Asifop formazione & servizi

Asifop  formazione & servizi Società di consulenza, settore igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e certificazione

A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi: un punto di riferimento per la sicurezza e la crescita professionale
A.Si.Fo.P., realtà specializzata nella formazione professionale e nei servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, annuncia nuove iniziative dedicate ad aziende, professionisti e lavoratori che desiderano accrescere le proprie competenze e rispettare le normative vigenti. L’obiettivo di A.Si.Fo.P. è fornire strumenti concreti per migliorare la qualità del lavoro, valorizzare le risorse umane e garantire ambienti sicuri e conformi alle leggi. Attraverso corsi di aggiornamento, workshop, consulenze personalizzate e progetti di formazione mirata, l’organizzazione si pone come partner affidabile per imprese e privati.
«Crediamo che la formazione sia la chiave per costruire un futuro più sicuro e competitivo» – dichiarano i responsabili di A.Si.Fo.P. – «Per questo investiamo continuamente in programmi innovativi e servizi di supporto pensati per le esigenze reali di chi lavora». Le principali aree di intervento:
• Corsi di formazione obbligatoria e specialistica (sicurezza, antincendio, primo soccorso, ecc.)
• Consulenza aziendale personalizzata in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Servizi integrati per la crescita professionale e l’adeguamento alle normative
• Progetti formativi su misura per aziende e professionisti
Con una squadra di formatori qualificati e una rete di servizi dedicati, A.Si.Fo.P. si propone come partner strategico per accompagnare aziende e lavoratori verso una cultura della sicurezza e dell’innovazione. Contatti stampa:
A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi
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Telefono: 0917476154
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Dal 24 maggio 2025: prima la formazione, poi il lavoroNel nuovo scenario normativo la formazione sulla sicurezza non è p...
09/01/2026

Dal 24 maggio 2025: prima la formazione, poi il lavoro

Nel nuovo scenario normativo la formazione sulla sicurezza non è più un adempimento da rincorrere, ma un prerequisito operativo.
Tradotto in linguaggio aziendale: senza formazione il lavoratore non parte. Fine delle deroghe, fine dei 60 giorni “di comodo”, fine delle interpretazioni elastiche.

Oggi la formazione è:
una chiave di accesso alla produzione,
una tutela immediata per il datore di lavoro,
un acceleratore dell’onboarding, non un rallentatore.

Perché conviene:
Guardiamola dal lato costi/benefici, non dal lato obblighi:
Meno rischi legali → meno esposizione penale e amministrativa
Zero fermi attività → in caso di controllo sei già coperto
Inserimento rapido del personale → formato = subito operativo
Immagine aziendale solida → clienti, appalti e committenti guardano anche questo
La formazione fatta prima costa meno della formazione fatta male o in ritardo.

Il nuovo standard di mercato
Le aziende strutturate stanno già andando in questa direzione:
formazione pre-assuntiva o immediata;
pacchetti “assunzione + formazione”;
documentazione pronta, tracciabile e difendibile.

Chi non si adegua resta indietro.
Chi si adegua lavora meglio, più sereno e senza sorprese.
La sicurezza non è più un obbligo da subire.
È la condizione necessaria per far partire il lavoro.

Dal 24 maggio 2025 il mercato è questo:
chi forma prima, lavora.
Chi non forma, si ferma.

24/12/2025
Art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro1. Inquadramento normativo...
17/12/2025

Art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro

1. Inquadramento normativo
L’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al Datore di Lavoro, in presenza di specifiche condizioni, di svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in alternativa alla nomina di un RSPP interno o esterno.
Si tratta di una facoltà prevista dalla norma, non di un obbligo, e la sua applicazione è subordinata:
alla tipologia di attività svolta;
al numero di lavoratori;
al livello di rischio dell’azienda;
al completo adempimento degli obblighi formativi e di aggiornamento.

La disciplina dell’art. 34 va letta in modo coordinato con:
art. 31 (organizzazione del SPP);
art. 17 (obblighi non delegabili del Datore di Lavoro);
Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di formazione.

