09/04/2025
🛑DPR Articolo 2 - Denuncia della causa di morte nei casi di cui al comma 5 dell'art. 1
Testo normativo:
"Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma
5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45."
Spiegazione operativa:
Questo articolo entra nel cuore della gestione delle morti "non chiare", ossia quelle in cui il medico non è in grado di certificare subito la causa di decesso.
In questi casi, che rientrano nel comma 5 dell'articolo 1, il medico è tenuto a richiedere un'autopsia per riscontro diagnostico, oppure, qualora sussistano sospetti di reato, interviene l'autorità giudiziaria con un'autopsia disposta dalla Procura.
Da qui la distinzione fondamentale:
Art. 39 → regola il riscontro diagnostico, effettuato per
motivi clinici o epidemiologici.
Art. 45 → regola l'autopsia giudiziaria, ordinata dal
magistrato in caso di morte sospetta o violenta.
Commento :
L'articolo 2 non vive da solo: è un collegamento operativo tra l'articolo 1 e gli articoli 39 e 45.
• L'art. 1, comma 5 descrive quando nasce il dubbio
diagnostico e impone al medico di attivarsi.
• L'art. 2 stabilisce quali procedure seguire per la denuncia della causa di morte, richiamando direttamente due
articoli chiave:
• il 39 per le autopsie cliniche (sanitarie),
• il 45 per le autopsie giudiziarie.
Per l'impresa funebre, questo si traduce in un punto fermo: nessuna azione (trasporto, composizione, denuncia) può iniziare finché la causa di morte non è ufficialmente accertata e la salma non è "liberata" da eventuali vincoli sanitari o giudiziari.
V Conoscere queste connessioni è essenziale per lavorare nel rispetto della norma, con precisione e responsabilità.
La professionalità di un impresario funebre si misura anche dalla sua capacità di attendere e rispettare i tempi delle autorità competenti.