04/09/2025
4 Settembre 2025
Domande per “bonus psicologo” al via il prossimo 15 settembre 2025
di Laura Mazzola - Euroconference
Dal 15 settembre 2025 e fino al prossimo 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda telematica per il cosiddetto “bonus psicologo” 2025.
Tale contributo è stato introdotto dall’art. 1-quater, comma 3, D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, “tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”.
L’INPS, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato la finestra temporale intercorrente tra il 15 settembre e il 14 novembre 2025 per presentare la domanda di accesso al contributo.
Il beneficio è destinato ai soggetti residenti in Italia con un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro, a seconda dei seguenti scaglioni:
per ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
per ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
La domanda, come indicato nel messaggio Inps n. 2460/2025, dello scorso 8 agosto 2025, deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:
portale Web dell’INPS;
contattando il numero verde 803.164, da rete fissa, o il numero 06.164.164, da rete mobile a pagamento.
Nella prima ipotesi, il cittadino può autenticarsi direttamente con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); di seguito occorre seguire il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
A ogni beneficiario verrà comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.
Il professionista psicoterapeuta, in apposita sezione, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, è erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
La scadenza del bonusè fissata a 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale.