15/07/2020
DOP, IGP e STG –Modifica temporanea delle disposizioni nazionali sui regimi di qualità
Con la presente Vi informiamo che è stato pubblicato in GURI n. 170 dell’8 luglio scorso, il Decreto 8 giugnodel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in merito alla “Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”.Il presente decreto modifica,fino alla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati per il contenimento e per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto del 14 ottobre 2013 relativamente a:
➢le riunioni di pubblico accertamentopreviste nell’ambito della procedura di riconoscimento/modifica di disciplinari DOP, IGPed STG sospendendolemomentaneamente pur assicurando lo svolgimento del procedimento amministrativo (abrogazione degli artt. 8, 13 comma 3, artt. 23e27 comma 2);➢l’art. 7 comma 8 e l’art. 22 comma 9,recanti informazioni in merito alla valutazione positiva delladomanda di registrazione e alla trasmissione del disciplinare di produzione nella stesura finale, specificando che il Ministero provvederà alla pubblicazionedello stesso in GURI. Pertanto, tali articoli sono sostituiti come segue: “in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale e provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domandadi registrazione”;
➢il terminedi 5 giorni,dalla pubblicazione in GURI della stesura finale del disciplinare di produzione, come termine ultimo entro il quale il soggetto richiedente deve assicurare massima divulgazioneai comuni dell’area geografica interessata, alle organizzazioni professionali/categoria ed ai produttori e agli operatori economici interessati;
➢i termini per proporre opposizione al disciplinare di produzioneestendendoli fino a 60 giornirispetto ai 30 giorni di cui all’art. 9 comma 2 e art. 24 comma 2 del DM del 14 ottobre 2013.Al proposito si evidenzia che tale decreto ha efficacia anche per i procedimenti di riconoscimento o di modifica già avviati edèentratoin vigore l’8 luglio 2020.