Confestetica

Confestetica Confestetica è l'unica associazione nazionale maggiormente rappresentativa dell’estetista professionista. Associazione Nazionale Estetisti

Fondata nel 2007, con 22.000 iscritti è oggi l’associazione più grande d’Italia. La mission è la tutela e la rappresentanza dell'estetista

La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico: Istituto Superiore di Sanità – la dermopigmentazione è attivit...
05/01/2023

La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico: Istituto Superiore di Sanità – la dermopigmentazione è attività propria dell’estetista: Sentenza Consiglio di Stato.

La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista, così ha deciso il Presidente Franco Frattini nella sua sentenza Consiglio di Stato n. 0473221 del 2021.

L’esito della sentenza ha tenuto conto dell’art. 1, 2, 3, 4, 6 e 10 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché della scheda n. 23 del D.M. 206/2015 e della verificazione all’Istituto Superiore di Sanità, nella quale viene accertata che la dermopigmentazione non è un trattamento terapeutico, bensì attività propria dell'estetista.

Tutto ha avuto origine dalla nota circolare del Ministero della Salute 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, poi annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 0473221 del 2021.

La circolare del Ministero della Salute, prima del suo annullamento, vietata arbitrariamente all’estetista, sia la formazione che l’erogazione della dermopigmentazione dell’ar**la-capezzolo, dichiarandola "tatuaggio medicale" di pertinenza medica.

Per erogare la dermopigmentazione correttiva, che in alcuni casi viene ancora chiamata ingannevolmente “tatuaggio con finalità medica”, si deve possedere l’abilitazione in estetica di cui all’articolo 2, 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.

La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista così come normato dall’articolo 1, 6 comma tre, lettera f) e 10 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.

La dermopigmentazione viene effettuata solo a operatori estetici con il dermografo, apparecchiatura normata in attuazione dell’articolo 10, dal Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 – scheda n. 23.

Chiunque esegua la dermopigmentazione anche detta "tatuaggio con finalità medica", privo dell'abilitazione estetica e dell'autorizzazione (licenza estetica) rilasciata dal Sindaco, esercita un'attività abusiva, sanzionata dall'articolo 12 Legge 4 gennaio 1990, n.1.

I documenti ufficiali sono raggiungibili dai link in fondo all’articolo

1. Circolare Ministero della Salute ANNULLATA: (La dermopigmentazione attività medicale) [Link nell'articolo]

2. Verificazione Istituto Superiore di Sanità: La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico
[Link nell'articolo]
3. Sentenza Consiglio di Stato: La dermopigmentazione attività propria dell’estetista
[Link nell'articolo]

Articolo con link all'articolo e ai documenti ufficiali
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/istituto-superiore-di-sanita-la-dermopigmentazione-non-e-un-trattamento-terapeutico-sentenza-consiglio-di-stato-la-dermopigmentazione-attivita-propria-dellestetista

L'estetista fa il mondo più bello. Felice nuovo anno.
31/12/2022

L'estetista fa il mondo più bello. Felice nuovo anno.

La “ciglista” ci mancava proprio – veri abusi di professione già regolamentata.Lo stratagemma è sempre il medesimo: si p...
27/10/2022

La “ciglista” ci mancava proprio – veri abusi di professione già regolamentata.

Lo stratagemma è sempre il medesimo: si prende un trattamento di competenza dell’estetista, già normato per legge, e alla persona che lo esegue si dà un nuovo nome - in questo caso “ciglista” . Poi si dice che è una nuova figura professionale non regolamentata e penalizzata addirittura da un vuoto normativo.

A questo punto si cerca il politico di turno e si tenta di normare questa nuova professione, appena inventata che prende il nome da un trattamento sottratto alla competenza già propria dell’estetista.
Poi dopo un percorso formativo di poche ore le vorrebbero dare pure una sua identità, consentendole di aprire i “centri per ciglia” in autonomia.

Queste sarebbero le aziende del Green, del progresso, dove per loro tutto dovrebbe essere fluido e privo di identità storica e professionale. Per loro le nuove professioni emergenti sarebbero da regolamentare, anche se si appropriano di professioni già regolamentate dalla legge nazionale.

