Avid Varese Odv

Avid Varese Odv L’associazione opera in tutto il territorio Varesino; visita il sito associazione-avid.it per scop

Associazione di libero volontariato svolge attività previdenziali (patronato) attività fiscali (caf) e mobilità, attraverso le patenti B Speciali con auto multi adattate

07/07/2019
L’INFORTUNIO SUL LAVORO E L’ASSISTENZA L’INAIL.Il datore di lavoro, il lavoratore, cosa devono sapere su infortunio, mal...
14/06/2019

L’INFORTUNIO SUL LAVORO E L’ASSISTENZA L’INAIL.
Il datore di lavoro, il lavoratore, cosa devono sapere su infortunio, malattia professionale e infortunio in itinere.

IL DATORE DI LAVORO. Deve risarcire l’intera giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e se l’infortunio ha causato assenza dal posto di lavoro, non superiore ai tre gg.

L’AVID Varese Onlus è una associazione di settore, con esperienza quarantennale, preparata per l’assistenza infortunistica legata al mondo del lavoro e sostenuta da liberi professionisti quali medici legali specializzati sulla medicina del lavoro e legali.

LE CURE VENGONO FORNITE: Dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori INAIL attivati da apposite convenzioni con le Regioni

LA DENUNCIA DELL’INFORTUNIO O DELLA M. P. Entro 2 giorni dall’eventi infortunistico o dopo 2 giorni dal ricevimento del certificato medico della manifestata malattia professionale. Se da parte del datore di lavoro non è stata avviata la denuncia all’Inail nei termini previsti, il lavoratore può comunque ottenere le prestazioni mediche e assicurative dall’Inail.

SE LA CAUSA DELL’INFORTUNIO E’ DUBBIA: Una convenzione tra Inps e Inail garantisce che il primo ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia professionale fornisca le cure o le prestazioni necessarie. I termini previsti per la prescrizione Inail sono di 3 anni.

IL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO LAVORATIVO, IN ITINERE, O MALATTIA PROFESSIONALE DEVE: Informare immediatamente il datore di lavoro o preposto, presentare al datore di lavoro il certificato medico. Quando le cure per la patologia acquisita da lavoro o malattia professionale si protrae, va presentato il prolungamento dei giorni compilato dal medico curante su modulistica Inail. Il datore di lavoro invierà copia originale dei documenti all’Inail. Nel caso di un eventuale ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati al datore di lavoro e all’Inail.

IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE: Se il lavoratore svolge attività lavorativa, va denunciata la malattia professionale al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi, presentando al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prolungamento delle cure, il certificato del prolungamento dei giorni per l’indisposizione al lavoro compilato dal medico curante su documentazione Inail. Se il lavoratore non svolge attività lavorativa, può presentare direttamente all’Inail la domanda di riconoscimento della malattia professionale.

L’AVID Varese Onlus è a disposizione con una assistenza appropriata oltre alla valutazione del danno fisico, con medici legali preparati sulla materia del lavoro .

DOPO LA GUARIGIONE: Il lavoratore viene invitato dall’Inail a sottoporsi a visita Medico-Legale, ai fini di una valutazione dei postumi riportati.

IL CALCOLO DEL DANNO FISICO CON IL NUOVO REGIME Dgls 38/2000: Con il nuovo regime il calcolo risarcitorio del danno fisico subito durante un infortunio sul lavoro o malattia professionale, viene così sviluppato come di seguito: da 0 punti al 5% il lavoratore non ha diritto all’indennizzo (franchigia), ma se ci fossero responsabilità, il lavoratore può inoltrare la richiesta del Danno Biologico. Dal 6% al 15% il lavoratore viene liquidato in capitale (danno biologico secondo i termini stabiliti dalla tabella Inail). Dopo la valutazione Medico Legale da parte dell’Inail, è possibile, entro 60 gg. inoltrare ricorso. L’AVID Varese Onlus è preparata per tale assistenza a livello burocratico e medico legale.
E’ possibile sommare la percentuale acquisita ad altri o successivi infortunio o malattia professionale con conseguenze invalidanti.
Dal 16% al 100% gli viene quantificata una rendita Inail, la rendita Inail viene quantificata in una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali in percentuale della menomazione subita.

