Mia | sicurezza e medicina del lavoro

Mia | sicurezza e medicina del lavoro sicurezza, medicina del lavoro e formazione

MIA srl è una società di servizi che nasce per dare risposte concrete alle Aziende che decidono di adeguarsi al Decreto Legislativo 81/08. Nell’interesse dei ns Clienti, tutti gli interventi finalizzati ad offrire servizi e prodotti sempre più mirati alle loro esigenze e alle loro aspettative, hanno l’obiettivo di raggiungere elevati standard qualitativi in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 prescrive importanti misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni in Azienda e MIA nasce appunto per supportare e guidare il Datore di Lavoro al rispetto di questi obblighi normativi: MIA, un unico referente, un partner al tuo fianco, il punto d’incontro tra la legislazione e l’Impresa.

Grazie di cuore 🙏🏻🌷🩷
10/12/2025

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Che cos’è una malattia professionale? Per malattia professionale intendiamo una patologia causata dall’esposizione prolu...
29/09/2025

Che cos’è una malattia professionale?

Per malattia professionale intendiamo una patologia causata dall’esposizione prolungata a un rischio presente nell’attività lavorativa.

Le 4 malattie professionali più comuni sono:

1 - Ipoacusia da rumore - si tratta della perdita uditiva causata da esposizione prolungata a livelli sonori elevati. Tale rischio risulta presente quanto l’esposizione supera gli 80 dB.

2 - Sindrome del tunnel carpale (STC) - si tratta della sofferenza del nervo mediano al polso, favorita da movimenti ripetuti, forza, posture incongrue o vibrazioni mano-braccio.

3 - Lombalgie/ Ernia discale lombare da lavoro - parliamo di dolore e/o di ernia del disco lombare associati alla movimentazione manuale dei carichi e/o da vibrazioni trasmesse al corpo intero

4 - Dermatiti da contatto ( irritative e allergiche) - si tratta di infiammazioni cutanee per contatto con sostanze irritanti/ allergeniche.

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- SOSTANZE PERICOLOSE: Valori limite e Valori di riferimento -I medici competenti spesso si interfacciano con realtà pro...
03/09/2025

- SOSTANZE PERICOLOSE: Valori limite e Valori di riferimento -

I medici competenti spesso si interfacciano con realtà produttive in cui sono presenti una o più sostanze pericolose.
Diventa quindi fondamentale, per la prevenzione, valutare l’esposizione.

Recentemente l’Inail ha pubblicato un documento che aiuta a fare chiarezza.

01/08/2025
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti; sia la salute fisica, sia...
11/07/2025

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti; sia la salute fisica, sia quella psichica.

Molto spesso, prevenire il rischio di stress da lavoro correlato si rivela essere un compito non facile in quanto parliamo di qualcosa di non tangibile.

L’obbligo di sicurezza impone al datore di lavoro di adoperarsi al massimo per eliminare qualsiasi situazione che possa ledere alla salute e alla sicurezza dei dipendenti anche con riferimento all’ambiente di lavoro, alle relazioni tra i colleghi, alla ripartizione dei carichi di lavoro e delle responsabilità.
Deve, in definitiva, presidiare affinché l’ambiente lavorativo sia sano e, al di là del fisiologico stress legato al lavoro, non sia fonte di turbamento e stress eccessivi.

Si tratta, in modo semplicistico, della percezione del lavoratore di uno squilibrio tra le richieste che gli vengono sottoposte dall’ambiente di lavoro e dall’organizzazione del lavoro e le sue reali capacità di fronteggiare tali richieste.

Un’esposizione eccessiva e prolungata nel tempo a fattori stressanti, può rappresentare una fonte di rischio per la salute del lavoratore, sia sotto il profilo psicologico che dal punto di vista fisico, portando nel tempo ad una riduzione dell’efficienza sul lavoro.

Al fine di agevolare i datori di lavoro, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ed il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, hanno redatto delle indicazioni generali che servono per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato individuando un metodo da seguire che costituisce il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio che coinvolge tutte le figure incaricate della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per la valutazione e la gestione dello stress lavoro correlato non esitare a contattarci.
Metteteci alla prova!