2. Ambito di applicazione
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo nei casi espressamente ammessi dalla normativa, generalmente riferiti a:
aziende di piccole dimensioni;
settori a rischio basso o medio;
contesti organizzativi non complessi.
Per attività ad alto rischio, strutture articolate o realtà con specifiche criticità, la normativa non consente l’autogestione del ruolo RSPP.

3. Obblighi formativi
La scelta di svolgere direttamente i compiti di RSPP è valida esclusivamente se il Datore di Lavoro:
frequenta il corso di formazione specifico per Datore di Lavoro RSPP, conforme agli Accordi Stato-Regioni;
completa l’aggiornamento periodico obbligatorio nei termini previsti.
L’assenza di formazione o l’aggiornamento scaduto invalidano di fatto la possibilità di svolgere il ruolo, con conseguente non conformità in caso di verifica ispettiva.

4. Effetti organizzativi e responsabilità
Lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP non riduce né modifica gli obblighi generali del Datore di Lavoro, che restano integralmente in capo allo stesso, tra cui:
valutazione di tutti i rischi e redazione/aggiornamento del DVR;
individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
gestione della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
organizzazione delle emergenze;
coordinamento con Medico Competente e RLS, ove previsti.

Dal punto di vista della responsabilità, il Datore di Lavoro:
assume direttamente anche il profilo tecnico-prevenzionale;
risponde in prima persona delle scelte metodologiche e delle misure adottate;
non può invocare carenze consulenziali esterne come esimente.

5. Valutazione consulenziale
Dal punto di vista operativo, la soluzione ex art. 34:
può rappresentare una semplificazione organizzativa;
è sostenibile solo se il Datore di Lavoro dispone di tempo, competenze e metodo;
comporta un livello di esposizione maggiore in termini di responsabilità.

Per tali ragioni, prima di optare per questa modalità, è fortemente consigliata una valutazione tecnica preventiva, al fine di verificare la reale coerenza tra assetto aziendale, rischi presenti e capacità gestionale del Datore di Lavoro.

Cosa dice davvero questa sentenza (oltre il titolo)Il Tribunale non sta facendo filosofia del diritto: sta dicendo che i...
12/12/2025

Cosa dice davvero questa sentenza (oltre il titolo)

Il Tribunale non sta facendo filosofia del diritto: sta dicendo che il DVR non può essere un documento “copy-paste”. Deve essere:
• specifico, non astratto
• contestualizzato, non teorico
• partecipato, non calato dall’alto
In pratica: se il lavoro è dinamico, su strada, sotto pressione algoritmica e con rischio meteo/traffico/aggressioni, il DVR deve fotografare quella realtà, non una versione sterilizzata.

Errore strategico
Il problema non è “manca un paragrafo”, ma il modello di gestione del rischio:
• DVR generico = falsa compliance
• Nessuna consultazione RLST = vizio procedurale grave
• Rischi stradali, climatici e organizzativi trattati a livello “marketing” = non accettabile
Il giudice, di fatto, dice: la sicurezza non è una FAQ sull’app.

Impatto concreto per aziende e consulenti
Questa sentenza crea precedente operativo, non solo giuridico.
Da oggi in poi:
• Chi usa lavoratori atipici, piattaforme, esterni, collaboratori deve trattarli come lavoratori esposti a rischio, non come “utenti evoluti”.
• Il DVR deve includere:
• rischio stradale reale (incidenti, traffico, visibilità, manutenzione mezzi)
• rischio meteo-climatico (caldo estremo, pioggia, vento)
• rischio organizzativo/algoritmico (tempi di consegna, stress, penalizzazioni)
• rischio aggressioni e rapine
• La consultazione RLS/RLST non è un optional: è condizione di validità.

In poche parole
• DVR generico = alto rischio sanzionatorio
• Mancata consultazione = rischio di blocco operativo
• Nessuna formazione specifica = responsabilità diretta del datore/committente
• Nessuna procedura di sospensione attività = negligenza organizzativa

Perché questa sentenza è “game changer”
Perché rompe una narrativa pericolosa:
👉 “Se non sono dipendenti, non sono un problema mio”

Il Tribunale ribalta il tavolo e dice:
Se organizzi il lavoro, organizzi anche il rischio.
Se organizzi il rischio, ne rispondi.

Questo vale per rider, corrieri, manutentori esterni, formatori itineranti, consulenti on site, e sì… anche per enti di formazione e aziende multisede.

Questa non è una sentenza contro Glovo.
È una sentenza contro i DVR finti, quelli fatti per “stare a posto”.
Chi fa sicurezza sul serio è avvantaggiato.
Chi fa carta per difendersi dopo, è fuori mercato.

La notizia su LiveSicilia.it

CIRCOLARE INFORMATIVA – PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY N. 571/2025📅 Data: 5 novembre 2025🏢 Oggetto: L’attestato di formaz...
05/11/2025

CIRCOLARE INFORMATIVA – PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY N. 571/2025
📅 Data: 5 novembre 2025
🏢 Oggetto: L’attestato di formazione appartiene al lavoratore – Chiarimenti del Garante Privacy (Provv. n. 571/2025)
Il Garante ha chiarito che:
“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”

📌 Principi fondamentali
• L’attestato di formazione è un documento personale del lavoratore, non aziendale.
• Il datore di lavoro è il soggetto tenuto a consegnare l’attestato al lavoratore al termine del percorso formativo.
• L’ente erogatore della formazione (organismo formatore accreditato) rilascia l’attestato al datore di lavoro committente, che ne diviene custode amministrativo per fini di vigilanza, ma non è tenuto né autorizzato a rilasciare copie dirette ai singoli lavoratori.
• Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la possibilità di ottenere copia o originale in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del rapporto.
Negare la consegna o trattenere l’attestato può configurare violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e inadempimento contrattuale.
🛠️ Indicazioni operative per le aziende
Per adeguarsi al Provvedimento:
1. Consegnare al lavoratore l’attestato di formazione al termine del corso, contro firma di ricevuta.
2. Conservare una copia nel fascicolo formativo aziendale.
3. Rilasciare copia conforme su richiesta del lavoratore.
4. Non richiedere all’ente formatore la duplicazione o consegna diretta degli attestati ai dipendenti.
Questo chiarimento, in linea con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, ribadisce la centralità della persona nel sistema della prevenzione aziendale e rafforza la trasparenza nella gestione dei dati formativi.
Per consultare il testo ufficiale del Provvedimento:
🔗

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CIR. 0001/2025📋 Check list operativa – Formazione obbligatoria lavoratori (Accordo 2025)✅ Cosa prevede il nuovo Accordo•...
24/09/2025

CIR. 0001/2025

📋 Check list operativa – Formazione obbligatoria lavoratori (Accordo 2025)

✅ Cosa prevede il nuovo Accordo
• Il vecchio riferimento al termine “entro 60 giorni” dall’assunzione viene eliminato: non è più previsto che la formazione possa essere completata entro un lasso di tempo, come “tolleranza”.
• L’Accordo stabilisce esplicitamente che nessun lavoratore può essere impiegato in attività operative se non ha già ricevuto la formazione richiesta.
• La formazione comprende moduli generali e specifici (in relazione al rischio connesso alla mansione).

1. Prima dell’assunzione
• Identificare i rischi specifici della mansione.
• Definire il percorso formativo:
Modulo Generale (contenuti comuni a tutti i lavoratori).
Modulo Specifico (basso, medio o alto rischio in base al settore).
Pianificare le date del corso (in aula o e-learning, se consentito).
Informare il lavoratore che la formazione è condizione necessaria per iniziare.

2. Al momento dell’assunzione
• Erogare subito il modulo generale.
• Erogare subito il modulo specifico corrispondente al livello di rischio della mansione.
• Garantire che entrambi siano completati prima dell’inizio effettivo del lavoro.