L’ACCERTAMENTO E LA REVISIONE DEL DANNO PERMANENTE: Dalla data di decorrenza dell’accertamento Medico-Legale del danno fisico-psichico-motorio da parte dell’Inail, il lavoratore può richiedere o essere invitato a sottoporsi a revisione, per la conferma o peggioramento del danno subito. Lo stesso lavoratore dopo l’esito della visita effettuata dall’Inail, può opporsi mediante certificazione Medico Legale nei termini stabiliti dall’art 104 del DpR 1124/65 e sue modifiche. Mentre al decennio se infortunio, al quindicennio se malattia professionale, dovrà sottoporsi alla visita di cristallizzazione.

COME AVVIARE LA REVISIONE O L’AGGRAVAMENTO: La prima richiesta di rivalutazione postumi dei danni fisici subiti non può avvenire prima di sei mesi dall’avvio della rendita, oppure dal risarcimento del danno biologico da 6% al 15%, oppure, dopo un anno dalla data dell’infortunio o della malattia professionale. Successivamente la richiesta si può inoltrare nei primi quattro anni ogni anno, allo scadere del settimo anno e decimo anno. Per quanto riguarda la malattia professionale l’aggravamento o la revisione può esse inoltrata ogni anno fino al quindicesimo anno, anno in cui avverrà la cristallizzazione del danno.

L’ASBESTOSI O SILICOSI: Il lavoratore può inoltrare la denuncia della malattia professionale come lo stesso Inail la revisione dopo aver accertato la patologia, dopo un anno dalla data della manifestazione della malattia professionale o almeno sei mesi dopo dalla data di decorrenza della rendita. Successivamente i ricorsi per aggravamenti e le revisioni possono avvenire ogni anno, fino al decesso del lavoratore.

IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE: Si ha diritto alle prestazioni per danni fisici-psichici o sensoriali causati dall’infortunio o della malattia professionale o da infortunio in itinere (casa lavoro). La durata delle prestazioni è per tutto il periodo della malattia temporanea assoluta al lavoro fino alla guarigione anche con postumi, compresi i giorni festivi.
L’AVID Varese Onlus è preparata sulla materia infortunistica per l’inoltro delle pratiche assistenziali; inoltre collaboriamo con medici legali preparati sulla medicina dal lavoro al fine di sostenere giuste valutazioni fisiche per ricorsi, aggravamenti o opposizioni.

COME AVVIENE IL CALCOLO DELLA TEMPORANEA: il risarcimento (acconto o liquidazione) della temporanea, viene calcolata per quanto previsto dal DpR 1124/65 (Testo Unico Infortuni) come di seguito: il 60% della retribuzione media giornaliera attraverso il quindicennale antecedente l’infortunio o malattia professionale fino al 90° giorno. Il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica anche con postumi, salvo migliori accordi sindacali o da Ccnl.

L’INDENNIZZO DEL NUOVO E VECCHIO REGIME: Vecchio regine; prestazioni previste prima del 25 luglio 2000: Nuovo regime, prestazione previste dopo il 25 luglio 2000 mediante il Dlgs 38/2000.

NUOVO REGIME: il tipo di indennizzo viene erogato dall’INAIL stabilendo l’ammontare della cifra in base al grado di menomazione e delle tabelle di valutazione del danno fisico previste del Dlgs 38/2000.

VECCHIO REGIME: il tipo di indennizzo viene erogato dall’INAIL stabilendo l’ammontare della cifra in base al grado di menomazione e al reddito percepito l’anno precedente dell’evento infortunistico o della malattia professionale. Vecchio e Nuovo Regime le percentuali non possono essere sommate.

LE PRESTAZIONI PER INFORTUNIO IN AMBITO DOMESTICO: anno diritto a queste prestazioni i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni, che svolgono in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione lavoro domestico. Non deve avere altra attività lavorativa dove sussiste l’obbligo di iscrizione ad altri enti previdenziali. Per l’assistenza Inali deve aver riportato un infortunio durante il lavoro domestico, da cui consegue una invalidità permanente uguale o superiore al 27%.

