Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti

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Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti Formatore della Sicurezza sui luoghi di lavoro. Eroghiamo Corsi di Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08.

ATTESTATI FALSI: Cosa RISCHIANO, Datori di lavoro, Lavoratori e chi rilascia Attestati falsi!Per evitare sanzioni e corr...
09/04/2025

ATTESTATI FALSI:
Cosa RISCHIANO, Datori di lavoro, Lavoratori e chi rilascia Attestati falsi!
Per evitare sanzioni e correre rischi più gravi, info al 📲 347/2193917!
Le chiamate saranno registrate, contro truffe e truffatori.

Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti

Buona lettura 👇

News Messina e Provincia.Violazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Denunciato titolare ditta edile.Mettersi in regola è sinoni...
31/03/2025

News Messina e Provincia.

Violazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Denunciato titolare ditta edile.
Mettersi in regola è sinonimo di buonsenso ed intelligenza, viceversa, è stupidità e correre il rischio, oltre che amministrativo, anche detentivo, nel tentare di aggirare la Legge sulla sicurezza e salute nei luoghi dei lavoratori, che NON SONO NUMERI, MA ESSERI UMANI CON TANTA DIGNITÀ E DIRITTI DA RISPETTARE.

Saluti.

Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti

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Al Servizio della legalità. SEMPRE.

https://tgmessina.it/controlli-in-un-cantiere-edile-denunciato-il-titolare-e-contestate-sanzioni-e-ammende-per-oltre-17-000-euro/?fbclid=IwY2xjawJXToxleHRuA2FlbQIxMQABHb7dP7zqlGbe_YfbC6S-MYUgM2z1I5xnqsoAkFa96ogz7vqGMruDZPe79g_aem_KnnxqCKlq2n--V7w9h8xDQ

Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, proseguono i controlli disposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, d’intesa con il Dirigente del locale Ispettorat...

https://www.facebook.com/share/p/JFw8PaoZxP7wcffG/
18/11/2024

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SOS - LAVORO IN NERO.
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AVVISO:
Non abbiate paura. Non abbiamo pietà contro pseudo datori di lavoro, che esercitano tale obbrobrioso "Modus Operandi"!

D E N U C I A T E!!!!!!!

Noi saremo al vostro fianco e Vi prendiamo a lavorare con Noi.
Non si possono accettare tali atteggiamento di aziende senza scrupoli.

Contattateci, per la difesa dei vostri diritti e salvaguardia della vostra dignità ed incolumità.

ALZATE LA TESTA E NON ABBIATE PAURA, NON SIETE SOLI.

Vi aspettiamo.

IL Presidente

Orgoglioso di collaborare con la BrandoServices Consulenza e Formazione Aziendale. Per info su tutti i corsi di lavoro, ...
13/11/2024

Orgoglioso di collaborare con la BrandoServices Consulenza e Formazione Aziendale. Per info su tutti i corsi di lavoro, contattatemi in privato.

Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti

LE ESERCITAZIONI PRATICHE ANTINCENDIO. IL DECRETO 2/9/2021       ***************************Esercitazioni pratiche antin...
12/11/2024

LE ESERCITAZIONI PRATICHE ANTINCENDIO. IL DECRETO 2/9/2021
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Esercitazioni pratiche antincendio
L'uso degli estintori e degli idranti nei luoghi di lavoro richiede non solo una conoscenza teorica, ma anche un addestramento specifico, con esercitazioni pratiche antincendio. Il Decreto Ministeriale 2/9/21 sostituisce il D.M. 10/03/98 e sottolinea l'importanza della formazione pratica per gli addetti antincendio, stabilendone i criteri, obbligatori per tutte le aziende da ottobre 2022.

Oltre alla normativa antincendio, è oggi evidente la rilevanza dei corsi di formazione completi e soprattutto dell’addestramento pratico, passi essenziali per garantire la sicurezza sul lavoro e minimizzare le problematiche legate a incendi e altre situazioni di rischio.

Cosa stabilisce il D.M. 2/9/21
Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce nuove disposizioni in materia di “gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”. Questa normativa rappresenta un importante aggiornamento delle misure di prevenzione, gestione e protezione contro gli incendi, ponendo un'enfasi particolare sulla formazione e sull'addestramento pratico del personale.

Le aziende, infatti, sono ora tenute a garantire che il personale coinvolto nella gestione delle emergenze sia adeguatamente formato non solo a livello teorico, ma anche attraverso esercitazioni pratiche, secondo programmi e modalità prestabiliti. Questo aspetto è cruciale per assicurarsi che, in caso di necessità, gli operatori sappiano utilizzare correttamente gli estintori e gli idranti, minimizzando i rischi.

Estintori: aspetti pratici
L'uso corretto degli estintori è un aspetto cruciale nella prevenzione e gestione degli incendi in ambito lavorativo. Il D.M. 2/9/2021 ha introdotto aggiornamenti che riguardano la formazione e l'addestramento del personale in merito all'uso di questo tipo di attrezzature antincendio, in particolare anche per le aziende di rischio basso. Gli estintori sono infatti tra gli strumenti più comuni per la lotta agli incendi, ma il loro utilizzo richiede una certa familiarità per essere efficaci.

Da prendere in considerazione sono le tipologie di estintori, le modalità di utilizzo e la loro relativa manutenzione.

Tipologie di estintori
Gli estintori sono dispositivi antincendio progettati per spegnere o controllare piccoli incendi. In commercio ne esistono diverse tipologie, ciascuna adatta a spegnere specifiche classi di incendi:

Estintori a polvere: adatti per incendi di classe A (materiali solidi), B (liquidi infiammabili) e C (gas)
Estintori a CO2: utilizzati principalmente per incendi di classe B (liquidi infiammabili) e C (gas), ideali in ambienti con apparecchiature elettriche
Estintori a schiuma: indicati per incendi di classe A (materiali solidi) e B (liquidi infiammabili) poiché creano una barriera che soffoca le fiamme (utilizzabili anche su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 volt, alla distanza di almeno 1 metro)
Modalità di utilizzo degli estintori
L'utilizzo corretto degli estintori richiede una conoscenza precisa delle modalità operative. Anzitutto è bene valutare la gravità del pericolo: l'incendio è gestibile con un estintore o il fuoco è troppo esteso ed è necessario evacuare e chiamare subito i Vigili del fuoco? Per la gestione di un piccolo incendio, è fondamentale seguire una sequenza di azioni standard, riassunta attraverso l’acronimo inglese P.A.S.S. che identifica i quattro passaggi fondamentali:

Pull (ti**re, rimuovendo, la spina di sicurezza): una volta deciso di usare l'estintore, si rimuove la spina di sicurezza, che impedisce l'attivazione accidentale del dispositivo
Aim (puntare, mirando, il beccuccio): si dirige l'ugello alla base delle fiamme, non sulla parte superiore, per colpire direttamente la fonte dell'incendio
Squeeze (premere, schiacciando, la leva di attivazione): tenendo il corpo dell'estintore in posizione verticale, si preme la pinza per rilasciare l'agente estinguente
Sweep (muovere, oscillando, l'estintore): mantenendo la pressione sulla leva, si muove l'ugello da destra a sinistra e ritorno, da un lato all’altro, coprendo tutta l'area interessata dall'incendio fino alla sua completa estinzione
Manutenzione e verifica degli estintori
A garanzia della loro efficienza, gli estintori devono essere regolarmente controllati. Il D.M. 2/9/21 stabilisce che i controlli devono essere effettuati almeno una volta ogni sei mesi, e che gli estintori devono essere sottoposti a una manutenzione periodica più approfondita ogni 36 mesi.

Idranti: aspetti pratici
Gli idranti sono strumenti essenziali per il controllo degli incendi, soprattutto in ambienti industriali e commerciali. L'aspetto pratico del loro utilizzo coinvolge diverse fasi, tra cui la valutazione della situazione, la scelta del tipo di idrante più adatto, il collegamento del tubo all'idrante e l'attivazione del flusso d'acqua. È fondamentale che il personale sia quindi correttamente addestrato, non solo a maneggiare correttamente l'idrante, ma anche a coordinare l'azione con altre misure di sicurezza.

