Comitato per il NO al Referendum Costituzionale - Bologna

Comitato per il NO al Referendum Costituzionale - Bologna Comitato "Alessandro Baldini" per votare NO al referendum sulle modifiche costituzionali.

Carriere separate, in realtà un assist al correntismoFrancesco Pallante il Manifesto 28/12/25.Tra gli obiettivi che la d...
28/12/2025

Carriere separate, in realtà un assist al correntismo
Francesco Pallante il Manifesto 28/12/25.

Tra gli obiettivi che la destra intende perseguire con la riforma costituzionale della magistratura vi è il contrasto alle correnti dei magistrati. Le «camarille», come ha avuto il garbo di definirle l’ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera; le associazioni delle toghe, per esprimersi correttamente.

A questo servirebbe il ricorso allo strumento del sorteggio per la formazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente: a impedire che, tramite il voto, i magistrati possano comporre, all’interno di tali organi, «delegazioni» riconducibili all’una o all’altra associazione.

Lo schemino ricorrente nel dibattito pubblico ascrive le toghe di sinistra a Magistratura democratica e Area, quelle di centro a Unità per la Costituzione, quelle di destra a Magistratura indipendente.

Ma è una banalizzazione: forse utile per un orientamento basilare, ma certamente inidonea a comprendere tutte le implicazioni di una realtà legata alla definizione del ruolo del giudice nell’ordinamento costituzionale.

I magistrati sono soggetti «solo alla legge», dice l’articolo 101 secondo comma della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del potere giudiziario da qualsiasi altro potere. Significa che i giudici non sono avulsi dal circuito democratico, essendo tenuti a decidere i casi loro sottoposti applicando le leggi approvate dal parlamento democraticamente eletto.

Con la precisazione che il popolo è tenuto a esercitare la propria sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: forme e limiti di cui i giudici sono, assieme alla Corte costituzionale, i custodi.

Applicare la legge implica, peraltro, sempre lo svolgimento di un’attività interpretativa. Le parole, ci dice la linguistica, sono significanti, e cioè segni, a cui deve essere attribuito un significato: operazione che si complica quando a richiedere attribuzioni di significato sono insiemi di parole concatenati in frasi, commi, articoli, leggi, codici.

Pur sempre necessarie, le scelte interpretative non sono tuttavia mai del tutto libere. Collocandosi nel contesto di un ordinamento giuridico – che, come tale, deve essere, appunto, ordinato – alcune interpretazioni sono da escludersi: soprattutto, lo sono quelle che contraddicono la Costituzione. Anche al netto di tale scrematura, le opzioni interpretative rimangono in molti casi plurali, e una scelta va compiuta.

Altre questioni, di carattere forse più pratico, ma comunque di rilievo, investono il modo di intendere l’organizzazione degli uffici giudiziari, i criteri di assegnazione dei fascicoli, il rapporto tra il procuratore capo e i suoi sostituti, la definizione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale, le modalità di impiego e distribuzione delle risorse, la gestione dei rapporti con la stampa, l’opportunità di partecipare al dibattito pubblico, la collocazione fuori ruolo dei magistrati e l’eventuale rapporto di collaborazione con gli uffici governativi.

Questioni in passato oggetto di aperto confronto, anche conflittuale, tra i magistrati, perché gestibili diversamente a seconda della cultura politica di appartenenza.

Oggi si preferisce ignorarle o ridurle a questioni tecniche, mentre su di esse si concentrano ambizioni e si consumano persino scandali, come quello dell’hotel Champagne. Il punto è che ciascuna delle questioni evocate cela una potenziale risorsa di potere, inevitabilmente destinata a prendere il sopravvento se non le si legge, con aperta assunzione di responsabilità, attraverso la lente della politica della giustizia: cosa che solo le associazioni possono fare.

