Genitori Separati - Associazione Ladudes Family onlus

Genitori Separati - Associazione Ladudes Family onlus L'associazione LaDUDeS Family onlus sostiene uomini e donne nella separazione e nel divorzio siano e

27/03/2026

La Cassazione ha ribadito di recente che nei giudizi sull’assegno divorzile, ciascuna parte ha il dovere di rappresentare integralmente la propria situazione economica.

Quando emergono dubbi concreti sulla reale consistenza dei redditi o del patrimonio, si rendono necessari accertamenti patrimoniali, finalizzati a ricostruire la situazione effettiva.

Se quegli elementi ci sono, il giudice non può ignorarli nel decidere.

Singolare si sia dovuto arrivare in cassazione
15/03/2026

Singolare si sia dovuto arrivare in cassazione

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞

Due 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢 iniziano ad arredare quella che sarebbe dovuta diventare la loro casa coniugale. Lei versa il denaro, lui provvede agli acquisti. 𝐈𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐚. Lui trattiene i mobili, promette di 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞 ricevute.
Poi cambia idea.

𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨

La 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 vincola chi l’ha fatta (art. 1988 c.c.), indipendentemente dal titolo sottostante. E anche a prescindere dalla promessa, le somme vanno restituite per 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (art. 2041 c.c.): nessuno può trattenere un beneficio economico derivante da un progetto di vita comune che non si è realizzato.

Una promessa di restituzione tra privati, anche informale, sposta l’onere della prova su chi ha ricevuto i soldi. Non serve il notaio.

𝐌𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞? 🤔

01/02/2026

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane con il più alto tasso di divorzi: quarta nel Paese, precede Lombardia e Veneto.

24/01/2026

È possibile che il coniuge proprietario venda a terzi l’immobile già assegnato all’ex partner a seguito di separazione o divorzio.
Tuttavia, 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢.

🔹 𝟏. 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞
Il provvedimento di assegnazione non attribuisce un diritto reale, ma un 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, funzionale esclusivamente alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

🔹 𝟐. 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢
Il coniuge proprietario può alienare l’immobile anche dopo l’assegnazione.
La compravendita è 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐞𝐝 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞 e trasferisce la proprietà al terzo acquirente.

🔹 𝟑. 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞
Se il provvedimento di assegnazione è 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚, esso è opponibile al terzo, che 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 finché permangono i presupposti dell’assegnazione (convivenza con figli minori o non autosufficienti).

🔹 𝟒. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞
👉 L’acquirente diventa proprietario, ma acquista un immobile già occupato.
👉 L’assegnatario conserva il diritto di abitazione fino alla cessazione delle condizioni stabilite dal giudice.

🔹 𝟓. 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
In assenza di trascrizione anteriore alla vendita, l’assegnazione non è opponibile al terzo acquirente in buona fede: l’assegnatario può essere tenuto al rilascio dell’immobile, nei limiti temporali previsti dalla legge.

✍️ 𝐈𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐢
La vendita della casa familiare assegnata è possibile.
Ma la trascrizione dell’assegnazione è decisiva: tutela l’ex coniuge affidatario e, soprattutto, i figli. Senza di essa, può prevalere l’acquirente.

01/01/2026

📢 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢: 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞

Con la sentenza n. 11885 del 20 agosto 2025, il Tribunale di Roma ha deciso che:

Se il 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞𝐧𝐧𝐞 è 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞, il mantenimento non è più dovuto, e 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞.

Sembra, pertanto, essere al tramonto il mito dell’irripetibilità automatica degli assegni di mantenimento già versati.

Se il presupposto del mantenimento non esiste, il pagamento è 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨.

Il mantenimento non è una tutela permanente, ma una misura temporanea e funzionale.

Quando l’autosufficienza c’è, continuare a incassare non è solidarietà.
È una 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚.

In sintesi:
il Tribunale ha:
– dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
– escluso l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne autosufficiente dalla data della domanda;
– condannato il genitore convivente a restituire le somme indebitamente percepite;
– revocato l’assegnazione della casa coniugale;
– riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie.


30/12/2025

La madre è stata sottoposta a sospensione della responsabilità genitoriale per «instabilità psichica» e trasferita in un centro di igiene mentale

02/12/2025

Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 20426/2025) ha stabilito un principio che può interessare molte famiglie: se uno studente viene bocciato ma fa ricorso e ottiene una misura cautelare che gli permette di proseguire gli studi, poi nessun giudice può “cancellare” retroattivamente l’anno svolto, il diploma conseguito o l’iscrizione all’università. 

Nel caso preso in esame, lo studente — inizialmente non ammesso alla classe successiva — è stato riammesso temporaneamente grazie al provvedimento cautelare, ha portato a termine l’anno, superato gli esami e si è iscritto all’università. Quando il TAR ha deciso sul merito del ricorso, ha concluso che non aveva più alcun senso “riportarlo indietro”: il percorso di studio si era consolidato in un dato di fatto. 