RISCHIO ERGONOMICO :  Sinergia tra Postura Corretta ed ErgonomiaPer Postura Corretta si intende il modo in cui un indivi...
17/06/2025

RISCHIO ERGONOMICO : Sinergia tra Postura Corretta ed Ergonomia

Per Postura Corretta si intende il modo in cui un individuo tiene il proprio corpo in una specifica posizione o mentre compie un’azione, si tratta quindi DI RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE.

L’Ergonomia, invece, è una disciplina scientifica che ha l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra lavoratore e contesto lavorativo, è quindi una RESPONSABILITA’ AZIENDALE, che richiede una valutazione del rischio sistematica ( Inserita nel DVR).

UN’AZIENDA CHE PONE L’ERGONOMIA AL CENTRO DELLE SUE STRATEGIE DI SICUREZZA SUL LAVORO DIMOSTRA NON SOLO IL RISPETTO PER LA SALUTE DEI PROPRI LAVORATORI MA ANCHE UNA VISIONE LUNGIMIRANTE IN TERMINI DI PRODUTTIVITA’ E COMPETITIVITA’.

Per approfondimenti ci trovate anche su LinkedIn e www.mia.milano.it o contattateci a info@mia.milano.it

Metteteci alla prova per affiancarvi in questa avventura!

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LE MIE GIRLS 🩷🌷🩷
04/06/2025

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C’è ancora tanta confusione legata al ruolo del medico del lavoro, per questo motivo noi di Mia abbiamo pensato di fare ...
13/05/2025

C’è ancora tanta confusione legata al ruolo del medico del lavoro, per questo motivo noi di Mia abbiamo pensato di fare chiarezza. Qui troverai le risposte alle domande più comuni etichettate con Vero o Falso.

• Il medico del lavoro è sempre obbligatorio in azienda?

FALSO: deve essere nominato dal datore di lavoro in presenza di rischi per la salute dei lavoratori.

• Il medico del lavoro effettua solo alcuni tipi di esami?

VERO: il medico competente deve stabilire l’idoneità al lavoro. Stabilisci quindi gli accertamenti strettamente necessari per convincersi che il lavoratore sia abile e sano per la propria mansione.

• Il medico del lavoro considera validi esami già fatti?

VERO: il medico competente può’ tener conto di esami già fatti recentemente dal lavoratore in autonomia.

• Il medico del lavoro può essere qualsiasi medico?

FALSO: deve essere un medico specializzato in medicina del lavoro.

• Il medico del lavoro decide quali lavoratori devono essere sottoposti a visita medica?

FALSO: la valutazione dei rischi per la salute è un obbligo del datore di lavoro non delegabile. Il medico semmai collabora nel processo di valutazione.

• Il medico del lavoro deve visitare i lavoratori sul posto di lavoro?

FALSO: è previsto che il medico effettui almeno un sopralluogo annuale in azienda per maturare le proprie valutazioni. Le visite mediche possono essere fatte anche in altra sede.

• Il medico del lavoro può’ visitare il lavoratore più di una volta all’anno?

VERO: un lavoratore già visitato deve essere rivisto dal medico dopo un’assenza dal lavoro di piu’ di 60 gg (es. per malattia o infortunio) oppure puo’ essere rivisitato su richiesta del lavoratore stesso.

&A

~ SOPRALLUOGO DEL M.C.  ~ Il Soprallugo del M.C. è disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08, ed è uno degli OBBLIGHI p...
06/05/2025

~ SOPRALLUOGO DEL M.C. ~
Il Soprallugo del M.C. è disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08, ed è uno degli OBBLIGHI previsti dalla normativa.

Consiste in una visita agli ambienti di lavoro per individuare eventuali rischi lavorativi; permette quindi di individuare i fattori di rischio presenti e adottare le misure necessarie al fine di prevenire infortuni e malattie professionali.

Sulla base di quanto individuato nel DVR e a seguito del SOPRALLUOGO, il medico competente potrà redigere il Protocollo Sanitario o aggiornare quello in adozione.

Al termine di OGNI sopralluogo deve essere redatto un VERBALE da consegnare al Datore di Lavoro con indicate tutte le conclusioni.

