Si.m.lav srls

Si.m.lav srls L' azienda SI.M.LAV srls (Sicurezza Medicina Lavoro) in Cerignola, nasce con lo scopo di tutelare tutte le aziende previste dal D.lgs. 81/08.

13/03/2020

Per chi non avesse la possibilità di stampare le autocertificazioni richieste per NECESSARI SPOSTAMENTI, può contattarmi direttamente o raggiungermi in via Pietro Mascagni, 59,presso l'ufficio SI.M.LAV srls , per eventuale compilazione o stampa dello stesso, ovviamente in maniera del tutto GRATUITA.

❤️
13/01/2019

❤️

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come prev...
31/10/2018

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “rischio basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “rischio medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “rischio alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

Ti aspettiamo

05/11/2017
                                     #
31/08/2017

#

Buone Feste a tutti
23/12/2016

Buone Feste a tutti

Le nostre pantere Pallavolo Cerignola
03/12/2016

Le nostre pantere
Pallavolo Cerignola



SI.M.LAV SRLS SICUREZZA MEDICINA LAVORO un ringraziamento particolare va a "IL SEGNO"Grazie a Enzo Bufano e Antonio Nata...
25/09/2016

SI.M.LAV SRLS
SICUREZZA MEDICINA LAVORO
un ringraziamento particolare va a "IL SEGNO"
Grazie a Enzo Bufano e Antonio Natale competenza professionalità e disponibilità ...
, , , , , , , , , ,

16/06/2016

In soli 6 mesi di attività la SI.M.LAV srls Sicurezza-Medicina-Lavoro ha espletato più di 300 visite mediche , 200 corsi di formazione, fidelizzato più di 120 aziende, tutte messe in sicurezza secondo gli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008, un azienda in crescita che mira a tutelare tutte le aziende e i dipendenti, dando massima disponibilità e professionalità,.
A breve l'Azienda attiverà il servizio di certificazione di qualità ISO 9001-14001-18001.
Pertanto vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno investito e creduto e continuano a credere nella nostra azienda.
GRAZIE.
per info 338/6000084
344/1671909
Dott Nicola Sgarro
Amministratore SI.M.LAV
, , , , ,

30/03/2016

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Da oggi è disponibile anche il nostro sito internet: www.simlavsrls.altervista.orgVeniteci a trovare!
24/02/2016

Da oggi è disponibile anche il nostro sito internet: www.simlavsrls.altervista.org
Veniteci a trovare!

Attraverso gli adempimenti in materia di Salute e sicurezza sul Lavoro, tutte le aziende, in base al numero di dipendenti, possono avvalersi dello Sgravio fiscale OT20/OT24 INAIL. ogni anno le aziende che hanno effettuato migliorie in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro possono ricevere sgravi…

22/02/2016

Attraverso gli adempimenti in materia di Salute e sicurezza sul Lavoro, tutte le aziende, in base al numero di dipendenti, possono avvalersi dello Sgravio fiscale OT20/OT24 INAIL.
ogni anno le aziende che hanno effettuato migliorie in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro possono ricevere sgravi fiscali fino al 30% sia sui contributi versati nell'anno solare precedente, sia sulla miglioria in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Pertanto La Si.m.lav srls GRATUITAMENTE compila il modulo di richiesta per lo sgravio fiscale.
per info contattare il 344.167.1909 o 338.600.0084
Dott Nicola Sgarro

15/02/2016

L'analisi delle modifiche apportate dal D.lgs 106/2009 al testo unico Sicurezza Lavoro ( D.lgs81/2008) dimostra come i principali cambiamenti hanno riguardato il regime sanzionatorio mediante una razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte dei datori di lavoro , dirigenti e personale preposto , sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti .
Cosa è cambiato dal 2008/ ad oggi ?
Art 55 (d.lgs 106/2009)
È punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi con annessa redazione del (dvr)
Che non provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione .
Art 56 sanzioni per il preposto
Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1200 euro .
Art 59 Sanzioni per i lavoratori puniti:
Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 € per la violazione dell'arte 20
Art 60
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare , i lavoratori autonomi , i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo :
I soggetti di cui all'art 21 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2000€ per la violazione dell'art 21.

SI.M.LAV offre consulenza su tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro .
vi aspettiamo
Dott Nicola Sgarro

11/02/2016

L'Azienda SI.M.LAV srls ( Sicurezza Medicina Lavoro) in Cerignola, nasce nel 2015, con lo scopo di tutelare tutte quelle aziende previste dal D.lgs 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO).
La normativa è solita suddividere tre tipi di categoria: rischio basso-rischio medio-rischio alto, a seconda del ramo di appartenenza. Tutte le aziende (dal tabaccaio, negozio di abbigliamento, studi legali, macellerie, imprese edili e aziende agricole ecc) devono espletare servizi previsti dalla sopracitata normativa.
Pertanto tutte le aziende devono redigere dei Documenti tecnici(DVR), devono espletare corsi di formazione, e sottoporre i propri dipendenti al Servizio di Sorveglianza Sanitaria (VISITE MEDICHE).
In caso di INADEMPIENZA da parte del Datore di Lavoro, verrano applicate sanzioni indicate dagli art 55-60 del D.lgs 81/2008, sia per i Datori di lavoro che per i Dipendenti (art 20 del D.lgs 81/2008).
COSA OFFRIAMO
la Si.m.lav srls offre i seguenti servizi:
- Servizi per tutte le tipologie di attività;
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi Competenti;
- Redazione di tutti i Documenti tecnici necessari;
- Organizzazione, Assistenza, ed espletamento di tutti i corsi di formazione per i dipendenti e per il Datore di Lavoro;
- Possibilità di avere Sgravi Fiscali fino al 30% , attraverso , la domanda OT24/OT20;
- Visite Mediche (presso i nostri laboratori e/o presso le rispettive aziende);
- Possibilità di effettuare corsi di formazione presso la nostra sede e/o presso le rispettive aziende.

per consulenze e informazioni
Dott. Nicola Sgarro
344/1671909
338/6000084
via Pietro Mascagni 37 , Cerignola.

Indirizzo

Via Mascagni 59
Cerignola
71042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

Telefono

+393386000084

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Si.m.lav srls pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta Lo Studio

Invia un messaggio a Si.m.lav srls:

Condividi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram