08/02/2026
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge Regionale 7 febbraio 2017, n.1: Disciplina degli interventi regionali in materia
di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Legge del 29 maggio 2017, n.71: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)
(GU Serie Generale n.127 del 03.06.2017), in attuazione dal 18 giugno 2017.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E PRECISAZIONI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO
Riferimenti legislativi
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:
🔺 dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
🔺dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
🔺dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni
cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
🔺dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
🔺dalla direttiva MIUR n.1455/06;
🔺dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di corresponsabilità”
🔺dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
🔺dagli artt.581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
🔺dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;
🔺- dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno de cyberbullismo”
Precisazioni:
Il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017 n.71: "qualunque forma di pressione aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione
di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la
loro messa in ridicolo".
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme
di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.
Rientrano esemplificativamente nel Cyberbullismo:
- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la
- vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di
discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017
La legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è nata per tutelare il diritto delle nuove generazioni di navigare in rete in modo sicuro, positivo e libero. Ma non solo: prevede linee di orientamento per contrastare il cyberbullismo all’interno delle scuole. È una legge pensata sia per i colpevoli, che per le vittime.
Oggi però, le linee guida delineate da quella legge del 2017 risultavano insufficienti. Per questo, il governo ha deciso di integrare la legge introducendo innovazioni attraverso la nuova legge 70/24. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024, descritta come “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, questa legge estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato.
Come agisce la legge 70/24?
Cita il primo punto: “La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”.
Ma come si manifesta il bullismo?
Il comma 1-bis definisce il bullismo come “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.
In parole povere, sono quegli atti violenti sia a livello fisico che psicologico che attaccano la vittima in maniera ripetuta, provocando, nella vittima, ansia e stress derivati. Questi atteggiamenti devono essere repressi per garantire equità e giustizia, oltre che una buona condotta (e crescita) delle nuove generazioni.
Il Cyberbullismo può diventare reato: quando succede?
Cyberbullismo può assumere forma di reato quando si configura come:
Ingiuria
Diffamazione
Calunnia
Furto d’identità
Molestia
Atti di violenza verbale e fisica
Infine, cosa succede a bulli e cyberbulli?
Come vengono punite queste azioni e chi viene punito? Se chi commette reato ha un’età inferiore ai 14 anni, a risponderne saranno i genitori.
Se però chi adotta questi comportamenti supera i 14 anni di età, è bene sapere che con l’avvento della nuova legge bullismo e cyberbullismo diventano veri e propri reati a sé stanti, punibili penalmente con pena detentiva (da 1 a 7 anni) per chiunque minaccia o molesta un’altra persona di qualunque sesso e razza, con condotte reiterate e mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori e diffamatori nei suoi confronti. Ma non finisce qui: se questi atti avvengono per mezzo di una o più persone con testimoni al seguito, la legge punisce con la reclusione anche chi è testimone di tali atti e non interviene o denuncia (con detenzione dai 6 mesi ai 3 anni).
Per contrastare il bullismo e il cyberbullismo bisogna essere uniti
Queste lotte contro forme di violenza (anche verbale) di bullismo e cyberbullismo non si possono combattere da soli: è importante restare uniti e fare fronte agli episodi affidandosi alla legge.