29/04/2025

17.04.2025 ~ Firmato Accordo Stato-Regioni per
Formazione sulla sicurezza

Riorganizzazione ed aggiornamento degli accordi formativi dell’art. 37, comma 2 , del D.Lgs. 81/08 in merito a:
~ Contenuti minimi, modalità di erogazione e durata dei
corsi obbligatori che rientrano nella responsabilità del
Datore di Lavoro
~ Modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti
~ Monitoraggio e Controllo delle attività formative e alla
corretta applicazione delle norme

~ FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO ~

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria per i datori di lavoro è richiesto un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici ed organizzativi.
Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile ricopra anche il ruolo di RSPP al corso base di 16+8 ore si devono aggiungere un modulo di 8 ore, comprensivo di esercitazione per stesura DVR, e moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007.

Gli AGGIORNAMENTI dovranno effettuarsi ogni 5 anni, con durata minima di 8 ore.

~ FORMAZIONE PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA~

Il preposto deve sostenere un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in 4 aree tematiche con aggiornamento biennale di durata minima di 6 ore.

~ FORMAZIONE PER I DIRIGENTI ~

Per i dirigenti delle imprese edili è obbligatorio un corso di 12 ore con modulo aggiuntivo di 6 ore denominato “cantieri”. L’aggiornamento dovrà essere quinquennale per almeno 6 ore.
In questo caso la formazione potrà essere svolta in e-learning.

~ FORMAZIONE PER RSPP E ASPP ~

RSPP e ASPP dovranno completare una formazione strutturata in Moduli
- Modulo A - 28 ore - obbligatorio per RSPP e ASPP
- Modulo B - 48 ore - obbligatorio per RSPP e ASPP
- Modulo C - 24 ore - obbligatorio solo per RSPP

L’aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale, con 40 ore per RSPP e 20 per ASPP.
La modalità e-learning è consentita SOLO per il Modulo A.

~ FORMAZIONE COORDINATORI PER LA SICUREZZA ~

Il Coordinatore per la sicurezza dovrà completare un corso intensivo di 120 ore.
L’aggiornamento a cadenza quinquennale prevede una durata di 40 ore, con la possibilità di utilizzare la modalità e-learning solamente per il corso di aggiornamento e per il modulo giuridico della formazione.

~ FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI ~

La formazione dei lavoratori rimane strutturata in 2 parti:
- Formazione generale - 4 ore
- Formazione specifica - dalle 4 alle 12 ore in base alla classe di rischio.

Aggiornamento previsto alla variazione dei rischi o con cadenza quinquennale per una durata minima di 6 ore.

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Deve inoltre attestare tale formazione per non incorrere in SANZIONI AMMINISTRATIVE o PENALI.

~ REQUISITI DEI FORMATORI ~

Vengono identificate 3 categorie di soggetti formatori:
- Istituzionali
- Accreditati
- Altri soggetti quali fondi interpofessionali di settore ecc.

E’ richiesta esperienza documentata di almeno 3 anni in formazione su salute e sicurezza.

~ SICUREZZA NEGLI AMBIENTI CONFINATI ~

Per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi viene introdotta una formazione specifica di ore 12 con sessione pratica obbligatoria di 8 ore.

Aggiornamento quinquennale con durata minima di 4 ore relativa alla parte pratica.

ESCLUSA la modalità in videoconferenza o e-learning con OBBLIGO di completamento del corso entro i 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

~ EROGAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ~

Sono previste 4 modalità di erogazione:
- presenza
- videoconferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista

Le principali indicazioni organizzative riguardano:
- numero massimo di partecipanti
- rapporto docente/discente
- registro di presenza
- frequenza minima
- verbale delle verifiche finali
- predisposizione del progetto formativo secondo le indicazioni vigenti

~ RILASCIO ATTESTATI ~

Ai partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato contente i seguenti elementi minimi:
- denominazione del soggetto formatore
- dati anagrafici del partecipante
- tipologia di corso con riferimenti normativi e durata
- modalità di erogazione del corso
- firma del legale rappresentante del soggetto formativo
- data e luogo

Gli attestati, con validità a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.

~ ABILITAZIONE USO NUOVE MACCHINE OPERATRICI ~

Vengono introdotti obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici precedentemente non normate:
- carroponte
- caricatori per la movimentazione di materiali
- macchine agricole raccogli frutta

E’ previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.

💜 Grazie per essere al nostro fianco 💜
20/12/2024

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Indirizzo

Via Savona, 123
Milan
20144

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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