell’amministratore, quindi, non si esaurisce in un mero elenco di verifiche tecniche: questi deve pianificare e coordinare gli interventi che minimizzano il rischio per la salute dei condomini. È un compito che richiede competenze tecniche, coordinamento con professionisti esterni e un approccio proattivo, anziché reattivo. 

In assenza di una corretta gestione, le conseguenze non sono solo di natura tecnica. La legge prevede l’obbligo di documentazione e di adeguata manutenzione; la mancata osservanza può esporre l’amministratore a contestazioni amministrative o civili, soprattutto qualora si verifichino eventi dannosi imputabili a negligenza nella prevenzione. 

In sintesi, la prevenzione del rischio Legionella nei condomìni è oggi una voce strutturale nella gestione degli impianti idrici. Per l’amministratore significa adottare una visione integrata, che va dalla verifica tecnica alla tutela concreta della salute dei residenti, meno visibile ma certamente non meno rilevante di altri adempimenti di condominio.

Se il figlio vive nell’appartamento del genitore defunto: deve pagare il condominio?Una delle questioni più frequenti ch...
18/01/2026

Se il figlio vive nell’appartamento del genitore defunto: deve pagare il condominio?

Una delle questioni più frequenti che emergono nella prassi condominiale riguarda il rapporto tra successione ereditaria e obbligo al pagamento delle spese condominiali: in particolare quando il figlio continua a vivere nell’unità immobiliare appartenuta al genitore deceduto.

Dal punto di vista giuridico, non è sufficiente la semplice residenza o possesso dell’alloggio per configurare a carico del figlio l’obbligo di contribuzione. L’elemento decisivo è l’assunzione della qualità di erede. Infatti, la successione ereditaria non opera automaticamente al momento del decesso: i chiamati all’eredità diventano titolari dell’immobile e subentrano nei diritti e nei doveri del de cuius solo quando accettano l’eredità, sia in forma espressa (atto notarile) sia in forma tacita (comportamenti che implicano la volontà di accettare l’eredità e non compatibili con la rinuncia) .

In termini pratici, ciò significa che:
• fino a quando non è chiara l’accettazione dell’eredità da parte del figlio, non sussiste automaticamente l’obbligo di pagare le spese condominiali nei suoi confronti;
• la semplice permanenza nell’immobile, la voltura catastale o altri atti patrimoniali significativi possono integrare un’accettazione tacita dell’eredità e quindi far sorgere l’obbligo di contribuzione .

Dal momento in cui l’eredità viene accettata, gli eredi – incluso il figlio – subentrano nei rapporti attivi e passivi relativi all’immobile, comprese le spese condominiali. Questo vale tanto per gli oneri maturati dopo l’accettazione quanto per quelli pregressi legati alla proprietà dell’unità immobiliare, salvo diversamente disposto o rinuncia dell’eredità stessa .

È fondamentale per l’amministratore e per il condominio verificare la situazione anagrafica e successoria: l’accettazione dell’eredità può essere desunta da comportamenti concreti che dimostrano la volontà univoca di subentrare nei diritti e negli oneri del defunto.

In sostanza, la responsabilità condominiale non scatta automaticamente per il semplice fatto di abitare nell’alloggio del genitore deceduto, ma si attiva nel momento in cui viene accettata l’eredità. Fino ad allora, l’amministratore deve procedere con cautela, distinguendo tra semplice possesso e qualità di erede, e agire di conseguenza.

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18/01/2026

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A cura del Dott. Maurizio Tullio

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Bisceglie

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Martedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
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Giovedì 09:00 - 12:00
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