Nik Funeral Manager

Nik Funeral Manager funeral regulations consultant specialized in international funeral transport

03/11/2025
11/10/2025

Pensiero personale e senza riferimenti a nessuno.

Negli ultimi tempi si parla molto di innovazione nel settore funebre, spesso in termini entusiastici e quasi salvifici. Si promettono rivoluzioni digitali, servizi commemorativi virtuali, QR code da applicare ai monumenti, spazi online dedicati ai defunti. Tutto molto suggestivo, ma dietro a certi discorsi si nasconde spesso una visione più commerciale che realmente utile per le famiglie o per le imprese del settore.
La digitalizzazione non è, di per sé, un male. Può essere un supporto importante se usata con intelligenza e misura. Tuttavia, si sta diffondendo la tendenza a presentare strumenti elementari come grandi innovazioni, spacciando per progresso ciò che in realtà chiunque può realizzare in autonomia e gratuitamente. Un QR code, ad esempio, si genera in pochi secondi con servizi gratuiti online; un memoriale digitale si può creare con una pagina web o un profilo social dedicato, senza costi né intermediari. Eppure c’è chi li propone come funzioni esclusive, costruendo attorno a queste banalità un linguaggio patinato e modernista.
La verità è che il valore di un servizio funebre non si misura con la quantità di tecnologie integrate, ma con la qualità umana di chi lo offre. La vera innovazione, nel nostro mestiere, non consiste nel moltiplicare strumenti digitali, ma nel riuscire a usare ogni mezzo per rendere il servizio più empatico, più trasparente, più vicino alle persone. La tecnologia deve essere un mezzo, non un fine.
Chi opera davvero nel campo sa bene che la morte non è un mercato come gli altri. È un ambito in cui la fiducia, la presenza e il rispetto contano più di qualsiasi effetto scenico o trovata tecnologica. Pensare che un codice o un link possano sostituire la competenza, la voce o la guida di un professionista è un errore di prospettiva. Il dolore non si gestisce con una piattaforma, ma con l’esperienza e la sensibilità di chi accompagna.
Serve quindi un approccio realistico. Innovare non significa aderire a ogni novità che viene proposta, ma saper scegliere ciò che realmente migliora il servizio e scartare ciò che serve solo a far apparire “moderni”. Prima di adottare una nuova soluzione, ogni imprenditore del settore dovrebbe chiedersi: porta valore concreto alle famiglie? È economicamente sostenibile? Migliora davvero il modo in cui il lutto viene vissuto e accompagnato?
Il futuro delle onoranze funebri non passerà da slogan o da servizi digitali di facciata. Si costruirà, come sempre, sulla professionalità, sulla credibilità e sul rispetto. Perché nel nostro lavoro, a differenza di tanti altri, la vera modernità è restare umani.

Nik

11/10/2025

Art. 24 DPR 285/1990 – Trasporto di cadaveri per malattie infettiveL’autorizzazione al trasporto può essere rilasciata s...
05/10/2025

Art. 24 DPR 285/1990 – Trasporto di cadaveri per malattie infettive
L’autorizzazione al trasporto può essere rilasciata solo dopo l’accertamento che il feretro sia stato preparato in duplice cassa e secondo le prescrizioni sanitarie previste.
Le stesse regole valgono anche per i trasporti internazionali.

💬 Commento di Nik: Un articolo tecnico, ma fondamentale: tutela la salute pubblica e garantisce sicurezza nelle operazioni più delicate.
Come sempre, il testo è riportato nella sua forma originale; gli aggiornamenti saranno approfonditi nella nuova rubrica in arrivo.

Riprendo l’articolo pubblicato da TGFuneral24.it, commentando con il mio parere personale il fatto in questione.“La vice...
30/09/2025

Riprendo l’articolo pubblicato da TGFuneral24.it, commentando con il mio parere personale il fatto in questione.

