29/04/2019
Entrerà in vigore il prossimo 6 maggio il D.M. interno
25 gennaio 2019 recante "Modifiche e integrazioni all'allegato del decreto 246 del 16 maggio 1987, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", che prevede una serie di disposizioni obbligatorie per i condomini di nuova costruzione e per quelli esistenti a questa data, che dovranno adeguarsi entro: 1 anno (maggio 2020), per l'adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza; 2 anni (maggio
2021), per l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza
antincendio maggiore di 80 metri).
Dunque, il nuovo decreto ministeriale obbliga i condòmini residenti negli edifici, con altezza antincendio da 12 metri in su, ad adottare misure svariate, che vanno da quelle minime standard, di tipo informativo, fino
all'installazione dei più sofisticati impianti di segnalazione di allarme incendio, di tipo ottico e acustico.
A tal proposito si è provveduto ad acquisire adeguata formazione per ricoprire il ruolo di RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' la cui figura, obbligatoria, è prevista dallo stesso decreto.
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