Asifop formazione & servizi

Asifop  formazione & servizi Società di consulenza, settore igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e certificazione

A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi: un punto di riferimento per la sicurezza e la crescita professionale
A.Si.Fo.P., realtà specializzata nella formazione professionale e nei servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, annuncia nuove iniziative dedicate ad aziende, professionisti e lavoratori che desiderano accrescere le proprie competenze e rispettare le normative vigenti. L’obiettivo di A.Si.Fo.P. è fornire strumenti concreti per migliorare la qualità del lavoro, valorizzare le risorse umane e garantire ambienti sicuri e conformi alle leggi. Attraverso corsi di aggiornamento, workshop, consulenze personalizzate e progetti di formazione mirata, l’organizzazione si pone come partner affidabile per imprese e privati.
«Crediamo che la formazione sia la chiave per costruire un futuro più sicuro e competitivo» – dichiarano i responsabili di A.Si.Fo.P. – «Per questo investiamo continuamente in programmi innovativi e servizi di supporto pensati per le esigenze reali di chi lavora». Le principali aree di intervento:
• Corsi di formazione obbligatoria e specialistica (sicurezza, antincendio, primo soccorso, ecc.)
• Consulenza aziendale personalizzata in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Servizi integrati per la crescita professionale e l’adeguamento alle normative
• Progetti formativi su misura per aziende e professionisti
Con una squadra di formatori qualificati e una rete di servizi dedicati, A.Si.Fo.P. si propone come partner strategico per accompagnare aziende e lavoratori verso una cultura della sicurezza e dell’innovazione. Contatti stampa:
A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi
Email: info@asifop.it
Telefono: 0917476154
Sito web: www.asifop.it

📌 ART. 19 D.LGS. 81/2008OBBLIGHI DEL PREPOSTOIl presidio operativo della sicurezza aziendale👷‍♂️ Chi è il Preposto?È la ...
16/02/2026

📌 ART. 19 D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Il presidio operativo della sicurezza aziendale
👷‍♂️ Chi è il Preposto?

È la figura che sovrintende e vigila sull’attività lavorativa garantendo che le disposizioni aziendali e le norme di sicurezza vengano rispettate.

Non è una nomina simbolica.
È una posizione di garanzia con responsabilità diretta.

⚖️ Cosa deve fare (obblighi principali)

Il Preposto deve:

✔ Vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza
✔ Verificare l’uso corretto di DPI e attrezzature
✔ Consentire l’accesso alle aree a rischio solo a personale formato
✔ Intervenire immediatamente in caso di comportamenti non conformi
✔ Interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato
✔ Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o Dirigente eventuali criticità

Dopo la riforma 2021 (L. 215/2021) il ruolo è stato rafforzato:
la vigilanza non è più passiva, è attiva e documentabile.

📚 Formazione obbligatoria

• 8 ore iniziali
• Aggiornamento ogni 2 anni (6 ore)
• Modalità: presenza o FAD sincrona (secondo normativa vigente)

La mancata formazione espone l’azienda a sanzioni penali e amministrative.

🚨 Rischio sanzionatorio

In caso di infortunio:

– Il preposto risponde per omessa vigilanza
– Il Datore di Lavoro risponde per carenza organizzativa
– Le responsabilità possono essere concorrenti

La giurisprudenza considera il preposto il “controllo di prossimità”.
Se vede e non interviene, risponde.

📊 Perché è strategico per l’azienda

Un preposto formato e realmente operativo:

🔹 Riduce il rischio infortuni
🔹 Migliora la cultura aziendale
🔹 Rafforza la posizione difensiva in caso di ispezione
🔹 Dimostra attuazione concreta del DVR

La sicurezza efficace non è burocrazia.
È presidio quotidiano.

📎 Verifica la tua situazione aziendale

Hai:

□ Nomina formale del preposto?
□ Formazione aggiornata?
□ Evidenza dell’effettiva vigilanza?
□ Organigramma sicurezza coerente?

