Studio Loria - Consulenza del Lavoro & Tributaria

Studio Loria - Consulenza del Lavoro & Tributaria Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Loria - Consulenza del Lavoro & Tributaria, Via Utca Bonino, 1 Cpl. Sitat, Messina.

02/09/2024

Lo Studio osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18.

16/08/2024

Rimarremo chiusi per pausa estiva fino al 30 agosto. Ritorneremo operativi a partire dal 2 settembre. Buone vacanze a tutti.

21/01/2024

ALL'ATTENZIONE DI TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Si segnala che in base a quanto previsto all’art. 1, commi 101-111, per le aziende tenute all’iscrizione al registro delle imprese viene introdotto l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Sono oggetto di copertura:

terreni e fabbricati;

impianti e macchinari;

attrezzature industriali e commerciali.

La scadenza è fissata per il 31 dicembre 2024.

LA ROTTAMAZIONE QUATER, PRENDE FORMA.
04/12/2022

LA ROTTAMAZIONE QUATER, PRENDE FORMA.

07/04/2022

Fondo perduto per il commercio al dettaglio: domande dal 3 maggio

06/04/2022| Maurizio Maraglino Misciagna

Dalle ore 12.00 del 3 maggio e fino alle 12.00 del 24 maggio sarà possibile presentare istanza per la partecipazione alla domanda di contributo a fondo perduto destinato alle attività che esercitano il commercio al dettaglio. A disporlo è il decreto della Direzione generale incentivi del ministero dello Sviluppo economico che stabilisce le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni-ter. La misura ha un plafond pari a € 200 milioni resi disponibili dal “Fondo per il rilancio delle attività economiche”. La platea di beneficiari è definita sulla base di specifici Codici Ateco presenti nella (Tabella 1) in basso.
Codici Ateco
Dettaglio specifico delle attività
47.19
Grandi magazzini, commercio al dettaglio di computer, elettronica, elettrodomestici (in esercizi non specializzati), vari prodotti non alimentari
47.30
Carburante per autotrazione
47.43
Apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5
Arredamento, mobili per la casa, articoli per l'illuminazione, tessuti, biancheria per la casa, macchine per cucire per uso domestico, ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, materiali da costruzione, piastrelle, macchine e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, tende, tappeti, carta da parati, moquette, elettrodomestici in esercizi specializzati, sistemi di sicurezza, strumenti musicali
47.6
Libri, giornali, riviste, articoli di cartoleria, registrazioni musicali, articoli sportivi, biciclette, natanti e accessori, giochi (anche elettronici)
47.71
Confezioni per adulti, per bambini, per neonati, biancheria personale, camicie, pellicce e abbigliamento in pelle, cravatte, cappelli, ombrelli, guanti
47.72
Calzature e accessori, articoli di pelletteria e da viaggio
47.75
Erboristerie, articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.76
Fiori e piante, piccoli animali domestici
47.77
Orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78
Mobili per ufficio, materiale per ottica e fotografia, oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), oggetti d'artigianato, arredi sacri ed articoli religiosi, articoli da regalo e per fumatori, bomboniere, bigiotteria, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, armi e munizioni, articoli militari, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura, filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, articoli funerari e cimiteriali
47.79
Libri di seconda mano, mobili usati e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati
47.82
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89
Commercio al dettaglio ambulante di: fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio, macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, bigiotteria, arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico
47.99
Prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) o per mezzo di distributori automatici
L'agevolazione in esame spetta a condizione che il beneficiario rispetti due specifici parametri dimensionali che sono rispettivamente, il primo che i ricavi del periodo d'imposta 2019 non devono essere stati superiori a € 2 milioni; mentre il secondo è che il fatturato del periodo d'imposta 2021 dev'essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del 2019. Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono la sede legale e/o operativa in Italia e risultare regolarmente costituito, iscritto come attivo al Registro delle Imprese per una delle attività sopra evidenziate ed individuate sulla base dei Codici Ateco; non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione ai sensi dell'art. 2 punto 18 Reg. UE 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001. L'ammontare del contributo erogato è differenziato in tre fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. La prima fascia pari al 60% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l'anno 2019 non superiori a € 400 mila. La seconda fascia pari al 50% della perdita è riconosciuta ai soggetti con ricavi per l'anno 2019 superiori a € 400mila e fino a € 1 milione e, infine, la terza fascia pari al 40 % della perdita per ricavi superiori a € 1 milione e fino a € 2 milioni. Il contributo può essere richiesto senza rispettare un ordine temporale di presentazione, purché la domanda sia presentata nella fascia temporale che va dal 3 al 24 maggio 2022.
Nell'ipotesi di risorse insufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il MiSE ha previsto la riduzione in modo proporzionale del contributo, nel rispetto delle fasce economiche dei ricavi. Il decreto inoltre specifica che le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo. La procedura di presentazione delle domande potrà avvenire direttamente attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero www.mise.gov e l'accesso potrà avvenire esclusivamente a mezzo CNS e per i soli rappresentanti legali o titolari.

