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La qualità dei servizi offerti, la tempestività di intervento, l’assistenza post-vendita e la soddisfazione del cliente sono da sempre gli elementi cardine della nostra filosofia di lavoro; il nostro Staff è composto da diversi professionisti ognuno specializzato nel proprio settore di appartenenza, capaci di lavorare in sinergia al fine di offrire la massima professionalità al prezzo più vantaggioso sul mercato.

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-del-datore-di-lavoro-il-modulo-aggiu...
20/02/2026

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-del-datore-di-lavoro-il-modulo-aggiuntivo-cantieri-AR-26029/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260220%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+20+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6680

Come ricordato in molti nostri articoli, una delle novità più importanti del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, è relativa alla disciplina della formazione dei datori di lavoro.

Tuttavia, al di là della normale formazione stabilita per i datori, il Par. 3 della Parte II dell’Accordo stabilisce che “il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’.”

Inoltre, la Parte VII, Par. 2 (“Disposizioni transitorie”) prevede “un periodo transitorio per l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, che devono frequentare il corso di formazione in modo che sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e quindi entro il 24 maggio 2027”. E poiché “questa disposizione cita gli obblighi formativi di cui all’art. 37 e non l’art. 97 e poiché l’obbligo di formazione dell’art. 97 è precedente all’Accordo Stato-Regioni né lo menziona, si è posta la questione, se il differimento di due anni valga anche per l’obbligo formativo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di frequentare il Modulo aggiuntivo Cantieri, o se invece per quest’ultimo sia già vigente l’obbligo”.

Riflessioni sulla formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri del nuovo Accordo Stato-Regioni. La questione del periodo transitorio. - Informazione, formazione, addestramento

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-stupefacenti-due-nuove-sentenz...
19/02/2026

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/sorveglianza-sanitaria-in-materia-di-stupefacenti-due-nuove-sentenze-AR-26164/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260219%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+19+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6678

Il 4 febbraio scorso sono state emanate da parte della Corte di Cassazione due interessanti sentenze sul tema degli accertamenti sanitari - effettuati dal Medico Competente - finalizzati alla “verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81/08.

In ambo i casi trattati da queste due pronunce, che si sono soffermate sul collegamento tra la sorveglianza sanitaria in materia di stupefacenti e il rapporto di lavoro, i destinatari di tali accertamenti medici sono stati degli autisti di mezzi pubblici (operanti peraltro per la medesima società di trasporto pubblico).

Prima di esaminare nel dettaglio le due sentenze di recente emanazione, ricordo, su questo tema, anche l’importanza della pronuncia Trib. Milano, Sez. Lav., 13 giugno 2017 n.15954, per la cui analisi rinvio al precedente contributo “ Assunzione di stupefacenti e licenziamento: una recente sentenza”, pubblicato su PuntoSicuro del 27 luglio 2017 n. 4061.

Partiamo dunque da Cassazione Civile, Sez. Lav., 4 febbraio 2026 n.2376, con cui la Corte si è pronunciata sul ricorso del lavoratore B., il quale “conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, A. Spa esponendo: a) di avere vinto un concorso-selezione per le mansioni di autista e di essere stato assunto dalla società con lettera del 4.11.2019 a tempo determinato per 24 mesi con patto di prova di sei mesi; b) che il primo giorno di lavoro, il 4.11.2019, aveva svolto un corso pratico-amministrativo ed era stato sottoposto anche ad analisi delle urine a seguito delle quali gli era stata comunicata la sospensione dal lavoro fino all’esito degli accertamenti in corso sulla idoneità al lavoro specifico”.

Analisi delle decisioni della Cassazione sulle conseguenze nel rapporto di lavoro dell’accertamento di assunzione di stupefacenti e dello stato di tossicodipendenza durante il periodo di prova. - Sentenze commentate

https://www.puntosicuro.it/coordinatori-C-78/cronoprogramma-sicurezza-nei-cantieri-uno-strumento-di-prevenzione-per-il-c...
18/02/2026

https://www.puntosicuro.it/coordinatori-C-78/cronoprogramma-sicurezza-nei-cantieri-uno-strumento-di-prevenzione-per-il-csp-AR-26095/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260218%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+18+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6676

Nei cantieri temporanei o mobili il cronoprogramma dei lavori è spesso considerato un adempimento formale, necessario per rispettare obblighi contrattuali e normativi, ma raramente utilizzato come vero strumento di prevenzione. Nella pratica quotidiana dei cantieri, cronoprogramma e PSC viaggiano spesso su binari paralleli, senza dialogare realmente.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene così talvolta redatto su ipotesi temporali semplificate, che non sempre rappresentano l’effettiva organizzazione del cantiere.