Questa è schizofrenia, che porta alla polverizzazione della professione dell’estetista, distruggendone la sua identità professionale a favore delle “non categorie”, inventate da aziende senza scrupoli, che pur di vendere tutto a tutti, ignorano la legge, o ancor peggio, fingono di ignorarla.

Questo è il vero pericolo che corre l’estetista. L’estinzione.
Confestetica sta combattendo da 15 anni, la psicosi di massa di alcune aziende e non solo, che vorrebbero frammentare la professione di estetista creando tanti micro-mestieri, con l’istituzione di piccoli corsi di poche ore, che riguardano solo singoli trattamenti estetici, svolti da queste figure inventate ad hoc. Una vera sostituzione di professione, con il solo fine di far acquistare corsi e prodotti a quante più persone possibile.

Un gioco al ribasso, vendere all’estetista per queste aziende è troppo difficile, perché l’estetista è una professionista, non ci casca, e poi i centri estetici sono solo 45.000 in tutto il territorio, invece con le loro strategie confusionarie e illegali, possono contare su una platea molto più ampia di persone, le quali, frequentando questi corsi fasulli, restano illuse di poter contare su una nuova professione a partita iva, che nella realtà non esiste, perché i trattamenti estetici, per legge, li può fare solo l’estetista, in un istituto di bellezza e nessun altro.

L’estetista e gli istituti di bellezza sono a rischio estinzione e proprio per questo tutte devono alzare la guardia, altrimenti tra poco le estetiste si troveranno tutte disoccupate, perché saranno sostituite da tante micro-figure come la ciglista, la sopracciglista, la dermopigmentista, la manicurista, la pedicurista, la laserista, l’onicotecnica, la cerettista, la visagista.

Siamo in una vera giungla!

Confestetica, però, è sempre in prima linea. Abbiamo bisogno che tutte le estetiste prendano coscienza e siano consapevoli di questo disastro, che alimenta sempre di più l’abusivismo e che fa parte di una certa cultura politica degli ultimi 15 anni volta a togliere l’identità all’estetista.

Fonte Confestetica
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/la-ciglista-ci-mancava-proprio-veri-abusi-di-professione-gia-regolamentata

Cercasi estetista a partita iva. È illegale!L’estetista a Partita Iva è un fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo ...
24/10/2022

Cercasi estetista a partita iva. È illegale!

L’estetista a Partita Iva è un fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede soprattutto in alcune catene di franchising o in piattaforme online che offrono servizi estetici a domicilio.

Due pratiche illegali, in palese violazione della legge di settore, che specifica chiaramente che non si può lavorare nei centri estetici a Partita Iva e non si possono eseguire trattamenti a domicilio.

Nel settore dell’estetica professionale, oltre all’estetista abilitata, ruotano altre figure, spesso prive di abilitazione, che si occupano di singoli trattamenti estetici, come ad esempio la dermopigmentazione, la ricostruzione delle unghie e altri trattamenti specifici.

In molti casi, queste figure atipiche, che di fatto la legge ha già riconosciuto e classificato come estetiste e perciò rientrano nella nostra categoria, si fanno chiamare con termini fantasiosi derivanti dal nome del singolo trattamento estetico di cui si occupano, ad esempio dermopigmentista, onicotecnica, laserista eccetera.

Spesso queste “freelance in estetica” sono malconsigliate: aprono la loro Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate e si propongono ai centri estetici per delle collaborazioni, come se la Legge di settore del 4 gennaio 1990 n. 1 non esistesse, eludendo peraltro anche l’iscrizione al Registro delle Imprese che è sempre obbligatorio.

È un fenomeno illegale che però è frequentemente presente sui portali di “cerco lavoro” con annunci dove si ricercano estetiste a Partita Iva. Nella maggior parte dei casi, oltretutto, si tratta di annunci permanenti da parte di catene di franchising che si sono improvvisate nel settore dell’estetica.

Il rischio, se pur circoscritto, è che l’emulazione dell’illecito si possa diffondere anche nei centri estetici dove ci sono le estetiste titolari, a volte non correttamente informate dai propri consulenti e, per questo in buona fede, non sanno che in caso di controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro a rimetterci sia proprio la titolare stessa, perché in fase di accertamento, gli ispettori, che la legge 1/90 la conoscono bene e la applicano, considerano quella cosiddetta “freelance” per quello che è, ovvero un’estetista in nero, non messa in regola.