“La vicenda di Cecina riporta al centro un tema cruciale: l’affitto di locali cimiteriali a imprese funebri.
Una scelta che, al di là delle opinioni, collide con la normativa vigente.
Il D.P.R. 285/1990, all’art. 90, sancisce chiaramente che nei cimiteri possono svolgersi soltanto le funzioni istituzionali di polizia mortuaria. Qualsiasi attività commerciale estranea alla gestione del sepolcreto è, dunque, vietata.
Concedere spazi a operatori funebri significa creare una pericolosa commistione tra pubblico e privato, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione e con l’art. 115 del T.U.L.P.S., che regolamenta le autorizzazioni alle imprese funebri nel rispetto della concorrenza.
La giurisprudenza lo ha più volte ribadito: il servizio funebre deve rimanere esterno al cimitero, per garantire equità tra imprese e tutelare le famiglie da indebite pressioni in un momento di fragilità.
Parlare di “rischio di posizione dominante” non è allarmismo: è il risultato inevitabile dell’inosservanza delle regole.
Il cimitero deve restare luogo di memoria e raccoglimento, non di mercato.

Come professionisti del settore, ribadiamo che la dignità del comparto passa dal rispetto delle norme e dalla netta separazione dei ruoli.”

Nicholas Cavalca

FEDERCOFIT
Feniof Federazione Nazionale

Queste regole, scritte nel 1990, hanno posto le basi del sistema funebre italiano. Con il tempo, però, i Comuni e le Reg...
29/09/2025

Queste regole, scritte nel 1990, hanno posto le basi del sistema funebre italiano. Con il tempo, però, i Comuni e le Regioni hanno aggiornato molte disposizioni per adattarle alle esigenze moderne.

26/09/2025

Il valore di un ultimo gesto per chi ci ha donato fedeltà assoluta.

Onoranze Funebri Nicholas Cavalca è la prima e unica impresa di Parma e provincia ad offrire un servizio esclusivo e senza eguali:
la cremazione dei cavalli, realizzata in collaborazione con l’eccellenza nazionale di Onoranze Funebri La Gardesana.( )

Un servizio completo e riservato, che prevede:
• recupero dell’animale h24, con mezzi speciali e autorizzati;
• la gestione di ogni fase con la massima competenza e rispetto;
• la consegna a domicilio delle ceneri, in un’urna dedicata e di pregio.

"Un ultimo atto d’amore, degno degli amici più fedeli"

I cadaveri devono essere trasportati con carri chiusi, costruiti secondo regole ministeriali.- È vietato utilizzare i ca...
24/09/2025

I cadaveri devono essere trasportati con carri chiusi, costruiti secondo regole ministeriali.

- È vietato utilizzare i carri funebri per scopi diversi da quelli autorizzati.

Questo articolo è riportato nella sua versione originaria, ma negli anni i requisiti tecnici dei carri sono stati aggiornati: oggi i mezzi devono rispettare standard molto più severi di sicurezza e igiene.

Come sempre vi porto il testo originale del DPR. Ma ciò che leggerete è solo l’inizio: presto partirà una nuova rubrica in cui vi svelerò gli aggiornamenti, le modifiche e gli aspetti meno conosciuti che hanno cambiato davvero queste norme.

Art. 19 DPR 285/1990 – Trasporto dei cadaveriIl trasporto dal luogo del decesso al cimitero è a carico del Comune, salvo...
22/09/2025

Art. 19 DPR 285/1990 – Trasporto dei cadaveri
Il trasporto dal luogo del decesso al cimitero è a carico del Comune, salvo richiesta di mezzi speciali da parte dei familiari. Nei casi di trasferimento in altro Comune o all’estero, possono essere previsti diritti fissi da parte dei Comuni coinvolti.
👉 È importante conoscere cosa spetta di diritto e cosa invece comporta un costo aggiuntivo.

💬 Commento di Nik: Questo articolo è riportato nella sua versione originale, ma molte disposizioni sono state nel tempo superate e modificate da norme comunali e regionali. Oggi le metodologie operative sono molto diverse rispetto a quelle previste nel 1990.

