24/09/2018
QUANDO I BULLI VANNO IN RETE
Il Cyberbullismo (o bullismo online) è un termine che indica una forma di violenza con attacchi continui, offensivi e sistematici contro qualcuno utilizzando gli strumenti della rete. Il vocabolo è stato coniato dal docente canadese Bill Besley e i giuristi anglofoni distinguono il Cyberbulling vero e proprio, che avviene tra minorenni, e Cyberharrasment (cybermolestia) che si instaura tra adulti o tra adulti e minori. In pratica la voce Cyberbullismo è usata indifferentemente per entrambi i casi. E' da rimarcare che si tratta di una modalità offensiva che, come il bullismo, può costituire una violazione del Codice civile, del Codice penale e anche del Codice della Privacy. Infatti l'art. 1 co.2 della legge 15 ottobre 2013, definisce Cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
A differenza del bullismo, che si manifesta attraverso una forma di prepotenza intenzionale, esercitata fisicamente e direttamente dall'aggressore, nel cyberbullismo l'aggressività è veicolata attraverso le abilità nelle tecnologie, l'uso di pc, smartphone e altri dispositivi che facilitano la diffusione di tale fenomeno mediante video, messaggi e informazioni, con l'intento di umiliare la dignità della vittima. Si stima che oggi il 34% dei casi di bullismo avvenga online e la forma che può assumere va dalla messa in circolazione di false notizie all'esposizione di foto spiacevoli oppure a mail contenenti materiale offensivo. Secondo alcune statistiche almeno un quinto dei ragazzi ha trovato su internet informazioni false sul proprio conto. Un modo più subdolo consiste nell'esclusione intenzionale della vittima da gruppi online.
Le conseguenze su chi è preso di mira possono essere gravi e devastanti, in considerazione del fatto che la rete è una grande cassa di risonanza: umiliazione, rabbia, depressione con perdita dell'autostima si accompagnano, nei casi più gravi, al desiderio di farla finita. Comunque generano insicurezza, percezione di vulnerabilità generalizzata e incontrollabile.
Proprio per contrastare questo fenomeno, che sembra essere una tendenza sempre più diffusa tra i minori, il Parlamento italiano ha dato il via libera alla Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" il cui obiettivo è quello di arginare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, tutela ed educazione nei confronti di tutti quelli che ne vengano coinvolti. L'art.1 della legge stabilisce che ciascun minore ultraquattordicenne, ciascun genitore o chi ne fa le veci, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il responsabile non abbia adempiuto alle richieste di rimozione, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy, il quale interviene entro ventiquattro ore. La legge inoltre specifica il ruolo educativo e preventivo nelle scuole. In ogni istituto, tra i professori, sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e cyberbullismo. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, deve informare subito i genitori del cyberbullo o chi ne ha responsabilità genitoriale e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
Le condotte ingiuriose, le diffamazioni e i trattamenti illeciti di dati sensibili (art. 167 del codice della privacy), commessi da minori con più di 14 anni nei confronti di altri minorenni, potrebbe portare loro un ammonimento da parte del Questore che provvede a convocare il minore responsabile e i suoi genitori.
Come difendersi? Sono innanzitutto utili procedure pratiche, come ad esempio, salvare le minacce ricevute, per poterle utilizzare contro chi ci minaccia:
- bloccare il contatto mail o social
- imparare a gestire lo stress, anche mediante tecniche di training impartite dallo psicologo
- scollegarsi dalla tecnologia
- avvertire le forze dell'ordine competenti (nei casi più gravi)
E' poi importante non perdere l'autostima, non vergognarsi, non sentirsi in colpa e/o responsabile in qualsiasi modo dei soprusi che si stanno subendo, piuttosto è fondamentale chiedere aiuto a persone di fiducia: genitori, amici, psicologo dal momento che l'impatto del fenomeno può essere alto su chi è- o si sente- solo; ma può ridursi generando anche una crescita di autostima, se si condividono ansie e timori con chi vuole o può essere di protezione.
Combattere il cyberbullismo si può! E si deve!
M. Zamponi
Volontario del servizio civile per il Progetto "LegalMente"- Acli Provinciali Macerata
(O.L.P. Maria D'Amora)