L’estetista autonoma freelance non esiste, così come non esiste la dermopigmentista, l’onicotecnica, la visagista eccetera, ma esiste l’estetista autonoma regolamentata dalla legge 1/90, che in alcun modo può erogare con la sola Partita Iva, servizi di estetica presso gli istituti di bellezza, né in altri luoghi diversi.

Alcuni pensano che solo per il fatto di essere in possesso della Partita Iva, si sia in regola, dimenticandosi l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Ma tutto questo è legale?
La risposta è no!

Da oltre Trentadue anni, la legge di settore del 4 gennaio 1990 n. 1, ha ben chiarito che:
non è consentito l'esercizio dell’attività autonoma di estetista (NDR anche se in possesso della Partita Iva) ai soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
l’esercizio dell’attività autonoma di estetista è soggetto a SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività);
si deve essere in possesso del titolo abilitante di estetista;
non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Pertanto, le pseudo estetiste, le dermopigmentiste, le onicotecniche, le tatuatrici, le laseriste eccetera a Partita Iva che si propongono di collaborare con i centri estetici sono illegali. Le titolari sono quindi passibili di sanzioni molto pesanti, perché chiunque eroghi servizi estetici all’interno del centro estetico con Partita Iva elude la legge ed è classificato come lavoro nero.

Poi c’è il danno della categoria, ovvero la quasi totalità dei centri estetici che assumono regolarmente le proprie dipendenti, pagando contributi, ferie, tredicesima, maternità, malattia eccetera, si trovano a dover competere con queste pratiche scorrette e sleali, in quanto un’estetista a Partita Iva costa molto meno di una estetista assunta in regola. Un vero dumping che danneggia le imprese sane di questo settore, che rispettano le leggi, che corrispondono alla quasi la totalità dei 44.515 centri estetici in Italia, che hanno 75.838 estetiste regolarmente occupate.

Fonte:
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/cercasi-estetista-a-partita-iva-e-illegale?fbclid=IwAR0aG16C51_ucyTHV98HgJ0MsyHAOFOrLu5rv9gB1wUB4YP_bF5fuXjSZvY

Sempre negli anni Cinquanta (Settant'anni fa), Nilla Pizzi dall'estetista, per farsi disegnare le sopracciglia, il conto...
29/09/2022

Sempre negli anni Cinquanta (Settant'anni fa), Nilla Pizzi dall'estetista, per farsi disegnare le sopracciglia, il contorno labbra per poi concludere con la manicure.

Ora come si può dire che la dermopigmentazione sia attività del tatuatore e non più dell'estetista?

Ma questo lo stiamo risolvendo in altre sedi.

intanto godetevi le foto storiche della nostra stupenda professione, che merita di evolversi...

06/09/2022
Tatuaggio con finalità medica – termine ingannevoleUn po' per moda, per status, per interessi economici, o per ignoranza...
23/07/2022

Tatuaggio con finalità medica – termine ingannevole

Un po' per moda, per status, per interessi economici, o per ignoranza, molti chiamano tatuaggio con finalità medica, ciò che di fatto non ha alcuna finalità terapeutica. Infatti, il tatuaggio impropriamente definito medicale, non cura alcuna malattia e definirlo tale, risulta essere altamente ingannevole e fuorviante.
In realtà il tatuaggio con finalità medica altro non è che il Tatuaggio con finalità Estetica Correttiva, ovvero è una tecnica estetica finalizzata a colorare la cute attraverso l’introduzione di inchiostri specifici nello strato superficiale del derma papillare con l’ausilio di un dispositivo elettrico chiamato dermografo e aghi monouso.

Ciò che differenzia il “tatuaggio con finalità medica”, correttamente chiamato Tatuaggio Estetico Correttivo (TEC) dal tatuaggio artistico sono le finalità, cioè il campo di applicazione.

Il tatuaggio artistico ha la finalità di decorare il corpo, mentre il “tatuaggio con finalità medica” ha la finalità di migliorare l’aspetto e l’immagine estetica attraverso la modificazione, la correzione, l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti sul corpo e sul viso.

