
05/10/2025
Perché il medico non dovrebbe “prescrivere” OSTEOPATIA.
Negli ultimi anni si sente spesso parlare di collaborazione tra medici e osteopati.
Ma attenzione: quando un medico scrive in cartella o rilascia una vera e propria prescrizione, non può farlo a cuor leggero. Perché? Lo dicono chiaramente sia il Codice di Deontologia Medica sia il quadro giuridico vigente in Italia.
Quadro giuridico
Osteopatia: con il D.M. 10 giugno 2021 è stata formalmente inserita tra le professioni sanitarie (insieme alla chiropratica). Tuttavia, ad oggi (2025) la professione è solo riconosciuta ma non ancora pienamente attuata: mancano percorsi universitari conclusi e un albo professionale funzionante. L’attività consentita è limitata a disfunzioni somatiche non patologiche dell’apparato muscolo-scheletrico tramite tecniche manuali esterne e non invasive.
Professioni sanitarie già attuate: prevedono lauree abilitanti, iscrizione obbligatoria all’albo di riferimento, formazione universitaria definita e linee guida evidence-based che ne regolano la pratica clinica.
Cosa dice il Codice di Deontologia Medica
Art. 3: la diagnosi e la prescrizione terapeutica sono competenza esclusiva e non delegabile del medico.
Art. 6: ogni atto medico deve basarsi su appropriatezza e sulle conoscenze scientifiche disponibili.
Art. 13: la prescrizione deve fondarsi su evidenze scientifiche, efficacia e sicurezza.
Art. 15: il medico non deve sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente fondati e non può favorire l’esercizio di terzi non medici in attività riservate.
Art. 66–67: sì alla collaborazione tra professioni sanitarie, ma nel rispetto delle competenze. È vietato favorire o coprire l’esercizio abusivo.
Rischi per il medico che invia a osteopatia
- Responsabilità civile: il medico può essere ritenuto corresponsabile se l’indicazione “osteopatia” viene scritta in cartella e il paziente subisce un danno.
- Responsabilità penale: in caso di lesione colposa, un magistrato può valutare se l’invio abbia avuto un ruolo causale.
- Responsabilità disciplinare: l’Ordine può contestare violazioni deontologiche, perché la prescrizione non si basa su percorsi evidence-based pienamente attuati.
La situazione più sicura?
Non prescrivere formalmente l’osteopatia.
In cartella clinica deve risultare che il percorso terapeutico resta quello sanitario riconosciuto e già regolamentato (professioni sanitarie con formazione universitaria ed evidenze scientifiche consolidate).
Conclusione
L’osteopatia è riconosciuta ma non ancora pienamente attuata: il percorso universitario in osteopatia è stato attivato, ma non è ancora completato né ad oggi ha prodotto professionisti abilitati.
Il Codice deontologico impone al medico di proporre solo percorsi appropriati, sicuri ed evidence-based.
Per questo, un invio formale dal medico all’osteopata non è solo sconsigliato, ma può essere rischioso sul piano civile, penale e disciplinare. Gli approcci non sanitari possono essere solo menzionati come scelta autonoma del paziente, mai prescritti come alternativa ai percorsi delle professioni sanitarie già regolamentate.
E anche quando la disciplina sarà pienamente regolamentata, il suo inquadramento normativo la limiterà alle disfunzioni non patologiche: quindi mai una prescrizione per patologie, ma solo come eventuale scelta preventiva o complementare del paziente.
Dott. Giorgio Cuffaro pediatra