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 attribuisce invece al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) un ruolo centrale proprio nella pianificazione delle fasi di lavoro, nell’analisi delle interferenze e nel calcolo degli uomini-giorno, elementi che incidono direttamente sulla valutazione dei rischi.

Questo articolo propone una lettura operativa del cronoprogramma come strumento di prevenzione, mostrando come una pianificazione predittiva e prezzata possa migliorare concretamente la qualità del PSC e supportare le decisioni del CSP già in fase di progettazione.

Un contributo dell’Ing. Alexandru Ionut Bogdan sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza del cronoprogramma. - Coordinatori

https://www.puntosicuro.it/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/sicurezza-nei-cantieri-ascensori-piattaforme-di-lavoro-au...
16/02/2026

https://www.puntosicuro.it/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/sicurezza-nei-cantieri-ascensori-piattaforme-di-lavoro-auto-sollevanti-AR-25979/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20260216%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+16+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6672

Ci siamo soffermati, in questi anni, sul contenuto di un interessante vademecum che, pubblicato dalla Regione Liguria, ha permesso non solo di analizzare alcune criticità che affliggono il settore edile, ma anche di individuare e favorire idonee iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

Il documento, dal titolo “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, è il frutto di un approfondito ed intenso lavoro realizzato da un Tavolo tecnico in materia edile, costituito nell’ambito di una riunione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lavoro che ha permesso di raccogliere indicazioni e buone pratiche “in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto”.

Attraverso i contenuti del vademecum regionale ci siamo già soffermati, su PuntoSicuro, su vari temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro nei cantieri:

stabilità ponteggi e verifiche
sistemi di protezione individuale anticaduta
parapetto dell’ultimo impalcato
ascensore e castello di tiro
mantovane parasassi
reti di sicurezza

Informazioni sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota. Focus sugli ascensori di cantiere e le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne – PLAC. - Rischio cadute e lavori in quota

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/come-organizzare-la-nuova-formazione-del-datore-di...
13/02/2026

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/come-organizzare-la-nuova-formazione-del-datore-di-lavoro-AR-26144/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260213%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+13+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6668

Con riferimento alle novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 continuiamo la nostra opera di approfondimento delle tante tematiche connesse alla formazione dei datori di lavoro.

Approfondimento che è affidato a Renata Borgato, formatrice e docente, che ha recentemente pubblicato anche altri articoli su come affrontare questa novità in materia di formazione.

Il contributo di oggi si focalizza sugli obiettivi del corso, sui soggetti formatori, i docenti formatori, l’organizzazione dei percorsi formativi e riporta anche alcune proposte e riflessioni.

Una delle principali novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, consiste nel nuovo corso per datori di lavoro.

Tuttavia, perché il corso possa provare a fare la differenza e diventare un’occasione per innalzare il livello complessivo della sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario innanzitutto applicarlo correttamente. Ad esempio, comprendendo quali sono gli obiettivi dichiarati, i possibili soggetti formatori, i requisiti dei docenti formatori e come devono essere organizzati i corsi.

Un contributo di Renata Borgato si sofferma sull’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 e sui nuovi corsi per datori di lavoro. Soggetti formatori, docenti e organizzazione dei percorsi formativi. - Informazione, formazione, addestramento

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-verifica-dell-efficacia-della-formazione-dopo-l-asr-17-aprile-20...
12/02/2026

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-verifica-dell-efficacia-della-formazione-dopo-l-asr-17-aprile-2025-AR-26138/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260212%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+12+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6666

Sul tema della verifica dell’efficacia della formazione, il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha recepito, in maniera evidente, gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte.