Da prendere in considerazione sono le tipologie di idranti, le modalità di utilizzo e la loro relativa manutenzione.

Tipologie di idranti
Gli idranti antincendio si suddividono principalmente in tre tipologie ed ognuna è progettata per rispondere a specifiche esigenze operative, garantendo una risposta efficace e tempestiva in caso di emergenza antincendio. Si distinguono:

Idranti a colonna (soprasuolo): idranti installati all'esterno degli edifici e forniscono acqua attraverso una colonna montante
Idranti a colonna (sottosuolo): idranti installati a livello del terreno e richiedono l'utilizzo di una chiave, per essere attivati
Idranti a muro: idranti situati all'interno degli edifici, collegati a una rete idrica interna
Modalità di utilizzo degli idranti
L'utilizzo di un idrante antincendio richiede competenza e attenzione. Ecco perché è importante seguire scrupolosamente alcuni passaggi, fondamentali per la buona estinzione dell’incendio.

Svolgimento totale della manichetta: la manichetta deve essere srotolata completamente per evitare pieghe o nodi che potrebbero ostacolare il flusso d'acqua
Attivazione dell’idrante: si deve aprire del tutto la valvola dell'idrante per consentire il flusso d'acqua costante e abbondante
Direzionamento del getto: il getto d'acqua deve essere diretto alla base delle fiamme, muovendo e spostando lateralmente il tubo, per coprire l'intera area interessata
Manutenzione e verifica degli idranti
Per assicurare che (come per gli estintori) anche gli idranti siano sempre pronti all'uso, in caso di emergenza, questi devono essere sottoposti a controlli periodici. La normativa prevede ispezioni visive mensili e controlli annuali più approfonditi, inclusi test di pressione, per verificare l'integrità e la funzionalità della manichetta e della valvola.

Importanza delle esercitazioni pratiche antincendio
La normativa antincendio del 02/09/21 pone dunque un'enfasi particolare sull'importanza della formazione pratica. Non è sufficiente che i lavoratori conoscano solo in teoria come utilizzare estintori e idranti, ma è essenziale che abbiano anche un’esperienza pratica.

L'addestramento è infatti necessario per garantire che i lavoratori sappiano come utilizzare efficacemente gli estintori e gli idranti in caso di emergenza. Tale tipo di formazione aumenta la sicurezza sul lavoro e può fare la differenza tra il contenimento di un incendio e un disastro. Le esercitazioni pratiche antincendio includono: simulazioni, addestramento e aggiornamento.

Simulazioni di incendio
Le simulazioni sono uno strumento fondamentale per addestrare i lavoratori all'uso degli estintori e degli idranti. Queste esercitazioni devono poi replicare condizioni quanto più possibile simili a quelle reali, per permettere ai partecipanti di acquisire familiarità con le attrezzature e le procedure da seguire. Per alcuni corsi specifici, le nuove prove con idranti devono comprendere l’erogazione dell’acqua.

Addestramento specializzato
Alcuni ambienti di lavoro richiedono l'uso di attrezzature antincendio specifiche o lo svolgimento di operazioni in condizioni particolari, come spazi confinati o luoghi con rischio elevato ed è quindi fondamentale che l'addestramento includa sessioni pratiche mirate, che tengano conto delle peculiarità del singolo contesto lavorativo.

Aggiornamenti regolari
La formazione non deve essere un evento unico, ma deve prevedere aggiornamenti regolari. La normativa richiede che i corsi di formazione vengano ripetuti ogni 5 anni, o più frequentemente, ogni qualvolta vi siano modifiche rilevanti nel contesto lavorativo o qualora vengano introdotte nuove attrezzature da utilizzare in azienda.

Vantaggi di un addestramento completo
Il D.M. 2/9/21 sottolinea l'importanza delle esercitazioni pratiche antincendio e impone alle aziende di garantire che il proprio personale sia adeguatamente addestrato. Stabilisce inoltre l’obbligo di documentare la formazione prestata ai lavoratori e di mantenere i registri aggiornati poiché questa documentazione può essere richiesta in caso di ispezioni da parte delle autorità competenti.

