𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗜𝗔𝗕𝗘𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔
✅ ARTICOLO 1
È costituita tra i comparenti l'Associazione denominata "𝗔𝗦𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗜𝗔𝗕𝗘𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔" con sede a Cava de' Tirreni (SA) in via XXV luglio n.160. Una volta acquisita la qualifica di organizzazione settore ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l’acronimo ETS senza che ciò comporti modifiche del presente atto
. La denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA CAMPANIA ETS” oppure “ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA CAMPANIA Ente del Terzo Settore” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative del Decreto legislativo 117 del 2017 - "Codice del Terzo settore", dal Codice Civile, da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale, che, sottoscritto in segno di approvazione dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
✅ ARTICOLO 2
1. L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro, non ha ad oggetto l'esercizio di attività commerciali ed opera con l'esclusivo intento di perseguire finalità di utilità e solidarietà sociale, come meglio indicato nell'allegato Statuto.
2. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
✅ ARTICOLO 3
La durata dell' Associazione è illimitata.
✅ ARTICOLO 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, da donazioni e contributi di privati, da contributi pubblici, da eventuali introiti derivanti dallo svolgimento delle attività realizzanti le finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e da eventuali avanzi di bilancio. La quota d'iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione è decisa dall'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il giorno 31 dicembre 2022.
✅ ARTICOLO 5
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
e) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore; [il Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico: si ritiene tale Organo necessario a garanzia del patrimonio, dei terzi, nonché dei soci stessi)];
f) Il Collegio dei Probiviri (si ritiene tale Organo eventuale).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
✅ ARTICOLO 6
A comporre il Consiglio direttivo dell'associazione vengono nominati i costituiti signori, che accettano:
- PETROCCIONE Flavio, che assume la carica di Presidente dell'Associazione;
- SELLERI Antonello, che assume la carica di Vice Presidente dell'Associazione;
IANNELLA Amedeo, che assume la carica di Segretario/Tesoriere dell'Associazione. Le funzioni ed i compiti del consiglio Direttivo e degli organi monocratici e sopra costituiti sono regolati dallo Statuto allegato al presente atto.
✅ ARTICOLO 7
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione stessa, in relazione alle quali si invocano le agevolazioni di cui all’art.82, comma 3 e 5 del D.lgs. Registrato a Napoli 1
il 25/01/2022
al numero 2704/1T