Se una sola risposta è “no”, serve intervento immediato.

📞 Contattaci per audit documentale e verifica conformità

Art. 2 – D.Lgs. 81/2008, andiamo al punto.Qui il legislatore fa onboarding concettuale: mette a terra le definizioni chi...
21/01/2026

Art. 2 – D.Lgs. 81/2008, andiamo al punto.
Qui il legislatore fa onboarding concettuale: mette a terra le definizioni chiave che poi ritrovi ovunque nel Testo Unico. Se sbagli qui, deragli dopo. Allineamento terminologico, zero ambiguità.

In sintesi operativa:

Lavoratore
Non solo il dipendente “classico”. È chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione del datore, a prescindere dal contratto. Dentro ci finiscono stagisti, apprendisti, soci lavoratori, co.co.co. Esclusi solo gli addetti ai servizi domestici/familiari. Perimetro largo, responsabilità chiare.

Datore di lavoro
È chi ha il potere decisionale e di spesa. Non il titolo sulla carta, ma chi guida davvero il gioco. Nelle PA conta la struttura, nei privati spesso coincide con l’amministratore o chi ha delega reale.

Dirigente
È il middle management con autonomia gestionale. Traduce la strategia del datore in operatività. Se decide, risponde.

Preposto
Il capo-squadra, il referente sul campo. Vigila, fa rispettare le procedure, intercetta i comportamenti a rischio. Figura spesso sottovalutata, ma centralissima (e oggi sotto i riflettori).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il cervello tecnico del sistema HSE. Coordina il SPP, propone misure, ma non decide né spende. Consulenza ad alto impatto, responsabilità indiretta.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
È il team (interno o esterno) che supporta il datore su valutazione dei rischi, procedure, formazione. La safety non è one-man-band.

Medico competente
Quando c’è sorveglianza sanitaria, è il player obbligatorio. Collabora alla valutazione dei rischi e tutela la salute dei lavoratori, non fa solo visite.

Valutazione dei rischi
Processo strutturato: identificare → analizzare → prevenire. Non è il DVR in sé, è il metodo che lo genera.

Prevenzione / Protezione
Prevenzione = evitare il rischio alla fonte.
Protezione = ridurre il danno se il rischio si manifesta. Prima una, poi l’altra.

l’Art. 2 è la bussola.
Se in azienda non c’è chiarezza su “chi è chi”, il sistema sicurezza non funziona.

Parliamo di art. 37 del D.Lgs. 81/2008, quello che in azienda è il cuore pulsante della formazione in materia di salute ...
19/01/2026

Parliamo di art. 37 del D.Lgs. 81/2008, quello che in azienda è il cuore pulsante della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È la norma che mette a terra il principio base: la sicurezza non si improvvisa, si costruisce con formazione strutturata, tracciabile e aggiornata.

L’articolo 37 stabilisce che datore di lavoro e dirigenti hanno l’obbligo di garantire a lavoratori, preposti e dirigenti una formazione adeguata, sufficiente e specifica rispetto ai rischi reali dell’attività svolta. Tradotto in gergo operativo: niente corsi “copia-incolla”, niente attestati standardizzati scollegati dal DVR, niente scorciatoie.

La formazione deve avvenire:

all’assunzione, quindi prima che il lavoratore inizi davvero a esporsi ai rischi;

in caso di cambio mansione o introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o processi;

quando emergono nuovi rischi o muta l’organizzazione del lavoro;

periodicamente, con aggiornamenti definiti dagli Accordi Stato-Regioni.

Altro punto chiave: la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore. Qui il legislatore è molto chiaro: la sicurezza è un investimento aziendale, non un costo da scaricare sul personale.

Sul piano dei contenuti, l’art. 37 distingue nettamente i livelli:

Formazione dei lavoratori: concetti generali di prevenzione, diritti e doveri, figure della sicurezza, più la parte specifica sui rischi dell’attività (basso, medio, alto).

