13/03/2025
Nuova Normativa per gli Specializzandi
* Legge 207/2024 articolo 1, commi 336-337 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
I commi 336 e 337 novellano la legislazione vigente in tema di trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevedendo che, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate. Allo scopo è autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
La novella dispone, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, un doppio incremento del trattamento economico pari:
-al 5 per cento della parte fissa del trattamento economico per tutte le specializzazioni;
-al 50 per cento della parte variabile del medesimo trattamento per le seguenti specializzazioni:
Anatomia patologica; Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore; Audiologia e foniatria; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Genetica medica; Geriatria; Igiene e medicina preventiva; Malattie Infettive e Tropicali; Medicina di comunità e delle cure primarie; Medicina d'emergenza-urgenza; Medicina e Cure Palliative; Medicina interna; Medicina nucleare; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Patologia Clinica e Biochimica Clinica; Radioterapia; Statistica sanitaria; Biometria.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato articolo 39 del D. Lgs. n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, importi da ultimo fissati nella parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro anni lordi per ciascuno degli anni di corso successivi. L'aliquota contributiva INPS da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica per l'anno 2021 è pari al 33,72% per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, e del 24% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica (art. 40 comma 1 D.Lgs. 368/99) è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando altresì la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, vale a dire complessivamente 38 ore settimanali. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni, dovute ad eventi quali matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, rientrano in questa tipologia di assenza.
*Legge 207/2024 articolo 1, comma 338 (Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale)
Il comma in titolo, introdotto durante l’esame alla Camera, interviene su una speciale disciplina transitoria in virtù del quale i medici in formazione specialistica possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. In base alle innovazioni introdotte dal comma in esame, l’applicabilità di tale disciplina è estesa fino al 31 dicembre 2026 e gli incarichi in questione sono assumibili anche presso i servizi delle strutture sanitarie private o libero professionali, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Viene specificato che la retribuzione integrativa spettante agli specializzandi in relazione agli incarichi in questione, nella misura già prevista dalla disposizione novellata, è da corrispondere solo per l’attività svolta presso le strutture del servizio sanitario nazionale.
Come detto, le modificazioni introdotte dal comma in esame consistono in ciò:
-viene estesa fino al fino al 31 dicembre 2026 l’applicabilità della disciplina in questione;
-viene ribadito, nella sostanza, che gli incarichi in questione possono essere conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale, con soppressione del riferimento specifico all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n.35/2019;
-si consente che i predetti incarichi siano assunti non solo presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ma anche presso quelli delle strutture sanitarie private o libero professionali;
-si specifica che la prevista retribuzione integrativa è da corrispondere solo agli specializzandi che assumono incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.