Il “tatuaggio, con finalità medica” è l’attività propria dell’estetista, che in forza della sua abilitazione esclusiva, riconosciuta per legge, può essere eseguita solo all’interno di un centro estetico autorizzato dal Comune di pertinenza con il rilascio della “licenza estetica”, dal “nulla osta” sanitario della rispettiva ASL, previa iscrizione obbligatoria come impresa estetica in Camera di Commercio.

In qualsiasi altro luogo, diverso dal centro estetico, così come stabilito dalla legge nazionale, non è consentito eseguire il “tatuaggio, con finalità medica”, quindi nemmeno in un ambulatorio medico con “licenza comunale sanitaria”, in quanto risulta sprovvisto della “licenza comunale estetica”, dove quest’ultima viene rilasciata solo ed esclusivamente a chi è in possesso del titolo abilitante di estetista.

Il “tatuaggio con finalità medica” ha una vasta gamma di applicazioni. Viene in genere eseguita su persone che hanno necessità di coprire condizioni patologiche della cute, ripristinare l’aspetto di una cute sana o come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva.

Il Ministero della Salute, con la circolare 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, utilizzando il termine “ingannevole” tatuaggio con finalità medica, aveva vietato all’estetista di svolgere l’attività propria prevista dalla legge, ovvero il tatuaggio del complesso ar**la capezzolo, tenendola ferma per oltre due anni, con tutti gli effetti negativi che poi ne sono derivati, anche per tutte quelle donne malate oncologiche che in tutto quel tempo, non hanno potuto sottoporsi a tale trattamento. Fortunatamente, questa volta la legge ha prevalso, infatti, su ricorso presentato da Confestetica, il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 04732/2021, ha definitivamente annullato quella circolare del Ministero della Salute, evidenziando che il “tatuaggio con finalità medica” è attività propria dell’estetista.

La sentenza ha posto una pietra tombale sulla questione, anche se a dire il vero la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e il D.M. n. 352 del 1994 e il D.M. n. 206 del 2015 erano già inequivocabili in tal senso. Ma visto che siamo in un paese che si chiama Italia dove per alcuni furbetti le leggi sono interpretabili e addirittura con propaganda non sense, invocano il vuoto normativo, che di fatto non esiste, è bene far interve**re il Consiglio di Stato in modo netto e chiaro.

L’istituto superiore di Sanità, nella relazione del 27 aprile 2021, ha chiarito che nel caso di pazienti oncologici, il “tatuaggio con finalità medica” del complesso ar**la capezzolo, non costituisce una fase della procedura medica, ma una fase estetica, che interviene a valle del percorso diagnostico-terapeutico che tende a garantire, un buon esito estetico finale capace di restituire un equilibrio ed un benessere psicologico altrimenti compromesso.

L’attività estetica svolta dall’estetista abilitata è in perfetta sintonia con la definizione di salute dell’OMS in base alla quale: la salute è “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità”.

È ingannevole, quindi, definirlo “tatuaggio con finalità medica” come se fosse un trattamento terapeutico, ovvero, il complesso dei mezzi e dei provvedimenti usati per contrastare le malattie, i loro sintomi e le possibili complicanze, caso in cui prevarrebbe la finalità terapeutica, quanto, piuttosto, di un trattamento estetico che contribuisce a recuperare l’integrità corporea lesa dalla preesistente

condizione patologica, alleviando il disagio psicologico e ripristinando l’autostima del cliente, che non può in questo caso definirsi paziente, quale componente fondamentale finalizzata al recupero del benessere e di una socialità piena.

Per trattamento terapeutico si intende un trattamento che prevede il ricorso ad un piano terapeutico ed il “tatuaggio con finalità medica” non rientra in tale categoria non potendo essere assimilato ad un “trattamento” terapeutico.

In definitiva, il “tatuaggio con finalità medica” è l’atto che, attraverso l’introduzione di pigmenti, mira ad ottenere una restitutio ad integrum della parte lesa a seguito di ricostruzione chirurgica.