È qui che entrano in gioco i diversi modi possibili d’intendere il ruolo del magistrato. Si pensi, ancora, ai diritti costituzionali: devono essere interpretati in senso restrittivo o estensivo?

Chi intende i diritti civili in senso restrittivo dirà che tutto ciò che non è permesso è vietato; chi li intende in senso estensivo dirà, al contrario, che tutto ciò che non è vietato è permesso.

Quanto ai diritti sociali, chi li intende in senso restrittivo opererà per il contenimento del ruolo dello Stato, mentre chi li intende in senso espansivo opererà, al contrario, per l’ampliamento dell’intervento pubblico.

La scelta dell’uno o dell’altro orientamento rimanda a concezioni a opzioni di cultura politica di fondo.

È a questo che le associazioni dei magistrati dovrebbero essere orientate: al confronto tra i diversi modi possibili di rendere giustizia. Si spiega anche così l’obbligo di motivazione delle sentenze (articolo 111, comma 6 della Costituzione), dal momento che, palesando l’attività interpretativa svolta, la motivazione consente di discuterne criticamente.

Il problema nasce nel momento in cui, smarrito l’afflato culturale originario, le associazioni si sono tramutate in soggetti orientati alla realizzazione d’interessi non più ideali, bensì materiali.

È l’indebolimento della cultura politica della magistratura ad aver trasformato l’associazionismo in strumento di gestione del potere.

Esattamente com’è accaduto ai partiti politici, che, franato il terreno ideologico su cui operavano, si sono trasformati in meri cartelli elettorali rivolti alla conquista di risorse di potere.

È per questo che ulteriormente indebolire il ruolo delle associazioni, lungi dal risolvere il problema del correntismo, non potrà che aggravarlo: per quale motivo, infatti, chi sarà baciato dalla fortuna del sorteggio, accedendo al Csm a titolo personale, dovrebbe resistere alla tentazione di trarne il massimo vantaggio personale?

Foto imagoeconomica

https://www.facebook.com/share/p/1DBonHE3yq/
28/12/2025

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Carriere separate, in realtà un assist al correntismo
Francesco Pallante il Manifesto 28/12/25.

Tra gli obiettivi che la destra intende perseguire con la riforma costituzionale della magistratura vi è il contrasto alle correnti dei magistrati. Le «camarille», come ha avuto il garbo di definirle l’ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera; le associazioni delle toghe, per esprimersi correttamente.

A questo servirebbe il ricorso allo strumento del sorteggio per la formazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente: a impedire che, tramite il voto, i magistrati possano comporre, all’interno di tali organi, «delegazioni» riconducibili all’una o all’altra associazione.

Lo schemino ricorrente nel dibattito pubblico ascrive le toghe di sinistra a Magistratura democratica e Area, quelle di centro a Unità per la Costituzione, quelle di destra a Magistratura indipendente.

Ma è una banalizzazione: forse utile per un orientamento basilare, ma certamente inidonea a comprendere tutte le implicazioni di una realtà legata alla definizione del ruolo del giudice nell’ordinamento costituzionale.

I magistrati sono soggetti «solo alla legge», dice l’articolo 101 secondo comma della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del potere giudiziario da qualsiasi altro potere. Significa che i giudici non sono avulsi dal circuito democratico, essendo tenuti a decidere i casi loro sottoposti applicando le leggi approvate dal parlamento democraticamente eletto.

Con la precisazione che il popolo è tenuto a esercitare la propria sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: forme e limiti di cui i giudici sono, assieme alla Corte costituzionale, i custodi.

Applicare la legge implica, peraltro, sempre lo svolgimento di un’attività interpretativa. Le parole, ci dice la linguistica, sono significanti, e cioè segni, a cui deve essere attribuito un significato: operazione che si complica quando a richiedere attribuzioni di significato sono insiemi di parole concatenati in frasi, commi, articoli, leggi, codici.

