28/02/2026
E' presente anche nel Codice Deontologico Veterinario Italiano.
Art. 34 - Rinuncia all’assistenza - Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la salute e il benessere dell’animale paziente.
Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di estrema urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.
Art. 26 - Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi, anche potenziale.
Il conflitto d’interessi si può verificare quando un interesse secondario o la ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque natura possa alterare il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario ovvero: la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati, l’oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico-terapeutica, dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamento professionale, della divulgazione scientifica, le finalità istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione (vedi Approfondimento n. 3 - Art. 26 - Conflitto di interessi).