09/03/2020
Un piccolo chiarimento sulle attività cinofile nelle zone che rientrano nelle aree interessate dal DPCM 08 marzo 2020.
Cosa succede in Italia ad oggi?
L’Italia è divisa in 2, zona gialla, zona arancione (definite zone rosse dal DPCM 20200308)
🟠La zona arancione comprende tutte le aree interessate dall’art.1 del decreto uscito ieri
🟡La zona gialla è tutto il resto d’Italia
Cosa comporta questo per le attività sportive?
🟠Solo attività agonistiche professionali (quindi non gli sport cinofili in generale) possono essere svolte, avendo però cura di avere un personale medico qualificato che stabilisca l’idoneità degli atleti, allenatori, personale di servizio e degli ambienti e modalità.
Questo significa che NESSUNO CHE HA IL CAMPO IN QUESTE AREE PUÒ FARE ATTIVITÀ CINOSPORTIVA DI ALCUN GENERE, SIANO ESSE ASD, SSD, CON O SENZA PARTITA IVA.
Se ci sono centri che fanno attività commerciale tipo “AZIENDE AGRICOLE” o ALTRE DICITURE, possono tenere aperto, però l’art.1 al punto a) parla chiaro:
Sono sconsigliati e da evitare spostamenti in entrata e uscita, nonché quelli interni allo stesso comune/provincia, a meno che non siano per motivi lavorativi, situazioni di necessità, o problemi medici.
Questo cosa significa? Che le attività cinofile NON sono considerate attività di PRIMARIA NECESSITA', pertanto le persone in teoria non dovrebbero ve**re, se vengono fermate per strada e gli viene richiesto il motivo dello spostamento, potrebbero essere SANZIONATI e/o DENUNCIATI.
🟡Le attività sportive di base (tra cui rientrano tutte le attività cinofile) possono essere svolte evitando aggregazioni di persone, quindi possono essere svolte le lezioni individuali senza problemi, purché vengano garantite le misure di prevenzione (il famoso metro di distanza).