Formazione dei preposti: rafforzata, con focus su vigilanza, controllo operativo, gestione delle non conformità e obblighi dell’art. 19.

Formazione dei dirigenti: orientata a organizzazione, gestione, deleghe di funzione e responsabilità.

Formazione del datore di lavoro, quando svolge direttamente i compiti di RSPP, secondo quanto previsto dagli Accordi.

Elemento spesso sottovalutato ma strategico: l’efficacia della formazione. L’art. 37 non si limita a dire “fai il corso”, ma pretende che la formazione sia comprensibile, verificata e realmente assimilata. Da qui derivano test di apprendimento, verifiche finali, registri presenze, tracciabilità FAD e controlli sulle percentuali di frequenza.

Dal punto di vista sanzionatorio, il quadro è tutt’altro che soft: la mancata formazione comporta sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro e i dirigenti. In caso di infortunio, la formazione carente diventa immediatamente un fattore aggravante in sede ispettiva e giudiziaria. In pratica, se la formazione non regge, cade tutto l’impianto difensivo dell’azienda.

Aggancio strategico al contesto attuale: l’art. 37 è oggi letto e applicato alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ha riordinato durata, modalità (aula, videoconferenza sincrona, FAD), aggiornamenti e requisiti dei soggetti formatori. Quindi non basta “aver fatto il corso”: conta quando, come, con chi e con quale coerenza rispetto al DVR.

In sintesi, in ottica business:
l’art. 37 non è burocrazia, è risk management puro. Una formazione fatta bene riduce infortuni, abbassa esposizione sanzionatoria, tutela il datore di lavoro e rende l’organizzazione più solida davanti a SPRESAL, INL e magistratura. Una formazione fatta male è solo carta… e la carta, in tribunale, pesa pochissimo.

Dal 24 maggio 2025: prima la formazione, poi il lavoroNel nuovo scenario normativo la formazione sulla sicurezza non è p...
09/01/2026

Dal 24 maggio 2025: prima la formazione, poi il lavoro

Nel nuovo scenario normativo la formazione sulla sicurezza non è più un adempimento da rincorrere, ma un prerequisito operativo.
Tradotto in linguaggio aziendale: senza formazione il lavoratore non parte. Fine delle deroghe, fine dei 60 giorni “di comodo”, fine delle interpretazioni elastiche.

Oggi la formazione è:
una chiave di accesso alla produzione,
una tutela immediata per il datore di lavoro,
un acceleratore dell’onboarding, non un rallentatore.

Perché conviene:
Guardiamola dal lato costi/benefici, non dal lato obblighi:
Meno rischi legali → meno esposizione penale e amministrativa
Zero fermi attività → in caso di controllo sei già coperto
Inserimento rapido del personale → formato = subito operativo
Immagine aziendale solida → clienti, appalti e committenti guardano anche questo
La formazione fatta prima costa meno della formazione fatta male o in ritardo.

Il nuovo standard di mercato
Le aziende strutturate stanno già andando in questa direzione:
formazione pre-assuntiva o immediata;
pacchetti “assunzione + formazione”;
documentazione pronta, tracciabile e difendibile.

Chi non si adegua resta indietro.
Chi si adegua lavora meglio, più sereno e senza sorprese.
La sicurezza non è più un obbligo da subire.
È la condizione necessaria per far partire il lavoro.

Dal 24 maggio 2025 il mercato è questo:
chi forma prima, lavora.
Chi non forma, si ferma.

24/12/2025
Art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro1. Inquadramento normativo...
17/12/2025

Art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro

1. Inquadramento normativo
L’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al Datore di Lavoro, in presenza di specifiche condizioni, di svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in alternativa alla nomina di un RSPP interno o esterno.
Si tratta di una facoltà prevista dalla norma, non di un obbligo, e la sua applicazione è subordinata:
alla tipologia di attività svolta;
al numero di lavoratori;
al livello di rischio dell’azienda;
al completo adempimento degli obblighi formativi e di aggiornamento.

