626 Advice Srl

626 Advice Srl 626 Advice è una società leader nel campo della Sicurezza sul Lavoro, Formazione, Sicurezza Cantie

La qualità dei servizi offerti, la tempestività di intervento, l’assistenza post-vendita e la soddisfazione del cliente sono da sempre gli elementi cardine della nostra filosofia di lavoro; il nostro Staff è composto da diversi professionisti ognuno specializzato nel proprio settore di appartenenza, capaci di lavorare in sinergia al fine di offrire la massima professionalità al prezzo più vantaggioso sul mercato.

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-obbligatoria-per-i-datori-di-lavoro-...
01/08/2025

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-obbligatoria-per-i-datori-di-lavoro-delle-imprese-affidatarie-AR-25612/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250801%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+1+agosto+2025&iFromNewsletterID=6384

L' Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una fonte normativa secondaria che trova la propria legittimazione in virtù degli specifici rinvii contenuti nell'articolo 37, commi 2 e 7, del decreto legislativo 81 del 2008. La norma primaria di cui all'articolo 37 nei due commi citati (ad esempio nei commi 9 e 10) demanda espressamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di "durata, contenuti minimi e modalità della formazione" per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i datori di lavoro.

Questa delega normativa opera secondo il principio della riserva di legge relativa, per cui il legislatore primario stabilisce i principi fondamentali mentre la fonte secondaria ne definisce le modalità applicative. Tuttavia, è fondamentale rilevare che tale meccanismo di rinvio non si estende all'articolo 97, il quale non contiene alcun riferimento agli accordi della Conferenza Stato-Regioni per la disciplina degli obblighi formativi ivi previsti.

Un contributo dell’avvocato Rolando Dubini sull'obbligo formativo dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 che è immediatamente obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri. - Informazione, formazione, addestramento

https://www.puntosicuro.it/rspp-aspp-C-70/entro-quali-limiti-l-rspp-coinvolto-nella-formazione-dei-lavoratori-AR-25615/?...
31/07/2025

https://www.puntosicuro.it/rspp-aspp-C-70/entro-quali-limiti-l-rspp-coinvolto-nella-formazione-dei-lavoratori-AR-25615/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250731%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+31+luglio+2025&iFromNewsletterID=6382

Il Testo Unico di Salute e Sicurezza attribuisce ai componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione - ovvero agli RSPP e agli eventuali ASPP - il compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori”, sulla base del ruolo consulenziale e di supporto nei confronti del datore di lavoro di cui essi sono investiti da tale decreto (art.33 c.1 lett.d) D.Lgs.81/08).

Come precisato dalla rubrica dell’art.33 del D.Lgs.81/08 (“Compiti del servizio di prevenzione e protezione”) e coerentemente con il contenuto di tale disposizione, l’azione del proporre i programmi di formazione rappresenta per l’RSPP/ASPP un “compito”, che egli si obbliga civilisticamente - mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato o d’opera professionale - a svolgere diligentemente secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Dall’altra parte, l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata - alla luce, ad oggi, anche e soprattutto di quanto previsto dall’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 - grava invece sul datore di lavoro e sul dirigente, i quali devono (pena la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda) “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37” (art.18 c.1 lett.l) in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08).

Il confine tra il ruolo consulenziale dell’RSPP in attuazione dell’art.33 D.Lgs.81/08 e quello di dirigente di fatto, con riferimento all’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e alla verifica dell’efficacia della formazione. A cura di Anna Guardavilla. - RSPP, ASPP

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/qual-la-situazione-in-italia-della-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro-...
31/07/2025

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/qual-la-situazione-in-italia-della-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro-AR-25554/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250730%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+30+luglio+2025&iFromNewsletterID=6380

Il Centro Regionale Infortuni e Malattie professionali ( CeRIMP) costituisce in Toscana un importante osservatorio regionale per la conoscenza del fenomeno infortunistico e dello stato della salute dei lavoratori e della loro relazione con i fattori di rischio occupazionale.

Questo centro, che svolge una importante funzione di supporto tecnico-scientifico a livello regionale, acquisisce, elabora e interpreta i dati relativi a infortuni e malattie professionali in relazione alle caratteristiche del mercato del lavoro contribuendo allo scambio di informazioni con gli altri Enti che svolgono attività nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso il Comitato Regionale sulla Sicurezza sul lavoro (Comitato ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008) favorendone la diffusione a tutti gli addetti ai lavori e agli altri soggetti interessati, fungendo da interfaccia tra il territorio, la Regione e gli altri enti titolari della gestione dei dati.