Come affermato dalla Cassazione da decenni, infatti, il datore di lavoro “ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez.3A, sent.n.4063 del 04/10/2007, Rv.238540; Sez.4A, sent.n.41997 del 16/11/2006, Rv.235679).”

Inoltre, secondo la Corte, l’art.37 del D.Lgs.81/08, in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza, ha “scandito: a) l’oggetto, dovendo aver attinenza specifica al posto di lavoro e alle mansioni assegnate al lavoratore; b) la temporalità, essendo evidenziati per la sua somministrazione i momenti dell’assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la modifica per evoluzione o per innovazione del quadro dei rischi; c) il coinvolgimento degli organismi paritetici” (Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147).

In cosa consiste, che finalità ha e come deve essere effettuata la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione di lavoro con cui l’Accordo ha recepito il principio di effettività della formazione. - Sentenze commentate

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/nota-inl-patente-a-crediti-decurtazioni-per-lavoro-irregolare-AR-261...
11/02/2026

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/nota-inl-patente-a-crediti-decurtazioni-per-lavoro-irregolare-AR-26134/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20260211%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+11+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6664

Come ricordato nell’articolo “ Conversione in legge del DL 159/2025: badge, patente a crediti e volontari” sono diverse le modifiche operate, alla disciplina della patente a crediti e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito in legge con la legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Proprio in relazione a queste modifiche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è recentemente espresso con una nuova nota – la Nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026 – con cui si forniscono le prime indicazioni su queste novità.

Si ricorda nella Nota che il DL 159/2025 introduce “anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.

Una nota INL sulla patente a crediti e sulle decurtazioni per lavoro “nero”. Le modifiche del DL 159/2025, le decurtazioni dei punti e i verbali. - Vigilanza e controllo

https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/edilizia-le-criticita-applicative-dell-istituto-della-patente-a-crediti-AR-2609...
09/02/2026

https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/edilizia-le-criticita-applicative-dell-istituto-della-patente-a-crediti-AR-26091/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260209%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+9+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6660

Secondo la Relazione annuale 2024 dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), il 13% delle circa 413 mila denunce di infortunio in occasione di lavoro (esclusi, quindi, gli infortuni in itinere), presentate nel corso dell’anno, ha riguardato il settore delle costruzioni. E nel medesimo arco temporale, i decessi segnalati nel settore sono stati 182, rispetto ai 886 complessivamente verificatisi in occasione di lavoro. Anche le malattie professionali hanno un’incidenza rilevante nel settore: quasi 17 mila denunce sulle circa 88 mila presentate complessivamente nel 2024.

A ricordarlo è una nota all’interno di un interessante saggio pubblicato sul numero 2/2025 della rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro”, pubblicazione online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

Le criticità applicative della patente a crediti alla luce delle previsioni normative e regolamentari in materia e delle indicazioni operative fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. - Edilizia

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-amianto-C-41/il-decreto-213/2025-le-novita-nei-rischi-da-esposizione-all-amianto-AR...
06/02/2026

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-amianto-C-41/il-decreto-213/2025-le-novita-nei-rischi-da-esposizione-all-amianto-AR-26119/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260206%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+6+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6656

Il D. Lgs. 213/2025 (“Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”) interviene all’interno di un complessivo contesto (italiano ed europeo) di sempre maggiore attenzione ai rischi connessi all’ esposizione all'amianto e, in tale ottica, introduce diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008, rafforzando la tutela dei lavoratori.

Il contesto storico e normativo di riferimento

Nonostante la pericolosità dell’amianto sia nota ormai da decenni e la normativa si sia susseguita, l’attenzione sul tema non è mai scemata. In particolare, e recentemente, si sono registrati diversi interventi a più livelli e in ambito sia nazionale che europeo, rispetto ad una problematica che continua, evidentemente, ad incidere sulla salute di molti lavoratori e in vari settori tra cui l'edilizia, l'attività estrattiva, l'ingegneria civile, la gestione dei rifiuti o la manutenzione di navi, treni, aeromobili, veicoli e macchinari, nonché i servizi di emergenza come la lotta antincendio.

