04/06/2025
Astenersi dal voto รจ una scelta legittima, cosรฌ come lo รจ lโinvito pubblico a farlo. La libertร di esprimere il proprio pensiero, garantita dallโart. 21 della Costituzione, copre anche la propaganda astensionista. Tuttavia, questa libertร incontra un limite preciso nellโ๐๐ซ๐ญ. ๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง๐ข๐๐จ ๐๐ฅ๐๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐๐ฅ๐ (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361), che punisce chi, ๐๐๐ฎ๐ฌ๐๐ง๐๐จ ๐๐๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐จ ๐ซ๐ฎ๐จ๐ฅ๐จ ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐จ, induce altri allโastensione โ ad esempio con minacce, pressioni indebite o atti amministrativi che ostacolano il voto.
La norma non vieta di esprimere pubblicamente unโopinione contraria al referendum, neppure ai titolari di cariche istituzionali. Un ministro, un sindaco o persino un presidente del Senato puรฒ dichiarare di non voler votare e auspicare il fallimento del quorum: si tratta di una posizione politica, non di un abuso.
Tuttavia, resta un problema di ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฬ ๐๐๐ฆ๐จ๐๐ซ๐๐ญ๐ข๐๐. Come osservava il costituzionalista Gaetano Silvestri, pur essendo lecito invitare allโastensione, farlo da parte di chi ricopre ruoli istituzionali puรฒ essere considerato una ๐ฌ๐๐จ๐ซ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐๐ณ๐ณ๐, perchรฉ mina la funzionalitร del referendum, uno strumento di democrazia diretta.
In un Paese segnato da ๐๐ซ๐๐ฌ๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ข๐ฌ๐๐๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ฅ๐๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐๐ฅ๐, รจ lecito chiedersi se le istituzioni non dovrebbero invece impegnarsi a ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐๐ง๐๐ซ๐ ๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐๐๐ข๐ฉ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐, piuttosto che alimentare lโindifferenza. Anche se il โnon votoโ รจ legittimo, la democrazia si realizza pienamente nel confronto, non nellโelusione.
Silvio Albanese