Dell’importanza non solo dell’Osservatorio, ma più in generale dell’analisi dei dati e della loro interpretazione per realizzare interventi di prevenzione efficace nei luoghi di lavoro si è parlato attivamente nel seminario “L’analisi e l’interpretazione dei dati per una prevenzione nei luoghi di lavoro trasparente ed efficace: l’impegno del CeRIMP 2005-2025" che si è tenuto il 10 giugno 2025 a Firenze.

La prevenzione nei luoghi di lavoro in Italia. Il ruolo del decreto legislativo 81/2008, gli interventi necessari, le grandi criticità, il coordinamento della vigilanza, i sistemi informativi e la comunicazione. - Vigilanza e controllo

https://www.puntosicuro.it/cultura-della-sicurezza-C-136/fra-etica-legge-concretezza-il-mestiere-del-consulente-in-mater...
29/07/2025

https://www.puntosicuro.it/cultura-della-sicurezza-C-136/fra-etica-legge-concretezza-il-mestiere-del-consulente-in-materia-di-ssl-AR-25570/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250729%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+29+luglio+2025&iFromNewsletterID=6378

La “ questione etica” è fondamentale; la enciclopedia Treccani ne fornisce una sintesi nella definizione che segue che riporto testualmente:

“In senso ampio, quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi forma di comportamento (gr. ἦθος) umano, politico, giuridico o morale; in senso stretto, invece, l’e. va distinta sia dalla politica sia dal diritto, in quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della sfera delle azioni buone o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate.”

Ciò che è buono e ciò che è cattivo dipende da una visione prima di tutto personale, ma poi tale visione viene influenzata dal contesto sociale in cui si opera. Possedere schiavi è un aspetto sociale che anche i Vangeli non condannano, mentre maltrattarli per un senso di superiorità padrone – schiavo privo di qualunque ulteriore giustificazione è sicuramente male; quindi se da una parte l’individuo ha dei diritti non discutibili né alienabili, dall’altra la società impone o propone modelli che, tutti, sono migliorabili sotto qualche aspetto.

Alessandro Mazzeranghi presenta un’analisi tra etica, legge e concretezza sul ruolo del consulente in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Andare oltre la legge per superare la sola conformità normativa. - Cultura della sicurezza

https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/chiarimenti-sulla-possibile-attribuzione-indebita-delle-funzioni-del-preposto-...
28/07/2025

https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/chiarimenti-sulla-possibile-attribuzione-indebita-delle-funzioni-del-preposto-AR-25606/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20250728%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+28+luglio+2025&iFromNewsletterID=6376

In relazione alle nuove regole di coordinamento - tra Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) e Regioni - sancite nell’ Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 - Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008 (…) - è stata prodotta una recente circolare congiunta INL/Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La circolare, che segue un’altra nota del 18 marzo 2025 e che è stata diffusa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota Prot. n. 6261 del 16 luglio 2025, affronta una tema delicato e fornisce dei chiarimenti condivisi relativi all’individuazione della figura del preposto con riferimento alla possibile attribuzione indebita delle sue funzioni e, in particolare, in ambito ferroviario.

Per presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

Circolare congiunta sull’attribuzione del ruolo di preposto: la normativa
Circolare congiunta sull’attribuzione del ruolo di preposto: la vigilanza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome forniscono chiarimenti sulla possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. - Normativa

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/nota-inl-patente-a-crediti-riconoscimento-dei-crediti-aggiuntivi-AR-...
25/07/2025

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/nota-inl-patente-a-crediti-riconoscimento-dei-crediti-aggiuntivi-AR-25605/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20250725%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+25+luglio+2025&iFromNewsletterID=6372

Emanata il 15 luglio 2025, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), una nuova nota fornisce indicazioni e chiarimenti sull’applicazione del sistema di qualificazione costituito dalla patente a crediti.

Ricordiamo, a questo proposito, che ai sensi dell’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 - a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’. Secondo il comma 5 dello stesso articolo 27 “la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti”. Tuttavia il Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 (“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”) “ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio” nella tabella allegata al Decreto ministeriale.

Una nota INL sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le indicazioni sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi. - Vigilanza e controllo

https://www.puntosicuro.it/lavoratori-C-73/quali-sono-i-rischi-per-le-persone-che-lavorano-da-sole-AR-25482/?utm_source=...
25/07/2025

https://www.puntosicuro.it/lavoratori-C-73/quali-sono-i-rischi-per-le-persone-che-lavorano-da-sole-AR-25482/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20250722%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+22+luglio+2025&iFromNewsletterID=6366

Nel mondo del lavoro, anche in relazione all’evoluzione tecnologica e i progressi della automazione, sono sempre di più i casi in cui le persone sono tenute a lavorare da sole.

Infatti il funzionamento di più macchine o impianti è affidato “sempre più spesso a una sola persona, specialmente nel settore della produzione”, dove per persona «tenuta a lavorare da sola» si intende “una persona alla quale non si può prestare immediatamente aiuto in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica poiché, ad esempio, opera fuori dal contatto visivo o vocale con altre persone”.