L’AVID Varese Onlus è preparata sulla materia infortunistica per l’inoltro delle pratiche assistenziali; inoltre collaboriamo con medici legali preparati sulla medicina dal lavoro al fine di sostenere giuste valutazioni fisiche per ricorsi, aggravamenti o opposizioni.

LA RENDITA AI SUPERSTITI: si ha diritto alla prestazione risarcitoria quando il lavoratore perde la vita a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Gli aventi diritto sono: il Coniuge, i Figli Legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili e adottivi. In mancanza del Coniuge e Figli, gli aventi diritto sono: i Genitori Naturali o Adottivi, i Fratelli o le Sorelle.

L’ASSEGNO FUNERARIO: ne hanno diritto alla prestazione risarcitoria i superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio o malattia professionale, oppure, chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. L’assegno viene rivalutato ogni anno a decorre dal 1° luglio, ed ha un valore di circa 1.900.00 euro.

L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’: hanno diritto alla prestazione in denaro tutti i lavoratori aventi diritto al lavoro, con età non superiore ai 65 anni, dove causa la gravità della patologia sofferta, sono impossibilitati ad essere ricollocati in qualsiasi settore lavorativo e con grado di invalidità non inferiore al 34%, per gli infortuni e per le malattie professionali.

L’EROGAZIONE DI FINE ANNO: ne hanno diritto alla prestazione una volta l’anno, tutti i lavoratori con percentuale di invalidità tra l’80% e il 100% valutata in base alle tabelle del Testo Unico.

LE PROTESI E PRESIDI: le prestazioni di assistenza protesica, il relativo programma riabilitativo, nonché l’eventuale progetto multidisciplinare, sono in ogni caso, finalizzati al reinserimento familiare, sociale ed occupazionale del soggetto. Ne ha diritto il lavoratore con invalidità conseguente a infortunio o a malattia professionale per la quale sono necessari i dispositivi tecnici.
LE CURE TERMALI E I SOGGIORNI CLIMATICI: ne hanno diritto alle prestazione il lavoratore con indennizzo per infortunio o malattia professionale, ove non siano scaduti i termini di revisione e le cui menomazioni, siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste da apposito Decreto del Ministero della Salute. La richiesta deve essere inoltrata all’INAIL territoriale ogni anno.

IL RIMBORSO SPESE PER ADATTAMENTO AUTOVEICOLO: l’INAIL fornisce ai propri assistiti in possesso di patenti B Speciali, il rimborso delle spese sostenute per gli adattamenti alla guida della propria macchina. Tali adattamenti obbligatori a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, vengono imposti dall’ufficio Provinciale Patenti Disabili. L’INAIL sostiene inoltre le spese anche per la modifica dell’autovettura del familiare per il trasporto del disabile, purchè sia fiscalmente a carico. Questa prestazione è possibile usufruirne ogni 5 anni.
L’AVID Varese Onlus è preparata sulla mobilità e pratiche assistenziali per le patenti B Speciali. E’ presente in Commissione Provinciale Patenti Disabili, collabora con la Motorizzazione Civile, con un gruppo di Autoscuole, ed è in possesso di auto multiadattate per effettuare le prove e gli esami di guida, assistiti da un istruttore. Le auto multiadattate non hanno nessun costo di noleggio e l’iscrizione alle Autoscuole è a costi calmierati.
Per Info 340-3303528 www.associazione-avid.it - info@associazione-avid.it

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E PATENTE DI GUIDA B.S.Esiste una incompatibilità tra una patente di guida speciale ed il ...
08/05/2019

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E PATENTE DI GUIDA B.S.

Esiste una incompatibilità tra una patente di guida speciale ed il recepimento dell’indennità di accompagnamento?.
Interpellando il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, oltre alla richiesta di intervento del Ministero della Salute competente in materia così ci hanno risposto:

Non si ravvisa un’incompatibilità tra indennità di accompagnamento e la titolarità di una patente di guida B Speciale. Chiaramente la guida di un automezzo da parte di un disabile o invalido con problemi motori e funzionali, la guida deve avvenire in condizioni di sicurezza per se e per gli altri.

