06/05/2019
PATENTE DI GUIDA E PERSONE CON DISABILITA (CODICI EUROPEI)
Il disabile o invalido che intende guidare un autoveicolo, può conseguire le seguenti patenti: A, B, C o D speciali.
LA VISITA.
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dove sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Provinciale Patenti Disabili locale.
La Commissione medica locale è composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C.
La visita di idoneità per il conseguimento o per la riclassificazione si puo richiedere anche attraverso gli sportelli di AVID, presentando un certificato ananmestico redato dal medico di base se conseguimento, i documenti personali, foto tessera, documento di invalidita civile oppure INAIL se lavoratore infortunato.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, per la richiesta di riclassificazione, si inoltra domanda di visita alla Commissione Provinciale Patenti Disabili presentando il foglio ananmestico redato in loco, documento di riconoscimento, foto tessera, patente ed eventuali verbali di invalidita INPS o INAIL.
Oltre all’AVID, l’appuntamento per la visita può essere richiesta anche in ogni Asst della nostra Provincia di Varese, oppure presso Asst di Varese sito in Via Ottorino rossi 9 Padiglione Tanzi, dal lunedi al venerdi dalle ore 08,30 alle 11.00.
Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
EVENTUALE RICORSO.
Nel caso che, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Questo significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Per eventuale prove di Guida, l’AVID dispone di auto multi adattare atte a svolgere e sostenere con istruttore le prove di guida richieste dalla Commissione Competente.
Puo accadere in alcuni casi che la Commissioni Mediche Provinciale Patenti Disabili non considerino il candidato idoneo alla guida anche con ausili.
Se il candidato sottoposto per il conseguimento o alla riclassificazione ritiene che l'accertamento dell'idoneità da parte della Commissione sia stato insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale, può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.
Nel caso della non idoneità la prassi comune è quella del ricorso; l’AVID è preparata sulla procedura del ricorso. In tal caso, il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento non solo su certificazione clinica ma anche attraverso la prova di guida mediante guida simulata.
Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Informarsi presso sportelli AVID.
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale.
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a suo carico.
L’ESAME DI GUIDA.
Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida). Se sul Certificato di idoneità viene segnalata la (Prova di Guida, e bene non ritirare personalmente il foglio rosa presso la0 Motorizzazione Civile ma lasciarlo ritirare dalle nostre Autoscuole in quanto si evita di pagarlo 2 volte.
Coloro che vorranno ritirare personalmente il foglio rosa saranno costretti a fare le prove di guida con la propria autovettura naturalmente anche questa dovrà esse da prima dotata di ausili imposti dalla Commissione Competente.
Dopo il riconoscimento di idoneità ed essere entrato in possesso del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento o la riclassificazione della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto. Per questa procedura contattare AVID.
LE AUTO MULTIADATTATE DI AVID.
Con le auto multi adattate di AVID il problema degli ausili compatibili o no non accade in quanto durante le prove di guida l’Istruttore ed il candidato possono provare altri ausili al fine di migliorare la guida e soprattutto la sicurezza stradale per se a per altri.
Si fa presente che le auto multi adattate di AVID oltre a non avere costi di noleggio, sono dotate di tutti gli ausili necessari e prescritto dalla Commissione Competente oltre alla predisposizione del nanismo.
Nella patente di guida ma anche sul libretto della sua autovettura, saranno riportati gli adattamenti definitivi imposti: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle officine preparate che hanno modificato il mezzo.
IL SUCCESSIVO RINNOVO.
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario fissare l’appuntamento almeno 90 gg prima della scadenza alla Commissione Medica Provinciale Patenti Disabili.
La Direttiva comunitaria oltre ad istituire la patente europea a anche inserito la descrizioni degli adattamenti attraverso un codice numerico europeo. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.
L'attività di controllo si complica anche per le forze dell'ordine che devono infatti dotarsi dell'elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.
I CODICI EUROPEI.
La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codici (detti europei), alla guida. A partire da 01, si da inizio alla correzione della vista e protezione degli occhiali.
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a … km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondari
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25.01 Pedale dell’acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell’acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell’acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13, della direttiva 2006/126/CE
79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03 Limitata a tricicli
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo
90.01:: a sinistra
90.02:: a destra
90.03:: sinistra
90.04:: destra
90.05:: mano
90.06:: piede
90.07:: utilizzabile.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250
97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Per saperne di più: AVID Varese Onlus info: 340-3303528