Va ricordato che le aziende che investono in un addestramento completo e regolare per i propri dipendenti non solo rispettano gli obblighi di legge, ma ottengono anche numerosi vantaggi, tra cui la drastica riduzione del rischio di incidenti e una maggiore e concreta sicurezza sul lavoro.

Per la tua azienda, contattaci, ti daremo tutte le informazioni inerenti la formazione dei dipendenti, attraverso i relativi Corsi Antincendio, livelli 1,2 e 3.



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Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti

News: Nuovo Accordo Stato Regioni    In questo articolo vediamo di capire meglio cos'è il nuovo Accordo Stato Regioni e ...
27/09/2024

News: Nuovo Accordo Stato Regioni

In questo articolo vediamo di capire meglio cos'è il nuovo Accordo Stato Regioni e le principali novità in tema di formazione alla sicurezza sul lavoro.

Cos'è il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione e cosa cambia
Come previsto all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per provvedere "all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione".

Tale Accordo, arrivato solo ora alla fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per garantire:

l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).
In sostanza, con il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vengono revisionati e accorpati tutti gli Accordi precedentemente vigenti, ovvero:

Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori;
Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro;
Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, verrà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.

Formazione e organizzazione dei corsi: le principali novità del nuovo Accordo
Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, per quanto riguarda i percorsi formativi, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:

•Datori di lavoro: il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore. L'aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore;
•Preposti: la durata del corso passa da 8 a 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore;
•Dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.

Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:

-) macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
-) carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.

Non solo, vengono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011. Sarà composto da un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e da un modulo pratico di 8 ore, per un totale quindi di 12 ore.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei corsi, invece, vengono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:

il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, non sarà più di 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);
per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell'apprendimento;
dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
Nuovo Accordo Stato Regioni: i soggetti formatori
Nella "bozza definitiva" del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni) vengono classificati come:

soggetti "istituzionali";
soggetti "accreditati";
altri soggetti.

Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - o corpi provinciali per Trento e Bolzano - Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

I soggetti "accreditati" sono i formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ed è necessario che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (opportunamente documentata). In deroga, solo per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.

Infine, rientrano tra gli "altri soggetti":

i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;
gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).
In generale, la bozza dell'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.
Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Professionista della sicurezza nei luoghi di lavoro Massimo Morganti

ANCORA MORTI SUL LAVORO........ semplicemente una VERGOGNA!!!Ogni giorno, purtroppo, morti sul lavoro ed la triste doman...
26/09/2024

ANCORA MORTI SUL LAVORO........ semplicemente una VERGOGNA!!!

Ogni giorno, purtroppo, morti sul lavoro ed la triste domanda che ci poniamo è questa:

DI CHI È LA COLPA?

Al netto delle misure di prevenzione e protezione, messe in campo dalle aziende, obbligate dal D. lgs. 81/08 e s.m.i., la colpa grave sta' nel NON RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ma ancora, DA PARTE DI CHI?

Purtroppo, fra i diversi soggetti, ci sono i lavoratori stessi, che svolgono la propria mansione con quella leggerezza di esperienza lavorativa, dovuta ai diversi anni di esperienza maturata sul campo, ma che, ahimè, NON È SICUREZZA e puntualmente ogni giorno veniamo a conoscenza di morti sul lavoro.

I corsi sicurezza sul lavoro, secondo il decreto sopra citato, vengono seguiti con scarso e/o nessun interesse, ma qualcosa di sottile ed estremamente importante, quando si và al lavoro, non viene considerata, oltre alla responsabilità nel tutelare la propria salute e sicurezza e quella dei propri colleghi, come recita il Decreto Lgs. 81/08 e s.m.i., la responsabilità morale dei singoli lavori nei confronti delle proprie famiglie e concludo con una domanda a tutti i lavoratori: Come pensate, che i vostri familiari, reagirebbero alla notizia di un evento tragico capitatovi al lavoro?