La disciplina dell’art. 34 va letta in modo coordinato con:
art. 31 (organizzazione del SPP);
art. 17 (obblighi non delegabili del Datore di Lavoro);
Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di formazione.

2. Ambito di applicazione
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo nei casi espressamente ammessi dalla normativa, generalmente riferiti a:
aziende di piccole dimensioni;
settori a rischio basso o medio;
contesti organizzativi non complessi.
Per attività ad alto rischio, strutture articolate o realtà con specifiche criticità, la normativa non consente l’autogestione del ruolo RSPP.

3. Obblighi formativi
La scelta di svolgere direttamente i compiti di RSPP è valida esclusivamente se il Datore di Lavoro:
frequenta il corso di formazione specifico per Datore di Lavoro RSPP, conforme agli Accordi Stato-Regioni;
completa l’aggiornamento periodico obbligatorio nei termini previsti.
L’assenza di formazione o l’aggiornamento scaduto invalidano di fatto la possibilità di svolgere il ruolo, con conseguente non conformità in caso di verifica ispettiva.

4. Effetti organizzativi e responsabilità
Lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP non riduce né modifica gli obblighi generali del Datore di Lavoro, che restano integralmente in capo allo stesso, tra cui:
valutazione di tutti i rischi e redazione/aggiornamento del DVR;
individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
gestione della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
organizzazione delle emergenze;
coordinamento con Medico Competente e RLS, ove previsti.

Dal punto di vista della responsabilità, il Datore di Lavoro:
assume direttamente anche il profilo tecnico-prevenzionale;
risponde in prima persona delle scelte metodologiche e delle misure adottate;
non può invocare carenze consulenziali esterne come esimente.

5. Valutazione consulenziale
Dal punto di vista operativo, la soluzione ex art. 34:
può rappresentare una semplificazione organizzativa;
è sostenibile solo se il Datore di Lavoro dispone di tempo, competenze e metodo;
comporta un livello di esposizione maggiore in termini di responsabilità.

Per tali ragioni, prima di optare per questa modalità, è fortemente consigliata una valutazione tecnica preventiva, al fine di verificare la reale coerenza tra assetto aziendale, rischi presenti e capacità gestionale del Datore di Lavoro.

Cosa dice davvero questa sentenza (oltre il titolo)Il Tribunale non sta facendo filosofia del diritto: sta dicendo che i...
12/12/2025

Cosa dice davvero questa sentenza (oltre il titolo)

Il Tribunale non sta facendo filosofia del diritto: sta dicendo che il DVR non può essere un documento “copy-paste”. Deve essere:
• specifico, non astratto
• contestualizzato, non teorico
• partecipato, non calato dall’alto
In pratica: se il lavoro è dinamico, su strada, sotto pressione algoritmica e con rischio meteo/traffico/aggressioni, il DVR deve fotografare quella realtà, non una versione sterilizzata.

Errore strategico
Il problema non è “manca un paragrafo”, ma il modello di gestione del rischio:
• DVR generico = falsa compliance
• Nessuna consultazione RLST = vizio procedurale grave
• Rischi stradali, climatici e organizzativi trattati a livello “marketing” = non accettabile
Il giudice, di fatto, dice: la sicurezza non è una FAQ sull’app.

Impatto concreto per aziende e consulenti
Questa sentenza crea precedente operativo, non solo giuridico.
Da oggi in poi:
• Chi usa lavoratori atipici, piattaforme, esterni, collaboratori deve trattarli come lavoratori esposti a rischio, non come “utenti evoluti”.
• Il DVR deve includere:
• rischio stradale reale (incidenti, traffico, visibilità, manutenzione mezzi)
• rischio meteo-climatico (caldo estremo, pioggia, vento)
• rischio organizzativo/algoritmico (tempi di consegna, stress, penalizzazioni)
• rischio aggressioni e rapine
• La consultazione RLS/RLST non è un optional: è condizione di validità.