Le novità normative e gli orientamenti europei per il rafforzamento delle tutele contro i rischi da esposizione all’amianto. - Rischi da amianto

https://youtu.be/WA6FVNEuIJg?si=Dsgzi8kNJHweEUkFIn questo video parliamo dei paradossi della sicurezza di James Reason, ...
05/02/2026

https://youtu.be/WA6FVNEuIJg?si=Dsgzi8kNJHweEUkF

In questo video parliamo dei paradossi della sicurezza di James Reason, uno dei principali studiosi di errore umano e sicurezza dei sistemi.

Reason ci mostra come la sicurezza non aumenti semplicemente aggiungendo regole e barriere: a volte le stesse difese possono creare nuove debolezze. La sicurezza, infatti, si misura più dall’assenza di condizioni pericolose che dalla quantità di protezioni visibili.

Attraverso esempi pratici e il modello del formaggio svizzero, riflettiamo su perché puntare solo allo “zero errori” o allo “zero incidenti” può essere controproducente e su come costruire una cultura della sicurezza più realistica ed efficace.

In questo video parliamo dei paradossi della sicurezza di James Reason, uno dei principali studiosi di errore umano e sicurezza dei sistemi.Reason ci mostra ...

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-legate-a-fornitura-uso-dei-dpi-sentenze-del-2025-...
05/02/2026

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-legate-a-fornitura-uso-dei-dpi-sentenze-del-2025-AR-26117/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260205%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+5+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6654

Come noto, il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” e, a seguire, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art.18 c.1 lettere d) e f) D.Lgs.81/08).

Sul tema della vigilanza sull’utilizzo dei DPI, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (con Cassazione Penale, Sez.IV, 20 dicembre 2018 n.57706), in un caso in cui la responsabilità del datore di lavoro è stata “ravvisata nella condotta colposa [consistita] nell’omessa fornitura al lavoratore delle scarpe antinfortunistiche, il cui utilizzo, stante il puntale in metallo, avrebbe scongiurato l’evento”, che, “indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto - la cui specifica competenza è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative per rapporto all’organizzazione dei dispositivi di sicurezza - il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i predetti dispositivi di sicurezza”.

Gli obblighi del datore di lavoro di individuazione, gestione, sostituzione, controllo, vigilanza e manutenzione dei DPI e quelli del lavoratore di osservanza e corretto utilizzo nelle sentenze di Cassazione Penale emanate nell’ultimo anno. - Sentenze commentate

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04/02/2026

https://www.puntosicuro.it/preposti-C-74/la-cattiva-strada-della-sicurezza-il-preposto-AR-26050/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260204%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+4+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6652

Nei recenti aggiornamenti del D.lgs. n. 81/08 il legislatore ha rafforzato il ruolo del preposto introducendo con la Legge n. 215/2021 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D.Lgs. n.146/2021) due modifiche cruciali all'art.19 del D.Lgs. n.81/08 che ne amplificano in modo significativo gli obblighi ed i compiti:

- il comma a) dell'art.19 ora prevede che in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inadempienza, il preposto per la sicurezza possa, anzi debba, interrompere subito l’attività del lavoratore e successivamente informare i superiori diretti;
- al comma f) dell'art.19 è stato aggiunto il comma f bis) che prevede che il preposto per la sicurezza possa, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, debba fare una segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente, qualora durante la vigilanza abbia rilevato mezzi e attrezzature di lavoro 'deficienti', oltre ad ogni altra condizione di pericolo.

Se da una parte la modifica del comma a) risulta essere la conferma delle indicazioni operative che già la maggior parte dei consulenti e formatori della sicurezza avevano comunque sempre formulato nei corsi per i preposti, dall'altra parte il nuovo comma f bis) appare piuttosto emblematico in quanto sembra voler 'contenere' l'ampliamento delle funzioni del preposto, rimettendole alla responsabilità ultima del Datore di Lavoro e dei Dirigenti: infatti nel caso di rilevazione dell'utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi ed attrezzature di lavoro non conformi, il preposto deve interrompere l'attività solo 'se necessario' e comunque 'temporaneamente'.

Un contributo si sofferma su come il Preposto può 'salvare' i lavoratori che hanno imboccato la cattiva strada della sicurezza. A cura dell’Ing. Paolo Pieri. - Preposti

Indirizzo

Via A. Meucci, 2/a
Rignano Flaminio
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Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00
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Telefono

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