Pertanto ogni Commissione Provinciale Patenti Disabili, dovrà esprimere un giudizio di idoneità o meno alla guida del soggetto portatore di handicap (magari con ausili appropriati e omologati), ma non sul parere espresso della Commissione Invalidi Civili.
Per saperne di più: AVID 340-3303528

PATENTE DI GUIDA E PERSONE CON DISABILITA (CODICI EUROPEI)Il disabile o invalido che intende guidare un autoveicolo, può...
06/05/2019

PATENTE DI GUIDA E PERSONE CON DISABILITA (CODICI EUROPEI)
Il disabile o invalido che intende guidare un autoveicolo, può conseguire le seguenti patenti: A, B, C o D speciali.

LA VISITA.

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dove sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Provinciale Patenti Disabili locale.
La Commissione medica locale è composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C.
La visita di idoneità per il conseguimento o per la riclassificazione si puo richiedere anche attraverso gli sportelli di AVID, presentando un certificato ananmestico redato dal medico di base se conseguimento, i documenti personali, foto tessera, documento di invalidita civile oppure INAIL se lavoratore infortunato.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, per la richiesta di riclassificazione, si inoltra domanda di visita alla Commissione Provinciale Patenti Disabili presentando il foglio ananmestico redato in loco, documento di riconoscimento, foto tessera, patente ed eventuali verbali di invalidita INPS o INAIL.
Oltre all’AVID, l’appuntamento per la visita può essere richiesta anche in ogni Asst della nostra Provincia di Varese, oppure presso Asst di Varese sito in Via Ottorino rossi 9 Padiglione Tanzi, dal lunedi al venerdi dalle ore 08,30 alle 11.00.
Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

EVENTUALE RICORSO.

Nel caso che, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Questo significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Per eventuale prove di Guida, l’AVID dispone di auto multi adattare atte a svolgere e sostenere con istruttore le prove di guida richieste dalla Commissione Competente.

Puo accadere in alcuni casi che la Commissioni Mediche Provinciale Patenti Disabili non considerino il candidato idoneo alla guida anche con ausili.
Se il candidato sottoposto per il conseguimento o alla riclassificazione ritiene che l'accertamento dell'idoneità da parte della Commissione sia stato insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale, può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.
Nel caso della non idoneità la prassi comune è quella del ricorso; l’AVID è preparata sulla procedura del ricorso. In tal caso, il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento non solo su certificazione clinica ma anche attraverso la prova di guida mediante guida simulata.
Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Informarsi presso sportelli AVID.
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale.
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a suo carico.

L’ESAME DI GUIDA.

Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida). Se sul Certificato di idoneità viene segnalata la (Prova di Guida, e bene non ritirare personalmente il foglio rosa presso la0 Motorizzazione Civile ma lasciarlo ritirare dalle nostre Autoscuole in quanto si evita di pagarlo 2 volte.
Coloro che vorranno ritirare personalmente il foglio rosa saranno costretti a fare le prove di guida con la propria autovettura naturalmente anche questa dovrà esse da prima dotata di ausili imposti dalla Commissione Competente.
Dopo il riconoscimento di idoneità ed essere entrato in possesso del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento o la riclassificazione della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto. Per questa procedura contattare AVID.

LE AUTO MULTIADATTATE DI AVID.

Con le auto multi adattate di AVID il problema degli ausili compatibili o no non accade in quanto durante le prove di guida l’Istruttore ed il candidato possono provare altri ausili al fine di migliorare la guida e soprattutto la sicurezza stradale per se a per altri.
Si fa presente che le auto multi adattate di AVID oltre a non avere costi di noleggio, sono dotate di tutti gli ausili necessari e prescritto dalla Commissione Competente oltre alla predisposizione del nanismo.
Nella patente di guida ma anche sul libretto della sua autovettura, saranno riportati gli adattamenti definitivi imposti: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle officine preparate che hanno modificato il mezzo.

IL SUCCESSIVO RINNOVO.