Articolo: Confestetica news
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/tatuaggio-con-finalita-medica-termine-ingannevole

24/04/2022
Carissime estetiste, in questi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria manipolazione e falsificazione della realt...
23/04/2022

Carissime estetiste, in questi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria manipolazione e falsificazione della realtà da parte degli organi di Stampa che attribuiscono ad una estetista la morte di Samantha Migliore dopo essersi sottoposta in casa propria ad un trattamento di medicina estetica al seno.
In realtà, ad effettuare il trattamento di medicina estetica al seno di Samantha Migliore è stata una sudamericana, Pamela Andress organizzatrice di eventi, che nulla ha a che vedere con la professione di estetista.

La stampa "ha deciso" che questa nota sudamericana doveva essere un'estetista ed è da ieri che con grande fatica stiamo facendo rettificare tutti i giornali e le trasmissioni TV che ancora oggi riportano falsamente la parola estetista.

Abbiamo fatto rettificare Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, l'agenzia ANSA e molti altri, ma ancora non basta, tanto è vero che oggi abbiamo dovuto rifare un nuovo comunicato stampa, che di seguito vi riportiamo.

COMUNICATO STAMPA
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/samantha-migliore-muore-in-casa-dopo-un-intervento-di-medicina-estetica-al-seno-eseguito-da-una-organizzatrice-di-eventi-sudamericana

a seguito delle rettifiche in parte già effettuate dal Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, Ansa e altri, circa la notizia della morte de...

Dermopigmentazione: l’estetista è già abilitata e non deve frequentare nessun corso di abilitazione igienico sanitario d...
27/06/2021

Dermopigmentazione: l’estetista è già abilitata e non deve frequentare nessun corso di abilitazione igienico sanitario di tatuaggio e piercing – la dermopigmentazione è un trattamento estetico.

Tutte le attività di estetica che eseguono trattamenti estetici hanno regolare licenza comunale e il nulla osta sanitario. La dermopigmentazione, detta anche Permanent Make Up o trucco permanente è un trattamento estetico e in quanto tale è attività propria dell’estetista per legge dal 1990 e ancor prima.

La dermopigmentazione, negli ultimi anni, per molti è diventata una moda. Molte aziende ed enti di formazione accreditati dalle regioni e non, stanno per questo cavalcando l’onda e vendono mediamente, per la “modica” cifra di 5Mila euro, corsi, dermografo e inchiostri a migliaia di persone prive del titolo di abilitazione estetica e privi di licenza comunale.

Questi venditori di corsi, pur di vendere a chiunque hanno pubblicizzato e garantito ai partecipanti, che dopo aver frequentato il loro percorso formativo avrebbero ottenuto il titolo abilitante igienico sanitario per effettuare la dermopigmentazione.

Peccato, però, che la legge stabilisca che per effettuare la dermopigmentazione si debba essere in possesso del titolo di estetista e di una regolare licenza comunale di estetica con relativo nulla osta sanitario. Cose, queste ultime, che tutti i centri estetici posseggono da sempre a tutela della salute del cliente finale, ma che questi enti di formazione omettono di comunicarlo.

Questo sistema di vendere corsi fasulli va avanti ormai da troppi anni e ci troviamo, per questo, migliaia di malcapitate che, nonostante il loro grande investimento presso questi venditori di corsi, si ritrovano in mano un pezzo di carta privo di valore e non spendibile e non possono esercitare l’attività estetica di dermopigmentazione, perché ogni comune per rilasciare la licenza di estetica, richiede il titolo abilitante di estetista e non certo quello di dermopigmentista o di tatuatore.

Non sappiamo se “è nato prima l’uovo o la gallina”, ovvero non sappiamo se le regioni abbiano emanato provvedimenti amministrativi prima o dopo che queste migliaia di malcapitati avessero speso tutti questi soldi per dei corsi di dermopigmentazione fasulli. Sappiamo, però, che alcune regioni hanno emanato atti amministrativi illegittimi seppure regolari dal punto di vista formale, tentando maldestramente di dare una parvenza di legittimazione a questa professione inventata da aziende e venditori di corsi.