L'articolo 18 regola il trasporto delle salme affette da malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività.• Qu...
03/09/2025

L'articolo 18 regola il trasporto delle salme affette da malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività.
• Quando il decesso è causato da una malattia compresa negli elenchi del Ministero della Salute, la salma, dopo il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con i propri indumenti e avvolta in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
> È consentito rendere le estreme onoranze, ma solo nel rispetto delle prescrizioni dell'ASL, che può vietarle in caso di emergenza epidemiologica.
> Se la salma è radioattiva, l'unità sanitaria locale stabilisce le modalità di trasporto, trattamento e seppellimento, con l'obiettivo di evitare qualsiasi contaminazione ambientale.
Questo articolo è uno snodo delicato tra diritto alla commemorazione e tutela della salute pubblica.
Molti operatori, per ignoranza o sottovalutazione, dimenticano che le regole cambiano radicalmente in presenza di patologie a rischio o esposizione radiologica.
& Conoscere e applicare l'articolo 18 non è solo un obbligo normativo, ma una forma di rispetto collettivo: verso i vivi, verso i defunti, e verso l'ambiente.
"Conoscere la normativa è il primo atto di rispetto verso chi si affida a noi"












TRASPORTARE LA SALMA PRIMA DELLE 24ORE È LEGITTIMO?Articolo 17 del DPR 285/1990Rubrica  Il periodo minimo di osservazion...
01/09/2025

TRASPORTARE LA SALMA PRIMA DELLE 24
ORE È LEGITTIMO?
Articolo 17 del DPR 285/1990
Rubrica

Il periodo minimo di osservazione serve a garantire che ogni eventuale manifestazione di vita possa essere rilevata.
Ma se la salma deve essere trasferita prima delle 24 ore, cosa prevede la legge?

Il DPR 285/1990 stabilisce che il trasporto è possibile, ma solo a condizione che non venga ostacolata la possibilità di rilevare
segni vitali.
In pratica?

Non si possono utilizzare cofani chiusi né adottare accorgimenti che impediscano il passaggio dell'aria o ostruiscano le vie aeree.
( Verranno trattati in seguito i vari documenti che servono per poter procedere con questo trasporto)
Questo è uno degli articoli più delicati della normativa funeraria, anche per via delle differenze semantiche tra "salma" e "ca****re" introdotte da alcune Regioni, e per le variazioni locali nelle disposizioni.
Questa rubrica spiega il DPR nazionale. Le eventuali differenze regionali verranno trattate più avanti con contenuti dedicati.

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"Conoscere la norma è il primo atto di rispetto verso chi si affida a noi."



****re

DPR 285/1990 – Art. 16Trasporto delle salmeL’articolo 16 stabilisce che il trasporto della salma, salvo regolamenti comu...
29/08/2025

DPR 285/1990 – Art. 16
Trasporto delle salme

L’articolo 16 stabilisce che il trasporto della salma, salvo regolamenti comunali specifici, possa essere:
• a pagamento, quando si richiedono servizi particolari con tariffa fissata dal Comune;
• a carico del Comune, in tutti gli altri casi.
In ogni circostanza il servizio deve comunque garantire decoro e dignità.

Il secondo comma assegna all’ASL il compito di controllare e vigilare sul trasporto, riferendo ogni anno al Sindaco e proponendo eventuali provvedimenti.

Questa norma, pur importante, è in parte superata: il trasporto funebre non è più regolato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Ogni Regione, e spesso ogni Comune, ha introdotto regole e modalità proprie, rendendo il quadro normativo un vero labirinto legislativo.

Per questo è fondamentale distinguere tra ciò che il DPR stabilisce e ciò che le norme locali prevedono: conoscere l’articolo è la base, ma interpretarlo alla luce delle modifiche e delle differenze territoriali è ciò che fa davvero la differenza.

Indirizzo

Parma
43123

Sito Web

http://kalume.altervista.org/NormativaFunebre/NORMATIVASEMPLIFICATA.pdf

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