
01/08/2025
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-obbligatoria-per-i-datori-di-lavoro-delle-imprese-affidatarie-AR-25612/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250801%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+1+agosto+2025&iFromNewsletterID=6384
L' Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una fonte normativa secondaria che trova la propria legittimazione in virtù degli specifici rinvii contenuti nell'articolo 37, commi 2 e 7, del decreto legislativo 81 del 2008. La norma primaria di cui all'articolo 37 nei due commi citati (ad esempio nei commi 9 e 10) demanda espressamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di "durata, contenuti minimi e modalità della formazione" per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i datori di lavoro.
Questa delega normativa opera secondo il principio della riserva di legge relativa, per cui il legislatore primario stabilisce i principi fondamentali mentre la fonte secondaria ne definisce le modalità applicative. Tuttavia, è fondamentale rilevare che tale meccanismo di rinvio non si estende all'articolo 97, il quale non contiene alcun riferimento agli accordi della Conferenza Stato-Regioni per la disciplina degli obblighi formativi ivi previsti.
Un contributo dell’avvocato Rolando Dubini sull'obbligo formativo dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 che è immediatamente obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri. - Informazione, formazione, addestramento