L' augurio è quello di non trovarvi mai in tali circostanze e nel sensibilizzarvi vi invito a leggere le ultime news di morti sul lavoro. 👇

Gravi incidenti sul lavoro in Lombardia. A Parona (Pavia) un operaio è morto cadendo da un tetto, a Brescia un altro investito da una ruspa.

STRESS DA LAVORO: COSA DICE LA LEGGE!?!
31/05/2024

STRESS DA LAVORO: COSA DICE LA LEGGE!?!

2221 Mi piace, 129 commenti. " risarcimento per stress lavoro correlato”

News lavoroOrario di lavoro in eccesso e danni per la salute. Cosa dice la Cassazione.               ****************Uno...
30/04/2024

News lavoro

Orario di lavoro in eccesso e danni per la salute. Cosa dice la Cassazione.
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Uno studio dell’Oms e dell’Oil (al quale ha preso parte anche Inail) in cui viene evidenziato l’incremento del rischio di cardiopatia ischemica e ictus in prestatori d’opera che lavorano più di 55 ore a settimana, ha suscitato non poche preoccupazioni tra gli operatori del comparto sanità che hanno aderito, oltre il proprio impegno orario contrattuale, a partecipare alla campagna vaccinale anti Covid 19.

Non a caso il direttore del Dipartimento dell’Istituto assicuratore di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale Sergio Iavicoli ha dichiarato, tra l’altro, che sono: “Necessarie iniziative mirate per proteggere i lavoratori più esposti.

Lo studio dell’Oms e dell’Oil (al quale ha preso parte anche Inail) in cui viene evidenziato l’incremento del rischio di cardiopatia ischemico.

Ecco perché vale la pena ricordare la sentenza della Corte di Cassazione n.5066 del 2018 in cui viene trattato il caso del di un dipendente soggetto a stress lavorativo per via di un’eccessiva usura, causata dal ricorso continuo agli straordinari. Nella ordinanza, infatti, la Cassazione ha ritenuto indennizzabile il dipendente sottoposto a troppe ore di straordinario anche se la malattia professionale non rientra nelle tabelle dell’Inail.

Ovviamente resta il fatto che il lavoratore è chiamato a dimostrare di aver subito un danno alla salute: attenzione però chi è stakanovista per propria vocazione o, per sua particolare indole, si preoccupa per nulla e, a causa di ciò, si ammala non può chiedere risarcimenti all’azienda che, in questo, non ha alcuna colpa se si è sempre comportata bene.

Nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento e la rendita Inail al lavoratore affetto da crisi di depressione e attacchi di panico determinati dall’eccessivo lavoro. Un numero alto di ore di straordinari aveva causato al ricorrente un forte stress, accompagnato da stati depressivi e attacchi di panico. Nel giudizio, l’interessato è riuscito a dimostrare che la malattia era stata determinata proprio dall’ambiente lavorativo e non da altre cause.

A tal proposito ci sembra utile riproporre uno stralcio della sentenza in questione.

Esistono a riguardo delle malattie cosiddette tabellari, riportate in un elenco per le quali spetta in automatico l’indennizzo dell’Inail. Questo non significa però che eventuali ulteriori patologie non siano indennizzabili; l’unica differenza sta nel fatto che per le malattie professionali non indicate nelle tabelle spetta al dipendente dimostrare il danno e la lesione alla salute.

Secondo la Corte, anche se non è tabellata, va comunque indennizzata la malattia professionale che causa ansia e stress al dipendente sottoposto a molte ore di lavoro straordinario. Il lavoratore, in questi casi, dovrà soltanto dimostrare la consequenzialità l’ambiente di lavoro e la malattia diagnosticata. Sono infatti indennizzabili – continua la Cassazione – «tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione». È illegittima qualsiasi distinzione in tal senso, «posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica».

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – evidenziano infatti i giudici – a rilevare non è solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il cosiddetto rischio specifico improprio «non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa»: un principio, questo, applicabile anche quando si parla di malattie professionali. In questo contesto, per la Cassazione nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l’origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale inteso come rischio specificatamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge. Un’interpretazione, quest’ultima, confermata dall’articolo 10, comma 4, della legge 38/2000.