Veniamo al nocciolo della questione! ormai si è capito che dietro la dermopigmentazione c’è un vero e proprio business altamente redditizio e quindi come potevano fare per vendere costosissimi corsi a tutti? Semplice, inventandosi la nuova figura inesistente della DERMOPIGMENTISTA. Secondo quello che questi venditori di corsi raccontano, una qualsiasi persona che li frequenta, riceve l’abilitazione igienico sanitaria per effettuare la dermopigmentazione, che per legge è già un’attività dell’estetista. Particolare quest’ultimo, che viene regolarmente omesso! per loro, infatti, l’importante è incassare 5Mila euro a testa in cambio di un’abilitazione fasulla, un dermografo e quattro inchiostri. Purtroppo, ci sono migliaia di giovani ragazze che in questi anni sono cadute in questo sistema assurdo.

Ma non si sono fermati qui. Questi venditori di corsi, con la complicità di qualche assessore regionale, hanno ottenuto delibere e atti illegittimi da amministrazioni compiacenti, ed hanno addirittura inserito nel repertorio delle nuove professioni quella inesistente della dermopigmentista.

Et voilà il gioco è fatto, da una parte si crea l’obbligo amministrativo(illegittimo) e dall’altro ci sono pronti gli enti di formazione a vendere nuovi corsi. Tant’è che è andata a finire che anche le estetiste per fare la dermopigmentazione estetica secondo questi furbetti, dovrebbero ottenere una nuova abilitazione, ovviamente del tutto inutile e illegittima, visto che tutte le attività di estetica sono già state autorizzate sin dalla loro apertura sia dal comune che dall’azienda sanitaria locale ad effettuare tutti i trattamenti estetici, compresa la dermopigmentazione.

L’estetista, oggi purtroppo si trova costretta a frequentare un nuovo corso per tatuatori che nulla ha a che vedere con l’attività di estetica e lo fa solo per il quieto vivere e per evitare il rischio di subire controlli da parte di accertatori magari male informati, che la sanzionerebbero. Per questo l’estetista paga 650 euro (questo è quanto costa questo tipo di corso), spreca 90 ore del suo tempo e subisce queste ingiustizie. Assomiglia molto ad una tassa occulta o addirittura a qualcosa di ancora peggio!

Eppure, è molto semplice da capire:

- IL TATUAGGIO è un’arte, una pratica di decorazione del corpo attraverso immagini, disegni, simboli, colorati o meno e, non necessariamente carichi di significato.

-IL TRUCCO PERMANENTE - DERMOPIGMENTAZIONE – Permanent Make Up (PMU) è un trattamento estetico che viene eseguito esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

Riepilogando, la dermopigmentazione è un trattamento estetico, però se lo si fa passare per tatuaggio, aziende ed enti di formazione guadagnano un sacco di soldi sulla pelle dei malcapitati.

Il loro business lo conoscono tutti: il pacchetto costa per l’estetista 650 euro per un corso di abilitazione fasullo di 90 ore; per chi non è estetista invece costa 5.000 euro, ed è compreso sempre un corso di abilitazione fasullo di dermopigmentista, un Dermografo e gli inchiostri per iniziare a lavorare. Un ente di formazione che iscrive 80 malcapitati l’anno può contare su un incasso medio di 400mila euro l’anno, instradando così 80 nuove abusive sul mercato ad insaputa degli iscritti stessi. Ci sono enti di formazione che iscrivono anche più di 200 persone l’anno, con un milione di euro di incassi.

Giusto per essere chiari a scanso di equivoci è bene sapere che per effettuare il trucco permanente - dermopigmentazione – Permanent Make Up (PMU), in tutta Italia serve il titolo di estetista e la “licenza estetica” rilasciata dal comune di appartenenza. Questo trattamento estetico non si può erogare in nessuna altra condizione diversa da questa!

Questo è tutto confermato dai seguenti atti normativi e sentenze:

- Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4)

- Decreto Interministeriale 206 del 15 ottobre 2015 (pubblicato in

- Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015)

- Ministero dello Sviluppo Economico con Nota prot. n. 18706 del 20 gennaio 2017

- Sentenza del TAR LAZIO N. 02712/2020 del 02/03/2020

- Sentenza del Consiglio di Stato N. 04732/2021 del 18/06/2021

Ma non è finita qui.

In Italia non ci facciamo mancare proprio nulla. Infatti, la Regione Lazio in data 3 marzo 2021 ha promulgato una “LEGGE TRUFFA”, che di fatto ignora che la dermopigmentazione sia un trattamento estetico già normato dalla legge nazionale e decide di normarla nuovamente, sottraendo di fatto all’estetista questo trattamento estetico per affidarlo al tatuatore, che per inciso, non si occupa di trattamenti estetici e nemmeno vuole iniziare a farli con questa legge truffa.

