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18/10/2021

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15/10/2020

Nuove misure anti COVID-19 in vigore fino al 13 novembre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il DPCM 13 ottobre 2020 che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale, di cui al precedente DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 14 ottobre 2020 e restano efficaci fino al 13 novembre 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 549/2020), con il quale è stata disposta, nell'attesa dell'emanazione di un nuovo DPCM, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, la proroga della vigenza del DPCM del 7 settembre 2020 contenente misure straordinarie anti COVID-19 (cfr. Aggiornamento AP n. 489/2020) e l'ampliamento delle circostanze per le quali sussiste l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In data 13 ottobre 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Con il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 vengono disposte le misure straordinarie anti COVID-19 applicabili a decorrere dal 14 ottobre e fino al 13 novembre 2020, tra le quali si evidenziano:

misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;
obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito di ingresso in Italia dall'estero;
obblighi dei vettori e degli armatori;
disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera;
misure in materia di trasporto pubblico di linea;
disposizioni per la disabilità.
Le disposizioni del presente DPCM sostituiscono quelle del precedente DPCM 7 agosto 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 457/2020), come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 489/2020) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del decreto in esame.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
L'articolo 1 del DPCM in esame dispone le seguenti misure di contenimento:

l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. L'uso della mascherina è fortemente raccomandato anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, con la conseguenza che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

Sono altresì fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile;
la possibilità di utilizzare mascherine di comunità , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
l'obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
agli eventi e le competizioni sportive riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome;
lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con Decreto 13 ottobre 2020 del Ministro dello sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale;
per il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle Regioni e dalle Province autonome;
le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso restano comunque sospese.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;

le manifestazioni fieristiche ed i congressi sono consentite, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati da 1 a 7;
il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni del Decreto n. 507/1997 del Ministro per i beni culturali e ambientali, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio e al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall'Istituto superiore di sanità di cui all'allegato 21. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le isposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'allegato 18, e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22, che si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dai suddetti studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli artt. 259 e 260 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020. I periodi di assenza dai suddetti corsi di formazione, comunque connessi alla situazione epidemiologica in corso, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
In merito alle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, il DPCM 13 ottobre 2020 prevede le misure di seguito riportate.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato,

oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro,
che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino:

alle ore 24 con consumo al tavolo;
alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo.
Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Servizi alla persona

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Resta fermo lo svolgimento delle attività di seguito elencate inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 250/2020).

ATECO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

96.01

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

96.01.20

Altre lavanderie, tintorie

96.03.00

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Altre attività commerciali ammesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Settore trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico, viene previsto che

il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
Attività professionali

Le attività professionali sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda comunque:

che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Stabilimenti balneari

Sono altresì consentite le attività degli stabilimenti balneari, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Strutture ricettive

È consentito esercitare le attività delle strutture ricettive, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Il DPCM in esame prevede che tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dal predetto articolo 1, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (cfr. Aggiornamento AP n. 138/2020) e integrato con Accordo del 24 aprile 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 251/2020), nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 13 ottobre 2020, sull'intero territorio nazionale,

il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture devono provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute;
è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM in esame;
nei servizi educativi per l'infanzia (D.Lgs n. 65/2017), nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame;
i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, riportate nell'allegato 19 del DPCM in esame, anche presso gli esercizi commerciali;
nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, è incentivato il lavoro agile.

L'allegato 19 del DPCM in esame contiene, nel dettaglio, le seguenti misure igieniche:

lavarsi spesso le mani. A tale riguardo, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO
Ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 13 ottobre 2020, sono vietati

gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20,
l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché
gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1:
esigenze lavorative;
assoluta urgenza;
esigenze di salute;
esigenze di studio;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto;
ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto e ingresso per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una delle persone dei suddetti punti.
Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

persone di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g) del DPCM in esame, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;
equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL n. 33/2020.

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ESTERO
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia visti sopra, il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l'indicazione tale da consentire le verifiche, di:

Paesi e territori esteri di soggiorno o transito della persona nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:
indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 6, commi 6 e 7.
Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è obbligatorio presentare anche un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Preme ribadire che tutte le suddette persone che entrano in Italia, anche se asintomatiche, devono comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e a sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

SORVEGLIANZA SANITARIA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO E OBBLIGHI DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO A SEGUITO DI INGRESSO DALL'ESTERO

L'art. 6 del DPCM in esame introduce alcuni obblighi in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per le persone che facciano ingresso nel territorio nazionale da specifici Stati o territori indicati negli allegati al DPCM.

In particolare è disposto che le persone che nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a:

compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale. In deroga a quanto sopra, in caso di ingresso mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, con altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella suddetta dichiarazione, a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni;
a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).
Nelle suddette ipotesi, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tali soggetti sono obbligati a segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria.

Ad eccezione dei casi di insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le suddette modalità, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. Una volta ricevuta la predetta comunicazione, l'Autorità sanitaria la inoltrerà immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle predette comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le seguenti modalità:

contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti, per valutare in maniera adeguata il rischio di esposizione;
avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS;
in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'Istituto, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento e degli altri eventuali conviventi;
informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di mantenere:
lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
il divieto di contatti sociali;
il divieto di spostamenti e viaggi;
l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
l'operatore di sanità pubblica contatteràquotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, tutte le suddette previsioni dell'art. 6 non si applicano:

all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante;
ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
È inoltre previsto che, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, tutte le suddette previsioni dell'art. 6 non si applicano:

a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente a quanto sopra indicato;
a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020;
ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco;
agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico".

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ
L'articolo 10 del DPCM 13 ottobre 2020 dispone che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione (carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario) vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Indirizzo

Portoferraio

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 17:00
Martedì 08:00 - 17:00
Mercoledì 08:00 - 17:00
Giovedì 08:00 - 17:00
Venerdì 08:00 - 17:00

Telefono

3356698319

Sito Web

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