⏱ Tempistiche
• Neoassunti → formazione erogata prima del primo giorno operativo.
• Cambio mansione/nuovi rischi → formazione integrativa prima del nuovo incarico.
• Aggiornamento → ogni 5 anni (salvo norme più restrittive per settori particolari).
• Aggiornare il DVR e il piano formativo aziendale.

www.asifop.it

23/09/2025

Ecco un confronto sintetico tra gli obblighi del datore di lavoro/dirigente (art. 18) e quelli del preposto (art. 19) secondo il D. Lgs. 81/2008:

📌 Art. 18 – Datore di lavoro e dirigente

Obblighi principali:

Valutare tutti i rischi e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nominare il medico competente (se previsto) e garantire la sorveglianza sanitaria.

Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e gratuiti.

Garantire informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, dirigenti e preposti.

Designare addetti antincendio, primo soccorso ed emergenze.

Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Elaborare procedure di emergenza e di sicurezza.

Adottare misure per il miglioramento nel tempo della sicurezza.

Vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

Comunicare infortuni e malattie professionali agli enti competenti.

👉 Responsabilità organizzativa e gestionale complessiva.

📌 Art. 19 – Preposto

Obblighi principali:

Sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza e sull’uso dei DPI da parte dei lavoratori.

Intervenire in caso di inosservanza e segnalare ai superiori eventuali rischi o deficienze nei mezzi/attrezzature.

Verificare l’accesso alle zone a rischio solo a lavoratori formati e autorizzati.

Dare istruzioni in caso di emergenza e far evacuare i lavoratori se necessario.

Astenersi dal richiedere attività in situazioni di pericolo grave e immediato.

Informare i lavoratori dei rischi immediati e delle misure da adottare.

Partecipare alla formazione specifica prevista per i preposti.

👉 Responsabilità operativa e di controllo sul posto di lavoro.

📝 In sintesi:

Il datore di lavoro/dirigente → ha responsabilità strategica e organizzativa (pianificazione, risorse, DVR, nomine).

Il preposto → ha responsabilità esecutiva e di vigilanza (controllo quotidiano, rispetto delle regole, segnalazioni).
www.asifop.it

ASiFoP si occupa di adeguare le aziende ai continui mutamenti della legislazione in ambito di sicurezza, gestione degli adempimenti fiscali e formazioni dei loro dipendenti.

https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2025/09/18/lavoro-nero-e-sicurezza-9-imprese-sospese-nel-palermitano-8cd6a1a8-1a...
19/09/2025

https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2025/09/18/lavoro-nero-e-sicurezza-9-imprese-sospese-nel-palermitano-8cd6a1a8-1ab0-4fe6-b5a8-0c8421779766/

I Carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno fatto una serie di controlli tra Palermo e provincia su aziende agricole, edili, ristoranti, attività commerciali e stabilimenti balneari.
Giornale di Sicilia
Nei primi 15 giorni di settembre, su 21 ispezioni avviate, sono state trovate violazioni riguardanti:
la sicurezza nei luoghi di lavoro;
l’uso degli impianti di videosorveglianza per controllare i lavoratori da remoto, senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Giornale di Sicilia
Dei 109 lavoratori controllati, 13 erano senza contratto.
Giornale di Sicilia
9 imprese sono state sospese, perché:
impiegavano personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale;
oppure per gravi violazioni in materia di sicurezza.
Giornale di Sicilia
Sono state comminate sanzioni amministrative per €82.704 e ammende per €110.689.
Giornale di Sicilia

Dal punto di vista sindacale:

La CISL Palermo‐Trapani ha detto che è importante intensificare le ispezioni per contrastare lavoro nero, evasione contributiva, lavoro povero.
Giornale di Sicilia
La UIL Sicilia ha sottolineato che salute, sicurezza e diritti sono fondamentali, chiedendo maggior coordinamento, rafforzamento degli organici ispettivi, uso delle banche dati per controllo più efficace.

I carabinieri del Nil di Palermo hanno effettuato nel capoluogo siciliano e in provincia numerosi accessi ispettivi presso aziende agricole, edili, nei ristoranti,...

Indirizzo

Via Francesco Musotto 7/9/11
Palermo
90145

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00

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