Questa legge regionale, provocherà moltissimi danni ai sindaci del Lazio, che in sede di SCIA si troveranno in un vero e proprio stallo amministrativo. Per eseguire la dermopigmentazione, infatti, il sindaco dovrà rilasciare una licenza estetica e non quella di tatuatore così come previsto dalla legge regionale del Lazio.

Anche la Regione Lombardia, ha presentato il suo disegno di legge 172 sulla scia della regione Lazio, inserendo inizialmente anch’essa la dermopigmentazione tra le attività del tatuatore.

Ma nelle due audizioni tenute in Regione Lombardia del 27 maggio e 3 giugno su formale richiesta scritta e orale di Confestetica, poi appoggiata anche da CNA e CONFARTIGIANATIO, Gianmarco SENNA Presidente IV Commissione permanente - Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, ha ufficialmente stralciato la dermopigmentazione dalla proposta di legge n. 172 tatuaggio e piercing.

Ora, noi ci auguriamo fermamente che le quattro regioni in questione, facciano autonomamente un passo indietro entro i prossimi giorni, che ripristinino il gravissimo illecito compresa la regione Lazio, che, così come ha fatto saggiamente la regione Lombardia, possa emendare velocemente la legge regionale n.2 del 3 marzo. Diversamente Confestetica sarà costretta a far interve**re l’autorità garante della concorrenza e del mercato, che risolverà la questione in 60 giorni, così come previsto per legge, visto che la regione Lazio ha emanato un atto in palese violazione della concorrenza e del mercato.

Quanto agli enti di formazione, che facciano altrettanto onde evitare cause di risarcimento danni volte ad ottenere la restituzione del prezzo versato da molti malcapitati, per corsi che non abilitano ad alcun titolo di dermopigmentista.

In conclusione, è bene tenere a mente che la dermopigmentazione è un trattamento estetico eseguito dall’estetista nel centro estetico autorizzato e certificato dal comune di appartenenza e non è certo un tatuaggio!
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/dermopigmentazione-lestetista-e-gia-abilitata-e-non-deve-frequentare-nessun-corso-di-abilitazione-igienico-sanitario-di-tatuaggio-e-piercing-la-dermopigmentazione-e-un-trattamento-estetico

Tutte le attività di estetica che eseguono trattamenti estetici hanno regolare licenza comunale e il nulla osta sanitario. La dermopigmentazion...

IL TATUAGGIO AREOLA-CAPEZZOLO TORNA FRA LE COMPETENZE PROPRIE DELL’ESTETISTA. IL MINISTERO DELLA SALUTE È STATO CONDANNA...
21/06/2021

IL TATUAGGIO AREOLA-CAPEZZOLO TORNA FRA LE COMPETENZE PROPRIE DELL’ESTETISTA. IL MINISTERO DELLA SALUTE È STATO CONDANNATO ANCHE A PAGARE LE SPESE DI VERIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

La decisione su questa vicenda è del Consiglio di Stato che, in una camera di consiglio a maggioranza femminile presieduta da Franco Frattini: nella specie la dermopigmentazione non costituisce trattamento terapeutico; la competenza maggiore e specializzata in ordine alla predetta pratica appartiene proprio agli estetisti precipuamente preparati.

Il Ministero della Salute ha sottratto illegittimamente, per due anni, tale trattamento all’estetista, senza alcuna ragione logica o giuridica-scientifica. La volontà del Ministero della Salute trasfusa nella Nota Circolare del 19/05/2019 di considerarla all’interno delle prestazioni sanitarie non è fondata.

Ogni anno ci sono 53.000 donne che a seguito dell’intervento di carcinoma alla mammella necessitano della dermopigmentazione all’ar**la-capezzolo svolta dall’estetista da oltre trent’anni. Il Ministero della Salute dal 2019 ha deciso, arbitrariamente, di sospendere tali attività, lasciando oltre 100Mila donne prive di questo importantissimo trattamento, asserendo che tale dermopigmentazione sia di competenza del medico, che per inciso, non se ne è mai occupato.

