09/02/2026
❗COMUNICATO OPC A TUTELA DELLA PROFESSIONE
In relazione alle ultime notizie diffuse nella città di Reggio Calabria, nella quale una cittadina avrebbe utilizzato il titolo di Psicologa esercitando altresì l’attività, senza alcuna iscrizione al relativo Ordine professionale, si impongono i chiarimenti a seguire, soprattutto a fronte delle paradossali dichiarazioni pubblicate su varie testate.
In primis si evince palesemente già in una locandina promozionale di un recente evento reggino, datato 22 novembre 2025 e facilmente rintracciabile online, che il titolo di “Psicologa” è stato ancora e reiteratamente utilizzato senza diritto, da parte della destinataria del provvedimento di indagine, nonostante non sia iscritta in alcun albo professionale, sia in passato che nel tempo presente, ribadendo che per l’utilizzo del titolo occorre per legge l’iscrizione all’Albo, principio valido per tutte le professioni ordinate, in quanto non è sufficiente il conseguimento della sola laurea.
In secondo luogo è stata diffusa una nota nella quale si giustificherebbero le condotte denunciate, ritenute dagli inquirenti rientranti nell’esercizio abusivo della professione, quali attività di Counseling non di pertinenza dell’ambito psicologico, diagnostico e patologico.
Sul punto l’Ordine Psicologi Calabria, in piena coerenza con la legge istitutiva della professione (L. 56/89), ricorda che l’attività di Counseling è a tutti gli effetti un atto tipico della professione psicologica, come da declaratoria del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Roma, 20.06.2020), di cui si evidenzia il seguente estratto, in particolare proprio sull’aspetto etico richiamato:
Non solo, in virtù di numerose sentenze (Cass. Sez. VI, 5 novembre 2008, n. 41183; Cass. 42790/2007; Cass. 7-3-1985 n. 4349; Cass. 11-12-1979 n. 3732), si rimarca che “rinominare quindi in maniera “creativa” quello che è di fatto un chiaro intervento professionale tecnico-psicologico (ovvero, come già evidenziato, che sia basato su modelli teorici di derivazione psicologica, tramite l’uso di tecniche o approcci di intervento di derivazione psicologica, ed operando su variabili specificatamente e palesemente psicologiche, quali la consapevolezza di sé; le risorse emotive, relazionali o cognitive; il problem solving; lo stress; l’autostima, l’autoefficacia e l’assertività; la crescita emotiva o relazionale personale; la resilienza, etc.), non ne cambia la natura di atto professionale sostanzialmente tipico (Cass. 11545/2012), il cui esercizio è di stretta competenza di figure qualificate ed abilitate allo stesso”.
In conclusione l’Ordine regionale sottolinea che secondo L. 3/2018 lo Psicologo è un professionista sanitario, comportando sanzioni penali aggravate in caso di esercizio abusivo, pertanto si continuerà a vigilare per il pieno rispetto della legge a tutela di professionisti e cittadini.