In breve: fare ricorso conviene sempre — anche nel timore di perdere — perché, se si ottiene la sospensiva e si completa l’anno, si può beneficiare della continuità formativa che nessun giudice potrà poi disconoscere.

30/11/2025

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22/11/2025

📌 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢, 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨: 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐢 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢?

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale di due genitori che vivevano con tre figli piccoli in una casa senza utenze e in una roulotte nei boschi.

Il motivo fondante dell’ordinanza cautelare non è il “diritto allo studio”, come qualcuno ha superficialmente sostenuto, ma il 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 ex art. 2 Cost.: condizione minima per non compromettere lo sviluppo psichico ed educativo di un bambino.

Ed è qui che nasce il vero interrogativo.

𝐈 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢.
𝐍𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨.
Comunque hanno diritti propri, tra cui crescere, relazionarsi, formarsi in un ambiente che non li isoli dal mondo.

Allo stesso tempo, i genitori hanno un margine, ampio, di autodeterminazione nel modo di educare, scegliere lo stile di vita, persino nel vivere ai margini della società, se questa è la loro convinzione.

E allora la domanda è inevitabile:
Qual è la soglia di ciò che è lecito?
Chi stabilisce quando una scelta alternativa diventa una privazione?
𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐝𝐢𝐫𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐬𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞?

Notizia: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/21/via-i-figli-alla-famiglia-nel-bosco-leso-il-diritto-alle-relazioni._8bdea29f-64af-4450-ad48-1ba708cb9cb1.html

16/11/2025

𝐒𝐞𝐧𝐳𝐚 “𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞” 𝐜’𝐞̀ 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞: 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚

La commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento bipartisan approvato all'unanimità per la 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟔𝟎𝟗-𝐛𝐢𝐬 𝐜.𝐩., introducendo per la prima volta in modo esplicito il 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 come elemento costitutivo del reato di 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞.
L’Italia si allinea così alla Convenzione di Istanbul e agli standard già adottati in diversi Paesi europei.

𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨: 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜’𝐞̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨, 𝐞̀ 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞.

🔹 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚
Prima della riforma la violenza sessuale richiedeva la prova di violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità.
Ora, invece:
• non è più necessario dimostrare la costrizione;
• ora sarà 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨, 𝐞𝐬𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞.

Il 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 deve:
• essere espresso chiaramente;
• essere volontario e non condizionato;
• essere presente nel momento dell’atto;
• poter essere revocato in qualsiasi momento.

Un “sì” iniziale non copre l’intero rapporto: se viene revocato, proseguire equivale a commettere violenza sessuale.

🔹 Il nuovo testo dell’art. 609-bis c.p.
È punito con la 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝟔 𝐚 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐧𝐢 chi:
• compie atti sessuali senza consenso libero e attuale;
• o mediante violenza, minaccia o abuso di autorità;
• o approfittando dell’inferiorità fisica/psichica della vittima;
• o tramite inganno o sostituzione di persona.

Resta la possibilità della riduzione di pena nei casi di minore gravità.

Fonte: https://www.open.online/2025/11/12/violenza-sessuale-reato-consenso-libero-attuale-emendamento-pd-fdi/



07/11/2025

Una 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 di 54 anni di Molfetta è stata 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐚 a 𝐬𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 dal Tribunale di Trani per 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞.

Tra il 2019 e il 2020 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨, nonostante un’ordinanza del 2017 e una sentenza del 2020 che regolavano il diritto di visita.

Secondo la giudice Sara Pedone, la donna ha posto in essere un «𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨», accampando scuse poi smentite dal minore stesso, con l’effetto di privare il ragazzo, oggi quindicenne, di tempo e affetto paterno.

Fonte: https://www.molfettaviva.it/notizie/impedisce-al-padre-di-vedere-il-figlio-condannata-una-54enne-di-molfetta/

16/10/2025

La Corte d’Appello di Bari (sent. 2 settembre 2025) ha chiarito che 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐢𝐮𝐠𝐢 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢 tra i coniugi separati possono giustificare 𝐥’𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 a favore del coniuge economicamente più debole.

Il diritto al mantenimento si fonda sul principio di 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐜𝐨𝐧𝐢𝐮𝐠𝐚𝐥𝐞 e serve a garantire un livello di vita coerente con quello goduto durante il matrimonio, valutando le condizioni economiche, il contributo dato alla vita familiare e la durata del rapporto.

La 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐡𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨: chi la perde deve sostenere nuovi costi abitativi, chi la riottiene ne trae un vantaggio patrimoniale.

Nel caso deciso, il marito — liberatosi dal mutuo e dagli assegni per le figlie ormai autonome — disponeva di una maggiore capacità economica, sufficiente a giustificare un adeguamento in aumento dell’assegno per la ex moglie, anche in considerazione delle sue nuove esigenze abitative.

📚 Riferimento: Corte d’Appello di Bari, sent. 2 settembre 2025 – art. 156 c.c.

Indirizzo

Via Luigi De Paoli N. 19
Pordenone
33170

Orario di apertura

17:00 - 17:00

Telefono

+393474891307

Sito Web

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