Pur sempre necessarie, le scelte interpretative non sono tuttavia mai del tutto libere. Collocandosi nel contesto di un ordinamento giuridico – che, come tale, deve essere, appunto, ordinato – alcune interpretazioni sono da escludersi: soprattutto, lo sono quelle che contraddicono la Costituzione. Anche al netto di tale scrematura, le opzioni interpretative rimangono in molti casi plurali, e una scelta va compiuta.

Altre questioni, di carattere forse più pratico, ma comunque di rilievo, investono il modo di intendere l’organizzazione degli uffici giudiziari, i criteri di assegnazione dei fascicoli, il rapporto tra il procuratore capo e i suoi sostituti, la definizione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale, le modalità di impiego e distribuzione delle risorse, la gestione dei rapporti con la stampa, l’opportunità di partecipare al dibattito pubblico, la collocazione fuori ruolo dei magistrati e l’eventuale rapporto di collaborazione con gli uffici governativi.

Questioni in passato oggetto di aperto confronto, anche conflittuale, tra i magistrati, perché gestibili diversamente a seconda della cultura politica di appartenenza.

Oggi si preferisce ignorarle o ridurle a questioni tecniche, mentre su di esse si concentrano ambizioni e si consumano persino scandali, come quello dell’hotel Champagne. Il punto è che ciascuna delle questioni evocate cela una potenziale risorsa di potere, inevitabilmente destinata a prendere il sopravvento se non le si legge, con aperta assunzione di responsabilità, attraverso la lente della politica della giustizia: cosa che solo le associazioni possono fare.

È qui che entrano in gioco i diversi modi possibili d’intendere il ruolo del magistrato. Si pensi, ancora, ai diritti costituzionali: devono essere interpretati in senso restrittivo o estensivo?

Chi intende i diritti civili in senso restrittivo dirà che tutto ciò che non è permesso è vietato; chi li intende in senso estensivo dirà, al contrario, che tutto ciò che non è vietato è permesso.

Quanto ai diritti sociali, chi li intende in senso restrittivo opererà per il contenimento del ruolo dello Stato, mentre chi li intende in senso espansivo opererà, al contrario, per l’ampliamento dell’intervento pubblico.

La scelta dell’uno o dell’altro orientamento rimanda a concezioni a opzioni di cultura politica di fondo.

È a questo che le associazioni dei magistrati dovrebbero essere orientate: al confronto tra i diversi modi possibili di rendere giustizia. Si spiega anche così l’obbligo di motivazione delle sentenze (articolo 111, comma 6 della Costituzione), dal momento che, palesando l’attività interpretativa svolta, la motivazione consente di discuterne criticamente.

Il problema nasce nel momento in cui, smarrito l’afflato culturale originario, le associazioni si sono tramutate in soggetti orientati alla realizzazione d’interessi non più ideali, bensì materiali.

È l’indebolimento della cultura politica della magistratura ad aver trasformato l’associazionismo in strumento di gestione del potere.

Esattamente com’è accaduto ai partiti politici, che, franato il terreno ideologico su cui operavano, si sono trasformati in meri cartelli elettorali rivolti alla conquista di risorse di potere.

È per questo che ulteriormente indebolire il ruolo delle associazioni, lungi dal risolvere il problema del correntismo, non potrà che aggravarlo: per quale motivo, infatti, chi sarà baciato dalla fortuna del sorteggio, accedendo al Csm a titolo personale, dovrebbe resistere alla tentazione di trarne il massimo vantaggio personale?

