
24/09/2021
⚠️⚠️⚠️ Ai sensi del DL 127-2021 pubblicato sulla GU del 21.09.2021, si rende noto che:
🟢 dal 15.10.2021 fino al 31.12.2021 a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, è fatto obbligo ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta (quindi anche per i lavori “in trasferta”) di possedere ed esibire, su richiesta del datore di lavoro o di un suo preposto, la Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass”
🟢 i lavoratori sprovvisti di tale certificazione al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
🟢 per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne altri compensi ne emolumenti;
🟢 per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta);
🟢 Sanzioni, da euro 600 ad euro 1.500: per l’azienda in caso di mancati controlli e per il lavoratore in caso di accesso al luogo di lavoro sprovvisto di Green Pass;
🟢 come ottenere il Green Pass:
- immediatamente dopo la prima o seconda dose del vaccino;
- con il certificato di guarigione (validità 12 mesi);
- tampone molecolare (validità 72 ore);
- tampone antigienico (validità 48 ore).