20/02/2026
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-del-datore-di-lavoro-il-modulo-aggiuntivo-cantieri-AR-26029/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260220%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+20+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6680
Come ricordato in molti nostri articoli, una delle novità più importanti del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, è relativa alla disciplina della formazione dei datori di lavoro.
Tuttavia, al di là della normale formazione stabilita per i datori, il Par. 3 della Parte II dell’Accordo stabilisce che “il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’.”
Inoltre, la Parte VII, Par. 2 (“Disposizioni transitorie”) prevede “un periodo transitorio per l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, che devono frequentare il corso di formazione in modo che sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e quindi entro il 24 maggio 2027”. E poiché “questa disposizione cita gli obblighi formativi di cui all’art. 37 e non l’art. 97 e poiché l’obbligo di formazione dell’art. 97 è precedente all’Accordo Stato-Regioni né lo menziona, si è posta la questione, se il differimento di due anni valga anche per l’obbligo formativo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di frequentare il Modulo aggiuntivo Cantieri, o se invece per quest’ultimo sia già vigente l’obbligo”.
Riflessioni sulla formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri del nuovo Accordo Stato-Regioni. La questione del periodo transitorio. - Informazione, formazione, addestramento