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I magistrati dopo la riforma: più deboli e gerarchizzatiFrancesco Pallante il Manifesto  4/11/25L’obiettivo è ridurre l’...
23/12/2025

I magistrati dopo la riforma: più deboli e gerarchizzati

Francesco Pallante il Manifesto 4/11/25
L’obiettivo è ridurre l’indipendenza della magistratura dal potere politico, di modo che ugualmente ridotto sia il rischio di sentenze sgradite alla politica
il-manifesto-del-4-novembre-2025 Francesco Pallante
Le riforme costituzionali – dice Gustavo Zagrebelsky – si fanno per cambiare gli equilibri di potere. Perché qualcuno guadagni e, corrispettivamente, qualcun altro perda potere. Altrimenti, se tutto dovesse rimanere com’è, perché assumersi l’onere, e il rischio, di una riforma?
Se, dunque, ci chiediamo quale sia la ragione della riforma della magistratura, la risposta è: ridefinire gli equilibri costituzionali a scapito della magistratura. Non si tratta – come si dice – di un intervento volto a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri. La separazione esiste già, considerati gli strettissimi vincoli che ostacolano il passaggio da una funzione all’altra. L’obiettivo è ridurre ai minimi termini l’indipendenza della magistratura dal potere politico, di modo che ugualmente ridotto ai minimi termini sia il rischio di sentenze sgradite alla politica.
Con toni di puerile ripicca, la destra ha voluto dedicare il suo – scontato, eppure comunque tracotante – successo parlamentare alla memoria di Silvio Berlusconi. Ma c’è uno scarto significativo rispetto al passato. L’ostilità di Berlusconi nei confronti della magistratura era dettata da ragioni personali, legate alla tumultuosità legale della sua vita imprenditoriale e privata. L’ostilità di Giorgia Meloni è dettata da ragioni politiche. Vuole potersi spingere al di là del costituzionalmente consentito: infrangere le forme e i limiti della Carta fondamentale, senza sottostare ai controlli della magistratura (e, più in generale, dei poteri terzi) che inevitabilmente ne seguono.
In vista di tale risultato la riforma colpisce anzitutto l’indipendenza della magistratura nei confronti del potere politico (la cosiddetta indipendenza esterna). Più in specifico, il Consiglio superiore della magistratura (Csm) viene suddiviso in due organi di analoga denominazione, uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri. Un terzo organo – denominato Alta Corte disciplinare – riceve il compito, oggi spettante al Csm, di trattare i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. In tal modo, il potere di governare le carriere dei magistrati (concorsi, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, sanzioni), che oggi spetta a un solo organo, sarà suddiviso tra tre organi minori: dunque, inevitabilmente più deboli.

Com’è oggi, tali organi continueranno a essere composti da membri scelti in parte dalla politica (i «laici»), in parte dalla magistratura (i «togati»); ma mentre oggi tutti i membri sono elettivi, con la riforma solo i laici continueranno a esserlo, mentre i togati saranno estratti a sorte. La conseguenza è che i primi saranno in condizione di esprimere un’unità d’intenti che i secondi non potranno avere, con il risultato che, all’interno dei tre organi, già di per sé indeboliti, a risultare ulteriormente indebolita sarà la componente togata.

La particolare composizione dell’Alta Corte disciplinare vale, poi, a indebolire l’indipendenza dei magistrati nei confronti dei loro colleghi (la cosiddetta indipendenza interna). Oggi tra i magistrati non esiste gerarchia. I gradi di giudizio non sono l’uno verticalmente superiore all’altro: sono, piuttosto, orizzontalmente successivi. Quello giudiziario è un potere diffuso che ciascun magistrato incarna nella sua pienezza. La riforma altera tale impostazione, perché prevede che la componente togata dell’Alta Corte disciplinare sia composta solamente da magistrati di Cassazione.

In tal modo, questi ultimi eserciteranno il più delicato dei poteri di controllo interni alla magistratura nei confronti degli altri magistrati, ritrovandosi, di fatto, in una posizione gerarchicamente sovraordinata. I giudici di Cassazione avranno, cioè, non solo l’ultima parola sulla causa, ma altresì il potere di sanzionare disciplinarmente i colleghi che su quella causa si sono espressi nei gradi di giudizio precedenti. È chiaro che l’autonomia di giudizio dei giudici di primo e secondo grado ne risentirà gravemente, risultando fortissima la spinta ad adeguarsi agli orientamenti della Cassazione. C’è da scommettere che sarà proprio sugli ermellini che si faranno più pressanti i tentativi di condizionamento politico.