art. 2 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022



MEMENTOPIÙ - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 120 del 21 maggio 2019 - ISSN 2612-6869- Direttore Responsabile Antonella Sciara
© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.IVA 00829840156 Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.COOKIE POLICY PRIVACY GOVERNANCE

13/08/2021

Lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal 16 al 31 agosto.
Auguriamo a tutti ed a ciascuno serene vacanze.

17/05/2021

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 19

17 Maggio 2021

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 17 maggio 2021, alle ore 19.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
*****

“RIAPERTURE”, ANTICIPO DEL CALENDARIOMisure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

MISURA IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE DAL 19 MAGGIO 2021SOGGETTI BENEFICIARIPossono  benefici...
18/04/2021

MISURA IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE DAL 19 MAGGIO 2021

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) costituite da non piu' di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta'.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:
a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attivita' turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' le attivita' volte al miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza.

PROCEDURA DI ACCESSO

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.123/1998 e possono essere presentate dal 19 maggio 2021

Per le imprese costituite da non più di trentasei mesi

PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attivita' esistenti.
2. I programmi di cui al comma 1 devono:
a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di cui all'art. 15, comma 3, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. In particolare:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell'investimento ammissibile;
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 9 del presente decreto e, limitatamente alle imprese di cui all'art. 5, comma 4, oneri connessi alla costituzione della societa'.
2. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
3. E’ altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 del presente articolo complessivamente ritenute ammissibili. Le spese ammissibili sono:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del venti per cento delle sole spese di cui ai punti b), c) e d) precedenti.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.
4. In aggiunta alle suddette agevolazioni sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto
gestore, anche mediante modalita' telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.

Per le imprese costituite da più di trentasei mesi

PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o al consolidamento ed allo sviluppo di attivita' esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.
2. I programmi di cui al comma 1 devono:
a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali necessarie alle finalita' del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda. In particolare:
a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui ai punti c) e d) del punto precedente.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimento comprende l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

18/03/2020

DECRETO "CURA ITALIA", MA LA CURA DAVVERO?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia”, contenente misure a favore di imprese, lavoratori, famiglie e personale sanitario per contrastare l’emergenza Coronvavirus. Il decreto, entrato in vigore ieri, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali, che vanno ad aggiungersi a quelle adottate in precedenza dal Governo. In particolare:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, nonché altri adempimenti e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tra le misure di sostegno a lavoratori e aziende viene estesa la cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Possibilità che viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. L’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” viene esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Riconosciuto, inoltre, un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Viene inoltre istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. Prevista l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 anche per il settore privato. A sostegno dei genitori lavoratori, dopo la sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Aumentano poi da 4 a 12 i giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave.

12/03/2020

COMUNICATO PER TUTTI I CLIENTI

Gentili Clienti,
gli eventi eccezionali di queste settimane in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, ed in ultimo il DPCM dell'11/03/2020 e la ordinananxa n. 60 del Sindaco De Luca di pari data, impongono una serie di obblighi ed accorgimenti a tutela della salute di noi tutti.
Pertanto, Vi comunico che a decorrere dalla data odierna e fino a successiva comunicazione sono sospese tutte le attività di ricevimento al pubblico del nostro Studio e lo stesso potrà essere contattato esclusivamente per via telefonica, tramite mail e tramite Skype (contatto: studiodottloria@gmail.com).
Soltanto eccezionalmente ed in casi si comprovata urgenza, previo appuntamento, potremo ricevere di persona con le cautele previste dalle citate norme.
Ovviamemte, continueremo ad essere operativi ed assicureremo tutti i servizi che il nostro Studio ha sempre erogato.
Nell’ auspicio che le misure straordinarie poste in essere possano risolvere la grave situazione del nostro Paese, si porgono cordiali saluti.
Salvatore Loria

31/12/2019

Lo Studio Loria augura a tutti i Clienti e agli amici un 2020 di pace, salute e serenità. Il resto è semplice dettaglio di cui si può sicuramente fare a meno.
Buon anno a tutti ed a ciascuno. 🍾🥂

Soddisfazioni....
23/11/2019

Soddisfazioni....

Indirizzo

Via Utca Bonino, 1 Cpl. Sitat
Messina
98124

Orario di apertura

Lunedì 15:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
Mercoledì 15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 15:00 - 18:00

Telefono

0902926479

Sito Web

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