02/01/2024
Dal 2024 sarà importante leggere le etichette.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione
del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della
Locusta migratoria, congelata, essiccata e in polvere quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/2470;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, 1a direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del menzionato
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura
di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che
richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie
specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di
protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori
ovvero di prevenzione delle frodi;
Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale
autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti
l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di
provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra
qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza;
Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al
quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili,
che modificano la modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli
atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei;
Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE)
2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021 ha inserito nella
tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento
di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti nei quali la Locusta
migratoria congelata, essiccata e in polvere, puo' essere utilizzata
quale componente, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo
alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve
possedere;
Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1,
l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti la Locusta migratoria
congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale ingrediente
puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note
ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai
prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;
Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu'
completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e
della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a
quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella
tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,
il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari
contenenti il riferito nuovo alimento;
Considerato, quanto alle sopra riferite esigenze informative, che,
in caso di utilizzo di Locusta migratoria congelata o essiccata, le
zampe e le ali dell'animale devono essere rimosse per ridurre il
rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall'ingestione delle
spine presenti sulle tibie degli insetti;
Tenuto conto di quanto disposto dall'Allegato VI, Parte A, par. 4,
del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22
marzo 2023;
Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art.
45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le
categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano,
ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo
stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2021/1975, della
Locusta migratoria, congelata, essiccata e in polvere come
specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati)
dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.