Dunque, non solo, quando si lavora da soli, “aumentano le probabilità di commettere errori”, ma si rischia anche di “non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica”.

I rischi del lavoro in solitudine e le informazioni per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezza. Focus sugli esempi di attività in solitario e su alcuni rischi specifici. - Lavoratori

https://www.puntosicuro.it/rischio-chimico-C-33/le-difficolta-nella-valutazione-dell-infortunio-da-sostanze-chimiche-AR-...
25/07/2025

https://www.puntosicuro.it/rischio-chimico-C-33/le-difficolta-nella-valutazione-dell-infortunio-da-sostanze-chimiche-AR-25539/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250723%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+23+luglio+2025&iFromNewsletterID=6368

L’infortunio mortale in occasione di lavoro in cui un medico legale svolge “operazioni peritali” - attività condotte da un perito, spesso come consulente del PM (Pubblico Ministero) o del GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) – è “una fattispecie particolarmente sfidante per il professionista poiché richiede di tenere in considerazione le particolari condizioni lavorative del caso specifico pertinenti alle differenti lavorazioni”.

E particolarmente difficili da valutare appaiono in particolare “i casi di avvelenamento acuto da sostanze chimiche e tossiche occorsi in ambito professionale”.

La valutazione multidisciplinare dell’infortunio lavorativo da sostanze chimiche: un punto di vista medico legale. La definizione di infortunio lavorativo e le peculiarità della valutazione. - Rischio chimico

🧐🤔
18/07/2025

🧐🤔

🏗️🇨🇳 In Cina succede anche questo: nella città di Jinan è stata installata una gigantesca cupola gonfiabile alta 50 metri sopra un cantiere!

📏 Copre un’area di 20.000 mq, non ha strutture interne e rimane in piedi grazie alla pressione dell’aria.
🎯 Obiettivo? Ridurre polveri e rumore prodotti dai lavori, migliorando la qualità della vita nei quartieri vicini.

🌬️ Dotata di sistemi di ventilazione avanzati, pannelli trasparenti per la luce naturale e materiali resistenti alle intemperie, è una delle soluzioni più creative per rendere l’edilizia più sostenibile.

👏 Un'idea innovativa che unisce tecnologia, ambiente e vivibilità urbana.
Anche se qualche esperto ha sollevato dubbi su calore e sicurezza all’interno, resta un progetto che fa parlare il mondo.

Novità importanti ⚠️
18/07/2025

Novità importanti ⚠️

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/inl-locali-sotterranei-semisotterranei-comunicazioni-vigilanza-AR-25...
17/07/2025

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/inl-locali-sotterranei-semisotterranei-comunicazioni-vigilanza-AR-25566/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20250717%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+17+luglio+2025&iFromNewsletterID=6358

Come ricordato nell’articolo “ Disposizioni in materia di lavoro: modifiche al decreto 81 e nuova nota INL”, la legge n. 203/2024 - pubblicata in data 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025 – ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 81/2008 arrivando a consentire, in deroga a quanto riportato al comma 1, l'uso lavorativo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In particolare, il comma 2 indica che “è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. E per questa deroga “il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali”, allegando adeguata documentazione individuata “con apposita circolare dell'Ispettorato, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2”.

I locali (comma 3) “potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione” e qualora “l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo” (comma 3).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle definizioni, sulle comunicazioni e sull’attività di vigilanza in materia di uso dei locali sotterranei e semisotterranei. - Vigilanza e controllo

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-di-chi-vende-noleggia-o-concede-in-uso-attrezzatu...
17/07/2025

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-di-chi-vende-noleggia-o-concede-in-uso-attrezzature-AR-25562/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20250717%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+17+luglio+2025&iFromNewsletterID=6358

Sulle responsabilità del datore di lavoro in ordine alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari marcati CE e in relazione agli altri suoi obblighi nei confronti dei lavoratori addetti all’utilizzo delle attrezzature, mi sono già soffermata in un precedente contributo, al quale rinvio per approfondimenti (“ Macchina marcata CE e responsabilità in caso di infortunio: sentenze”, pubblicato su Puntosicuro del 10 giugno 2021 n.4952).

A completamento di tale riflessione, vorrei qui prendere in esame “l’altra metà della mela”, dedicandomi all’analisi delle responsabilità del soggetto che venda, noleggi o conceda in uso al datore di lavoro un’attrezzatura di lavoro.

L’inquadramento giuridico della categoria dei fornitori (professionali e occasionali) di attrezzature con o senza operatore e delle loro responsabilità penali in relazione a quelle del datore di lavoro utilizzatore a seguito di infortunio. - Sentenze commentate

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