Se, infine, consideriamo che alla magistratura spetta il compito costituzionale di difendere i diritti dei cittadini, anche contro gli eventuali abusi del potere politico, la domanda conclusiva è: chi è che più di tutti rischia di pagare il prezzo dell’indebolimento del potere giudiziario a favore del potere politico?

06/12/2025

Con la legge Nordio rischiamo concretamente che ci sia il controllo della politica sulla giustizia.
Abbiamo preparato un decalogo che spiega perché è importante votare NO al referendum.

Se lo ritenete utile, condividetelo!

Separazione delle carriere, la Fondazione che fa campagna per il Sì è foraggiata con 350 Mila euro direttamente dal Gove...
16/11/2025

Separazione delle carriere, la Fondazione che fa campagna per il Sì è foraggiata con 350 Mila euro direttamente dal Governo.

Lorenzo Giarelli il Fatto 16/11/25

Il braccio armato del governo nella campagna referendaria sulla separazione delle carriere è la Fondazione Luigi Einaudi, think tank di ultra-liberali che ha lanciato il comitato Sì Separa e che contiene in sé un paradosso, oltreché una questione di opportunità verso le urne: riceve ogni anno centinaia di migliaia di euro dai ministeri e da alcune Regioni.
Nel 2024, in particolare, parliamo di oltre 350 mila euro dal governo e 116 mila euro dalla Regione Siciliana, oltre a 20 mila dal Lazio di Francesco Rocca.

I dati del 2025 non sono ancora disponibili e saranno noti quando la fondazione pubblicherà il suo bilancio, ma al Fatto risulta già, per esempio, un finanziamento da 112 mila euro da parte del ministero della Cultura.

Queste somme sono in parte affidate per singoli progetti, in parte erogate come sostegno economico a una serie di enti a cui è riconosciuto un valore culturale.

Così facendo, pur essendo indipendente, la Fondazione Luigi Einaudi si trova a far campagna elettorale per il sì quasi per conto del governo che la finanzia, il quale gli si affida perché Giorgia Meloni vuole evitare a ogni costo di personalizzare la sfida alle urne.

Meglio mandare avanti gli altri, insomma, e tenere fuori il più possibile la premier e Fratelli d’Italia.

Non solo. Al momento della vittoria elettorale dei meloniani, nel settembre 2022, esponenti di rilievo dell’attuale governo avevano ruoli dentro la Fondazione. In primis Carlo Nordio, il ministro della Giustizia che più di tutti ha voluto la riforma sulla separazione delle carriere: a lungo ha fatto parte del consiglio di amministrazione del think tank, lasciandolo una volta scelto come Guardasigilli.

Ma pure il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato per anni membro della Fondazione, illustre esponente del comitato scientifico.

Oggi l’ente è guidato da Giuseppe Benedetto e ha formato il comitato SìSepara, coinvolgendo tra gli altri l’ex presidente delle Camere penali Gian Domenico Caiazza, Antonio Di Pietro e l’ex deputato Andrea Cangini. Gli incarichi nel Cda sono a titolo gratuito, ma la Fondazione nel Bilancio 2024 segnala 9 dipendenti e cinque collaboratori esterni, per un costo del personale di 236 mila euro.

Per dare un ordine di grandezza dei contributi pubblici (sommando i 350 mila dai ministeri e i fondi dalle Regioni ci si avvicina al mezzo milione), il totale dei proventi messo a bilancio è di 1 milione di euro.

In realtà lo scorso anno tutto il contributo del governo è riconducibile al ministero della Cultura, mentre nel 2023 anche il Viminale e la Farnesina avevano erogato contributi al think tank. Per il 2025 e il 2026 si vedrà.