In poche parole
• DVR generico = alto rischio sanzionatorio
• Mancata consultazione = rischio di blocco operativo
• Nessuna formazione specifica = responsabilità diretta del datore/committente
• Nessuna procedura di sospensione attività = negligenza organizzativa

Perché questa sentenza è “game changer”
Perché rompe una narrativa pericolosa:
👉 “Se non sono dipendenti, non sono un problema mio”

Il Tribunale ribalta il tavolo e dice:
Se organizzi il lavoro, organizzi anche il rischio.
Se organizzi il rischio, ne rispondi.

Questo vale per rider, corrieri, manutentori esterni, formatori itineranti, consulenti on site, e sì… anche per enti di formazione e aziende multisede.

Questa non è una sentenza contro Glovo.
È una sentenza contro i DVR finti, quelli fatti per “stare a posto”.
Chi fa sicurezza sul serio è avvantaggiato.
Chi fa carta per difendersi dopo, è fuori mercato.

La notizia su LiveSicilia.it

CIRCOLARE INFORMATIVA – PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY N. 571/2025📅 Data: 5 novembre 2025🏢 Oggetto: L’attestato di formaz...
05/11/2025

CIRCOLARE INFORMATIVA – PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY N. 571/2025
📅 Data: 5 novembre 2025
🏢 Oggetto: L’attestato di formazione appartiene al lavoratore – Chiarimenti del Garante Privacy (Provv. n. 571/2025)
Il Garante ha chiarito che:
“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”

📌 Principi fondamentali
• L’attestato di formazione è un documento personale del lavoratore, non aziendale.
• Il datore di lavoro è il soggetto tenuto a consegnare l’attestato al lavoratore al termine del percorso formativo.
• L’ente erogatore della formazione (organismo formatore accreditato) rilascia l’attestato al datore di lavoro committente, che ne diviene custode amministrativo per fini di vigilanza, ma non è tenuto né autorizzato a rilasciare copie dirette ai singoli lavoratori.
• Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la possibilità di ottenere copia o originale in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del rapporto.
Negare la consegna o trattenere l’attestato può configurare violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e inadempimento contrattuale.
🛠️ Indicazioni operative per le aziende
Per adeguarsi al Provvedimento:
1. Consegnare al lavoratore l’attestato di formazione al termine del corso, contro firma di ricevuta.
2. Conservare una copia nel fascicolo formativo aziendale.
3. Rilasciare copia conforme su richiesta del lavoratore.
4. Non richiedere all’ente formatore la duplicazione o consegna diretta degli attestati ai dipendenti.
Questo chiarimento, in linea con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, ribadisce la centralità della persona nel sistema della prevenzione aziendale e rafforza la trasparenza nella gestione dei dati formativi.
Per consultare il testo ufficiale del Provvedimento:
🔗

'); newWin.document.close(); newWin.addEventListener("load", function(){ // .... this.focus(); this.print(); this.close(); }); //newWin.print(); //newWin.close(); //newWin.document.close(); //setTimeout(function(){newWin.close();},10); }

Indirizzo

Via Francesco Musotto 7/9/11
Palermo
90145

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Telefono

+390917476154

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Asifop formazione & servizi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta Lo Studio

Invia un messaggio a Asifop formazione & servizi:

Condividi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

UN MONDO DI SERVIZI DEDICATI ALLA TUA AZIENDA

Siamo un’azienda dinamica e flessibile, dotata di risorse di eccellenza che assicurano quella piena collaborazione che consente alle aziende di adeguarsi ai continui mutamenti della legislazione, mettendo a disposizione il nostro sostegno specialistico.