21/02/2026
Convocazione assembleare via PEC: validità, prova della comunicazione e superamento del formalismo digitale
Nel diritto condominiale la regolarità della convocazione assembleare rappresenta il presupposto imprescindibile per la legittimità delle deliberazioni. Ogni vizio nella fase genetica dell’assemblea può tradursi in un’impugnazione e, nei casi più gravi, nell’annullamento delle decisioni adottate. È in questo contesto che si inserisce la questione della validità dell’avviso inviato tramite posta elettronica certificata quando l’indirizzo del condomino non risulta iscritto nei pubblici registri.
La riflessione non è meramente tecnica. Riguarda il rapporto tra digitalizzazione e garanzia dei diritti, tra forma e sostanza, tra adempimento procedurale e tutela effettiva della partecipazione.
La disciplina vigente consente espressamente l’invio dell’avviso di convocazione mediante PEC. Il legislatore ha individuato in questo strumento una modalità idonea ad assicurare certezza della trasmissione, tracciabilità e opponibilità della comunicazione. Ciò che la norma richiede è la prova dell’invio e del rispetto dei termini minimi previsti per consentire al condomino di organizzare la propria partecipazione.
Non viene invece imposto, quale condizione di validità, che l’indirizzo PEC del destinatario debba necessariamente risultare in un registro pubblico. L’assenza dell’indirizzo da elenchi ufficiali non costituisce, di per sé, un elemento invalidante.
Il nodo giuridico si sposta allora su un piano diverso: la riconducibilità dell’indirizzo al condomino e la prova dell’avvenuta consegna. Se l’indirizzo è stato comunicato dall’interessato, inserito nell’anagrafe condominiale e utilizzato in modo coerente nei rapporti tra le parti, l’amministratore che conserva le ricevute di accettazione e consegna può dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio obbligo.
Nel contenzioso assembleare ciò che rileva è la verifica dell’effettiva compressione del diritto di partecipazione. Il giudice non è chiamato a valutare un formalismo astratto, ma a stabilire se il condomino sia stato realmente posto nella condizione di conoscere l’ordine del giorno e di intervenire. Se tale condizione è stata garantita, la finalità della norma è pienamente raggiunta.
Questa impostazione valorizza un principio di ragionevolezza: il sistema non tutela cavilli, tutela diritti. L’assemblea è il luogo della decisione collettiva e la sua validità si fonda sulla corretta informazione dei partecipanti. La PEC, in quanto strumento certificato, assolve precisamente a questa funzione, garantendo data certa, integrità del contenuto e prova della consegna.
Per l’amministratore si tratta di un passaggio culturale prima ancora che operativo. La gestione digitale richiede metodo, aggiornamento costante dell’anagrafe condominiale, acquisizione formale degli indirizzi elettronici, conservazione ordinata delle ricevute telematiche. Quando la documentazione è completa e coerente, la stabilità delle delibere si rafforza e il rischio di impugnazioni pretestuose si riduce sensibilmente.
La digitalizzazione del condominio non può essere interpretata come un terreno di incertezza normativa. Al contrario, se correttamente gestita, rappresenta uno strumento di efficienza e di tutela. La PEC non è una semplice alternativa alla raccomandata: è un mezzo probatorio evoluto che, se utilizzato con rigore, consolida la legittimità procedurale.
In definitiva, la validità della convocazione non dipende dalla presenza dell’indirizzo in un registro pubblico, ma dalla capacità dell’amministratore di dimostrare che la comunicazione sia avvenuta in modo tempestivo, tracciabile e riconducibile al destinatario. È la prova documentale, non l’iscrizione formale, a costituire il vero presidio di legalità.
Ed è proprio nella qualità della prova che si misura oggi la solidità della governance condominiale.