22/12/2025
Spett.li imprese funebri,
in allegato trovate il link per accedere alla rivista l’INFORMASOCI DIGITALE FENIOF di dicembre 2025 ed eventualmente scaricare la copia stampabile in formato pdf.
Con tale numero si fa seguito a quanto pubblicato a novembre 2025 in relazione alle modifiche apportate alla L.130/2001 in materia di cremazione ed al DPR 396/2000 in materia di ordinamento di stato civile da parte della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Nello specifico siamo intervenuti fornendo la nostra interpretazione in ordine al soggetto “incaricato unico del trasporto” indicato all’art 1 comma 4 della modificata L.130/2001; è parere della scrivente che per soggetto “unico incaricato al trasporto” debba intendersi l’impresa funebre incaricata dalla famiglia al complessivo svolgimento delle esequie e non anche altro soggetto terzo che operi senza il relativo mandato degli aventi titolo e che pertanto il trasporto multiplo contemporaneamente di più feretri, in misura non superiore a 4, debba essere in capo al solo soggetto già mandatario delle singole famiglie.
Il trasporto funebre inizia dal luogo di decesso e si conclude con la consegna del feretro per la cremazione o sepoltura ed è autorizzato dal dirigente comunale preposto secondo le modalità previste dagli art. 36 e 37 della predetta Legge ed ai sensi dell’art. 22 e 26 D.P.R. 285/90 con unica autorizzazione al trasporto per il singolo feretro e la relativa destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.
Ai fini del tracciamento e della trasparenza della cremazione dei defunti, l’eventuale subappalto del trasporto funebre da parte dell’impresa funebre incaricata dagli aventi titolo può avvenire nei confronti di un soggetto terzo di cui all’art. 36 comma 3 Legge 182/2025 previo esplicito consenso da parte degli aventi titolo, indicando il nominativo del vettore e le eventuali soste intermedie del trasporto (ad es. la sosta per lo svolgimento delle esequie o il deposito in attesa di cremazione) nell’unica autorizzazione al trasporto rilasciata dal dirigente comunale, di cui sopra.
Peraltro, l’unicità dell’autorizzazione al trasporto prevista dal comma 4 dell’art. 1 della modificata L.130/2001 riteniamo sia coerente con gli obiettivi di semplificazione e tutela dell’utenza toccata da eventi luttuosi, atteso il fatto che in presenza di plurime autorizzazioni ai trasporti funebri vi sarebbero maggiori costi per i cittadini in termini di tariffe comunali e bolli per il rilascio di tali autorizzazioni (come noto ogni richiesta prevede un bollo e relative tariffe comunali per il rilascio dei documenti che, in determinate città, hanno ormai raggiunto importi a dir poco vergognosi).
Nel caso di trasporto al crematorio tramite vettore diverso dall'impresa funebre, una soluzione potrebbe essere individuata nell’inserimento di una "postilla" che preveda tale indicazione mantenendo però l'unicità dell'autorizzazione.
Sul tema abbiamo inviato al competente Ministero una richiesta di chiarimento per poter poi debitamente informare le imprese funebri associate.
Con il numero di dicembre 2025 abbiamo altresì specificato un’altra novità inserita nella Legge 2 dicembre 2025, n. 182 che riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo per le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l’affido e la dispersione delle ceneri.
Il link al numero di dicembre de l'Informasoci digitale FENIOF è il seguente:
https://www.flipsnack.com/EA8A5699E8C/l-informasoci-digitale-feniof-di-dicembre-2025