Per il 2025 e il 2026 si vedrà. Con una certezza: d’ora in poi i finanziamenti pubblici alla Fondazione aiuteranno – più o meno indirettamente – il sì al referendum.

GIUSTIZIA VOTARE NO È UN DOVEREIl grimaldello referendario per attaccare la CostituzioneRino Formica il Domani 10/11/25N...
10/11/2025

GIUSTIZIA VOTARE NO È UN DOVERE
Il grimaldello referendario per attaccare la Costituzione

Rino Formica il Domani 10/11/25

Nelle prossime settimane ci troveremo di fronte ad una questione che lacererà le forze politiche, le comunità, forse anche le coscienze individuali. Votare sì o no al referendum confermativo della riforma proposta dal governo per la divisione delle carriere nella magistratura.

Ma è davvero su questo che si chiama la manifestazione solenne e democratica della partecipazione popolare referendaria? La nostra Costituzione rappresentò una grande novità dal punto di vista della definizione degli equilibri delle forze politiche nella società.

La Carta è il programma politico di uno stato democratico antifascista, nato dalla tragedia che concluse la Seconda guerra mondiale. Un programma di uno stato in cui i poteri venivano fusi in un equilibrio politico-costituzionale.

Nelle prossime settimane ci troveremo di fronte ad una questione che lacererà le forze politiche, le comunità, forse anche le coscienze individuali.

Votare sì o no al referendum confermativo della riforma proposta dal governo per la divisione delle carriere nella magistratura.

Ma è davvero su questo che si chiama la manifestazione solenne e democratica della partecipazione popolare referendaria?

La nostra Costituzione rappresentò una grande novità dal punto di vista della definizione degli equilibri delle forze politiche nella società.

La Carta è il programma politico di uno stato democratico antifascista, nato dalla tragedia che concluse la Seconda guerra mondiale. Un programma di uno stato in cui i poteri venivano fusi in un equilibrio politico-costituzionale.

Al punto che nella Carta non vi è spazio per i cosiddetti governi tecnici. Infatti nei primi cinquant'anni di vita repubblicana non ne avemmo, fatta eccezione per pochissimi che potremmo dire di “pausa” tra le forze politiche, limitata nel tempo, e come governi-ponte per sistemare alcuni squilibri che si erano determinati.

Il governo tecnico appare all'orizzonte del sistema italiano con la crisi dell'ultimo governo di Mani Pulite, quello di Giuliano Amato, nell’aprile del 1993.

Il primo è varato dal presidente Scalfaro, che consegna l’esecutivo a un esponente di una struttura tecnica, il governatore della Banca d'Italia.

Da qui si apre la strada a una modifica di fatto della Costituzione. Di fatto, ma radicale: perché pone la questione delle radici legittime della Repubblica. Sono ancora quelle previste dai costituenti, o sono cambiate?

Da qui la Costituzione entra in una fase di turbolenza e di modifica. In questi trent’anni la progressiva modifica di fatto non è stato affrontata. Eppure pone il tema di come sono utilizzabili gli strumenti previsti dalla Costituzione, quando è in corso questo mutamento.

Si fa finta che tutto si svolga regolarmente, e che il referendum sia uno strumento legittimo e costituzionale di un processo attuativo democratico. Invece è diventato uno strumento il cui esito è ignoto. O forse noto.

Oggi la destra dichiara, sia pure a mezza voce, l’intento di modificare pezzi di Carta per poi radicalmente mutare l’ordinamento.

Se sarà democratico o meno lo si vedrà da chi ne avrà la direzione e la guida. Diciamoci con chiarezza e onestà: da anni la destra utilizza tutti gli strumenti della dialettica politica per portare il paese ad un affidamento al buio della modifica dell’ordinamento democratico. E allora la questione di oggi non è

L'uso del referendum per introdurre una legge di cui però non sappiamo la futura collocazione nel nuovo assetto costituzionale.