In definitiva, quindi, secondo la Corte «ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’Inail, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata».

Rif.to: Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi di Salerno.

PERCHÉ CONVIENE INVESTIRE SULLA SICUREZZA.                    **************Mettiamola così: chi ritiene che l’esborso p...
23/04/2024

PERCHÉ CONVIENE INVESTIRE SULLA SICUREZZA.
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Mettiamola così: chi ritiene che l’esborso per la sicurezza sul lavoro sia soltanto una spesa e non anche un investimento, farebbe bene a riflettere. Il tema è tornato d’attualità dopo la strage di Suviana, in provincia di Bologna, dove una centrale idroelettrica è esplosa provocando la morte di sette operai. L’opinione pubblica e i sindacati sono tornati (giustamente) a invocare l’intervento della politica per fermare una catena di morte che comprende anche altre recenti tragedie come quella dell’Esselunga di Firenze. Ora la domanda è: a chi conviene garantire la sicurezza dei lavoratori? A questi ultimi e alle loro famiglie, non c’è dubbio. Ma anche alle aziende e all’intera collettività. E per capirlo è sufficiente fare due conti.

Su scala globale, infatti, gli incidenti sul lavoro costano circa due miliardi di euro, pari al 3.9% del pil mondiale. Nell’Unione europea, questo valore si aggira sui 475 miliardi, pari al 3.3% del pil. E in Italia? Nel nostro Paese i costi totali legati agli infortuni oscillano tra il 3.5 e addirittura il 6.3% del pil, a seconda delle diverse analisi condotte. Se si prende come riferimento il valore più basso, frutto dell’indagine condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, la scarsa sicurezza costa 45 miliardi l’anno, pari a oltre 64mila euro per ciascun occupato. E non finisce qui: secondo il dossier Eu-Osha, a pagare il costo degli infortuni è per il 67% il personale, mentre alla parte datoriale tocca il 20.

Un incidente sul lavoro, infatti, comporta per ciascuna impresa una lunga serie di costi aggiuntivi: quelli legati alle assenze per malattia, quelli per la sostituzione dei lavoratori infortunati, quelli per la mancata produzione, quelli assicurativi e infine quelli per eventuali sanzioni penali. Senza dimenticare, ovviamente, l’impatto sulla società, visto che ciascun infortunio o ciascuna morte produce effetti sulla famiglia del lavoratore interessato, sulle incombenze che gravano sui colleghi e sull’impegno delle compagnie di assicurazione: si pensi a un genitore che, dopo un incidente sul lavoro, non può prendersi cura della moglie e dei figli.

Investire in sicurezza, dunque, consente alle imprese, alle famiglie e allo Stato di risparmiare i costi diretti e indiretti di ciascun incidente. In più, permette di conseguire vantaggi in termini di produttività e competitività. All’origine degli infortuni, infatti, ci sono carenze organizzative e gestionali che, se opportunamente corrette, aumentano le performance dei lavoratori. In altre parole, ordine, pulizia, organizzazione efficiente, macchinari moderni e formazione affidata a soggetti qualificati garantiscono benefici al business dell’impresa, rivelandosi un’opportunità di crescita. Non a caso c’è chi ha definito l’esborso per la sicurezza dei lavoratori “un investimento non solo etico, ma anche pragmatico in vista del successo a lungo termine delle aziende”.

Di queste indicazioni dovrebbero tenere conto non solo le imprese, ma anche la politica. Anziché rinunciare a investimenti sulla sicurezza o perdersi in proposte destinate a rimanere tali, entrambe farebbero bene a ricordare che destinare risorse a quell’ambito conviene economicamente a tutti. Se non si vuole investire in sicurezza per proteggere i lavoratori e le loro famiglie da infortuni e morti bianche, insomma, lo si faccia almeno per risparmiare costi esorbitanti e aumentare la produttività del sistema Paese.

FONTE: ilmondodellavoro.net

Indirizzo

Messina

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

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