28/04/2025
‼️CASO DELLA SETTIMANA‼️
📌Breve riassunto della vicenda:
Serena (nome di fantasia), la madre di Cristina (nome di fantasia) ha contattato il Centro di Ascolto per chiedere supporto in merito alla posizione lavorativa della figlia, attualmente "occupata" presso una Cooperativa sociale di tipo B. La madre ha segnalato che la Cooperativa non ha fornito informazioni chiare sul ruolo di Cristina (nome di fantasia) e ha chiesto chiarimenti normativi riguardo alla legislazione vigente, in particolare per la presentazione del modulo ICLAV.
⚖️Normativa di riferimento:
Secondo l’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il "lavoratore" è definito come chi svolge attività lavorativa nell' ambito di un'organizzazione, indipendentemente dal
tipo di contratto, anche senza retribuzione, per apprendere un mestiere, una professione, o un'arte. La normativa include anche i soci lavoratori di cooperative come "lavoratori" a condizione che la cooperativa rispetti i requisiti legali.
✅Risoluzione fornita del Centro:
Il Centro conferma che Cristina (nome di fantasia) svolge un’attività lavorativa nell'ambito della Cooperativa e, se quest'ultima rispetta i requisiti normativi, la ragazza può essere considerata una lavoratrice ai sensi della legge. Pertanto, la sua posizione lavorativa potrebbe essere qualificata come tale, anche in un contesto di apprendimento professionale.