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario fissare l’appuntamento almeno 90 gg prima della scadenza alla Commissione Medica Provinciale Patenti Disabili.
La Direttiva comunitaria oltre ad istituire la patente europea a anche inserito la descrizioni degli adattamenti attraverso un codice numerico europeo. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.

L'attività di controllo si complica anche per le forze dell'ordine che devono infatti dotarsi dell'elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.

I CODICI EUROPEI.

La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codici (detti europei), alla guida. A partire da 01, si da inizio alla correzione della vista e protezione degli occhiali.

01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a … km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondari
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25.01 Pedale dell’acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell’acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell’acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13, della direttiva 2006/126/CE
79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03 Limitata a tricicli
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo
90.01:: a sinistra
90.02:: a destra
90.03:: sinistra
90.04:: destra
90.05:: mano
90.06:: piede
90.07:: utilizzabile.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: 95.01.01.2012]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250

97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Per saperne di più: AVID Varese Onlus info: 340-3303528

VISITE FISCALI PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROF. Spetta all'INAIL accertare certificare e valutare tali eventi....
29/04/2019

VISITE FISCALI PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROF.
Spetta all'INAIL accertare certificare e valutare tali eventi.
In caso di infortunio o malattia professionale non spetta all'Inps effettuare le visite fiscali nelle fasce orarie di reperibilità.

Si tratta infatti, di eventi di competenza dell'INAIL, che non dispone visite di controllo presso il domicilio del lavoratore. Queste conclusioni sono previste dal decreto n. 206/2017 notificato l’8 febbraio 2018 dalla Presidenza del Consiglio e il messaggio INPS n. 3265/2017

Il messaggio stesso fornisce le istruzioni recante disposizioni in materia per le visite fiscali.

Le visite mediche di controllo in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l'Istituto INPS precisa che, nonostante l'attribuzione esclusiva della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, non è legittimato effettuare accertamenti medico legali domiciliari, su richiesta dei datori di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale del suo dipendente.

Questo perché, nel dell'art. 12, legge 67/1988 non può interferire nelle competenze esclusive dell'INAIL per tali eventi.

Per saperne di più: AVID Varese Onlus. Info 340-3303528

MONUMENTO DEDICATO AL “SACRIFICIO DEL LAVORO”.Un complesso stilizzato in bronzo dedicato al Sacrificio del Lavoro. Posiz...
28/04/2019

MONUMENTO DEDICATO AL “SACRIFICIO DEL LAVORO”.

Un complesso stilizzato in bronzo dedicato al Sacrificio del Lavoro. Posizionato a Caronno Pertusella sulla grande rotonda dalla Varesina SP233, a 300 mt. dalla fonderia Riva.
L’opera realizzata dallo Scultore Filippo Stefani con la tecnica della cera persa, rappresenta i rischi e i pericoli che ogni lavoratore deve affrontare nella sua quotidianità lavorativa.
Un Monumento che evidenzia nella sua maestosità l’attenzione che ogni lavoratore deve preservare nello svolgimento del proprio dovere. Questo era ed è lo spirito con cui è stata concepita la scultura, disegnata realizzata nel 2001 dal Sottoscritto Cav Uff. Battista Venturini e dal Collaboratore Sig. Pescara Lodovico.

La Scultura era stata realizzata e sostenuta economicamente in parte dal Comune di Caronno Pertusella con il Sindaco Luigi Arnaboldi e da parecchi datori di lavoro della Città i quali avevano sostenuto caldamente il progetto intitolato “Il Sacrificio del Lavoro”.

Per me era un periodo di intenso lavoro verso la prevenzione e la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso la Legge 547/55, la 303/56, la 626/94 e sue integrazioni, Una vera missione verso la riduzione, ad ogni costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Un’opera visibile ad ogni passante, un maestoso disegno che evidenzia un rischio e un pericolo lavorativo, è sicuramente un modo costante per ricordare ad ogni cittadino, che il lavoro deve essere creato a misura d’uomo, ma non l’uomo per il lavoro. Il lavoro quotidiano è parte importante per ogni cittadino come lo è anche il ritorno ogni sera nella propria casa.

Indirizzo

Castiglione Olona

Orario di apertura

14:00 - 18:00

Telefono

340-3303528

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