La questione è sapere se oggi c'è o non c'è un utilizzo del referendum per accelerare il processo demolitorio della democrazia.

Quindi il problema non è se votare sì o no, è se partecipare o no a quest’accelerazione. Un esempio ci aiuta: se dopo il delitto Matteotti il regime fascista avesse sottoposto al residuo parlamento elettivo leggi modificative dell'ordinamento giudiziario, i partiti di opposizione avrebbero commesso un chiaro errore politico se avessero aperto una trattativa sulla normativa.

Le forze di opposizione non lo fecero, scelsero la via della radicalità politica. Quando si è superata la linea dell'equilibrio democratico ogni forma di compiacenza compromissoria è complicità.

Oggi non siamo al delitto, ma alla lesione profonda del diritto costituzionale democratico. Oggi il governo cerca la legittimazione della sua demolizione della Carta.

Ed è inutile ricordare ogni piè sospinto le radici della Costituzione se da questo ricordo non scaturisce la difesa di quell' assetto politico e istituzionale. Qui non è in gioco la carriera dei magistrati, né se saranno o no autonomi in uno stato libero e democratico.

Nella decadenza democratica, unite o divise, le carriere dei magistrati saranno alle dipendenze di un potere autoritario. Dunque oggi votare contro qualsiasi riforma proposta dalle forze che hanno un'intenzione demolitrice della Carta è un dovere.

Non è una bestemmia per il proprio passato di lotta politica dei singoli o delle forze della tradizione laica italiana. È aprire gli occhi: oggi è in atto una tendenza a chiuderli dinanzi a problemi che riguardano noi e i nostri figli.

Il momento del risveglio arriva sempre. Bisogna sperare di essersi svegliati in tempo.

Il voto di New York ci ha dato una lezione: aver capito per tempo che in gioco non era l'amministrazione ma il futuro democratico degli Stati Uniti. Il no al nostro referendum va spiegato bene, lasciando nella loro pace Vassalli e le nostre posizioni assunte precedentemente.

Non perdetevi dietro meticolosità tecnicistiche su una formula più o meno rispondente al diritto ordinario. Il diritto non c'entra. C'entra una questione semplice, ed enorme: c’è il rischio di rendere irrecuperabile il declino democratico.

Ci vuole il coraggio di dire no a questo governo. Non si è un giorno per il sì, un giorno per il no, e un giorno a metà. Si vota contro il governo della distruzione democratica; o non si è.

Una valanga di no alle riforme fantasma del governo indicherà l'inizio del risveglio nazionale

Referendum: la premier non è ostile. E la Corte?Massimo Villone il Fatto 12/1/25Nella conferenza stampa del 9 gennaio de...
11/01/2025

Referendum: la premier non è ostile. E la Corte?
Massimo Villone il Fatto 12/1/25

Nella conferenza stampa del 9 gennaio della presidente Meloni cogliamo per la strategia di maggioranza la frase “per me l’importante è portare a casa le riforme e consentire agli italiani di esprimersi su queste materie”. Meloni scommette sui referendum.

È possibile che consideri il vaglio popolare come elemento di legittimazione per una strategia che vuole attraverso quelle riforme “rivoltare il paese come un calzino”. Legittimazione necessaria per riforme fatte dal Parlamento meno rappresentativo della storia repubblicana, e grazie a una legge elettorale che regala alla sua coalizione minoritaria nel consenso popolare un largo vantaggio nei numeri parlamentari.

Ci dice quindi – vero o falso che sia – che non c’è un disfavore governativo avverso il referendum.

E forse si trova una conferma nella notizia apparsa sulla stampa che l’Avvocatura di Stato non sosterrebbe le ragioni dell’inammissibilità nell’udienza in Corte costituzionale sul referendum abrogativo della legge 86/2024 (Calderoli), ora fissata al 20 gennaio.

