19/01/2026
Parliamo di art. 37 del D.Lgs. 81/2008, quello che in azienda è il cuore pulsante della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È la norma che mette a terra il principio base: la sicurezza non si improvvisa, si costruisce con formazione strutturata, tracciabile e aggiornata.
L’articolo 37 stabilisce che datore di lavoro e dirigenti hanno l’obbligo di garantire a lavoratori, preposti e dirigenti una formazione adeguata, sufficiente e specifica rispetto ai rischi reali dell’attività svolta. Tradotto in gergo operativo: niente corsi “copia-incolla”, niente attestati standardizzati scollegati dal DVR, niente scorciatoie.
La formazione deve avvenire:
all’assunzione, quindi prima che il lavoratore inizi davvero a esporsi ai rischi;
in caso di cambio mansione o introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o processi;
quando emergono nuovi rischi o muta l’organizzazione del lavoro;
periodicamente, con aggiornamenti definiti dagli Accordi Stato-Regioni.
Altro punto chiave: la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore. Qui il legislatore è molto chiaro: la sicurezza è un investimento aziendale, non un costo da scaricare sul personale.
Sul piano dei contenuti, l’art. 37 distingue nettamente i livelli:
Formazione dei lavoratori: concetti generali di prevenzione, diritti e doveri, figure della sicurezza, più la parte specifica sui rischi dell’attività (basso, medio, alto).
Formazione dei preposti: rafforzata, con focus su vigilanza, controllo operativo, gestione delle non conformità e obblighi dell’art. 19.
Formazione dei dirigenti: orientata a organizzazione, gestione, deleghe di funzione e responsabilità.
Formazione del datore di lavoro, quando svolge direttamente i compiti di RSPP, secondo quanto previsto dagli Accordi.
Elemento spesso sottovalutato ma strategico: l’efficacia della formazione. L’art. 37 non si limita a dire “fai il corso”, ma pretende che la formazione sia comprensibile, verificata e realmente assimilata. Da qui derivano test di apprendimento, verifiche finali, registri presenze, tracciabilità FAD e controlli sulle percentuali di frequenza.
Dal punto di vista sanzionatorio, il quadro è tutt’altro che soft: la mancata formazione comporta sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro e i dirigenti. In caso di infortunio, la formazione carente diventa immediatamente un fattore aggravante in sede ispettiva e giudiziaria. In pratica, se la formazione non regge, cade tutto l’impianto difensivo dell’azienda.
Aggancio strategico al contesto attuale: l’art. 37 è oggi letto e applicato alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ha riordinato durata, modalità (aula, videoconferenza sincrona, FAD), aggiornamenti e requisiti dei soggetti formatori. Quindi non basta “aver fatto il corso”: conta quando, come, con chi e con quale coerenza rispetto al DVR.
In sintesi, in ottica business:
l’art. 37 non è burocrazia, è risk management puro. Una formazione fatta bene riduce infortuni, abbassa esposizione sanzionatoria, tutela il datore di lavoro e rende l’organizzazione più solida davanti a SPRESAL, INL e magistratura. Una formazione fatta male è solo carta… e la carta, in tribunale, pesa pochissimo.