È possibile che Palazzo Chigi veda un prezzo politico nel sostenere l’inammissibilità di un voto popolare abrogativo, in specie quando un’altra riforma – il premierato – poggia sul dare la scelta ai cittadini piuttosto che al Palazzo con il voto sull’elezione diretta del premier.

È una prospettiva in cui è preferibile che le urne referendarie siano impedite da altri: magari dalla Consulta il 20 gennaio, con lo schermo apparentemente tecnico di un richiamo ai precedenti della propria giurisprudenza. Ma un gioco delle tre carte istituzionale non può trasformare in questione tecnica un tema eminentemente politico, come certo è un voto popolare che tocca a fondo il futuro del paese.

Se il 20 gennaio lo Stato si ritira dalla mischia lasciando nella trincea dell’inammissibilità solo alcune regioni del Nord, il risultato netto è porre in esclusiva sulla Corte la responsabilità di negare a 1.300.000 cittadini il diritto che hanno per l’art. 75. Si esalta un ruolo politico della Consulta costruito in una giurisprudenza che consente ad essa amplissimi margini di decisione in un senso o nell’altro.

Tre gli argomenti portati per l’inammissibilità: il collegamento alla legge di Bilancio della legge Calderoli, che la attirerebbe nella inammissibilità prevista dall’art. 75; la molteplicità e conseguente disomogeneità dei contenuti, che renderebbe la Calderoli inidonea per una scelta tutta per il sì o tutta per il no, necessaria invece a garantire la libertà di voto dell’elettore in un referendum; la supposta natura di legge costituzionalmente necessaria della legge Calderoli in quanto direttamente attuativa dell’art. 116.3.

Dei tre argomenti l’ultimo è smentito dai precedenti (governo Conte-1, bozze di intesa della leghista Stefani), e dalla indubbia possibilità di stipulare intese anche senza legge-quadro. È debolissimo il primo, essendo del tutto strumentale il collegamento al bilancio per la dichiarata mancanza di un impatto sulla finanza pubblica. Debolissimo anche il secondo, perché qualunque legge minimamente complessa sarà inevitabilmente disomogenea. Non per questo si può sottrarre al referendum totalmente abrogativo ex art. 75.

Ritenere i primi due argomenti validi per la Calderoli produrrebbe effetti molto al di là della legge 86.

Significherebbe consegnare a qualunque maggioranza pro tempore, attraverso un uso mirato dello strumento legislativo, la possibilità di espropriare il popolo sovrano del diritto fondamentale di partecipazione democratica garantito dall’art. 75 della Costituzione. Questo sulla base non dell’esplicito dettato della norma, ma della lettura data da una giurisprudenza costituzionale restrittiva e segnata da qualche eccesso di formalismo.

Conseguenze pesanti per una scelta politica dissimulata nel tecnicismo. Soprattutto considerando che la Corte ha già avuto un ruolo nella vicenda dell’autonomia differenziata, tra l’altro cambiando una sua antica giurisprudenza.

Leggiamo (sent. 256/1989 e 470/1992) che non è consentito a un referendum consultivo regionale “condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato”, con “il rischio di influire negativamente sull’ordine costituzionale e politico dello Stato”.

Il che ha consapevolmente e volutamente fatto il referendum veneto del 22.10.2017, sempre citato da Zaia. Fu consentito dalla sent. 118/2015, e certo era sopravvenuto il nuovo Titolo V nel 2001. Ma l’antico argomento preclusivo del referendum regionale sarebbe stato valido anche nel nuovo regime, se la Corte avesse voluto.

Negherà ora la Corte al popolo sovrano – quello vero – il diritto che ha riconosciuto all’inesistente popolo veneto (sent. 192/2024)? Confidiamo nella saggezza e nella prudenza dell’alto consesso.

Indirizzo

Via Santo Stefano, 59
Bologna
40138

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