La decisione su questa vicenda è del Consiglio di Stato che, in una camera di consiglio a maggioranza femminile presieduta da Franco Frattini, ha accolto il ricorso di Confestetica. L’associazione di settore, che conta oltre 20.000 iscritti. L’associazione aveva impugnato la circolare ministeriale dinanzi al Tar del Lazio che, in primo grado, aveva dato ragione al Ministero.
L’inserimento della dermopigmentazione dell’ar**la-capezzolo fra i LEA “Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria”, ovvero quelle prestazioni che le Regioni e le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire obbligatoriamente, era stato deciso nel 2019 con una circolare della Direzione Generale della prevenzione del Ministero oggi affidato a Roberto Speranza.

Con quella direttiva il “tatuaggio per pigmentazione del complesso ar**la capezzolo”, una prestazione spesso richiesta dalle donne che hanno subito trattamenti di radioterapia o interventi chirurgici al seno con ricostruzione, era, si legge nella circolare ministeriale, consentito “esclusivamente da parte dei professionisti sanitari, escludendola dalle attività previste per la figura artigianale dell’estetista”. Il giudice di primo grado si è riconosciuto in quell’indicazione per poi ve**re sconfessato dal Consiglio di Stato.
Per risolvere la questione i magistrati amministrativi hanno richiesto una verificazione all’Istituto Superiore di Sanità. Tale verificazione è stata affidata a due delle massime esperte scientifiche in tale settore che hanno risposto:
1 – la definizione di trattamento terapeutico non discende automaticamente dall’inserimento tra i LEA;
2 – nella specie la dermopigmentazione non costituisce trattamento terapeutico;
3 – la competenza maggiore e specializzata in ordine alla predetta pratica appartiene proprio agli estetisti precipuamente preparati;
– allo stato, non sussistono altre figure professionali adeguate.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la pratica “della dermopigmentazione non può essere ricondotta alla tipologia del trattamento terapeutico, come unica conseguenza della sua indicazione tra i Lea. I livelli essenziali di assistenza, infatti, sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini. Affermare la natura sanitaria come unica conseguenza dell’inclusione dell’elenco implica un salto logico, che non può trovare condivisione”.

Anche perché il Ministero, dopo aver chiuso arbitrariamente le porte alle estetiste, si è dimenticato di dare seguito alle proprie decisioni: non ha definito per i medici “un percorso di formazione specifico che sarebbe allo stato da istituire”, né ha indicato “una professione sanitaria preposta a eseguire tale attività”, lasciando, oltre 100mila donne oncologiche , in attesa del trattamento che le estetiste, nel frattempo, non potevano più erogare per l’arbitraria e illegittima Nota circolare del Ministero della Salute.

Del resto, ciò non sarebbe mai potuto accadere perché per svolgere l’attività di dermopigmentazione è necessario il titolo di estetista, che il personale sanitario non possiede, inoltre, per esercitare, serve la “licenza comunale di estetica”, che si ottiene, presentando la SCIA in Comune, solo se in possesso del titolo di estetista.

Confestetica ha combattuto questa battaglia per tutte le estetiste e, come sempre, l’ha combattuta fino in fondo fino alla vittoria finale, credendoci sempre insieme al proprio legale Avv. Maria Camporesi.
Le estetiste possono finalmente tornare ad eseguire la dermopigmentazione del complesso ar**la capezzolo che è una loro competenza propria.

E’ giusto puntualizzarlo! perché questo è quello che prevede la legge, da oltre trent’anni, che una circolare del Ministero della salute voleva spazzare via.

La verificazione ordinata dal Consiglio di Stato all’ Istituto Superiore di Sanità è certo stata importante perché ha chiarito, definitivamente, che la dermopigmentazione dell’ar**la-capezzolo non è un trattamento terapeutico, circostanza che era comunque evidente per legge ma che il Ministero della Salute prima e il giudice di primo grado poi hanno completamente ignorato.
Bisogna anche chiedersi perché lo stesso Istituto Superiore di Sanità, che negli anni precedenti ( dieci anni almeno) aveva pubblicato ricerche e studi scientifici sul tema, abbia dovuto aspettare che un giudice gli chiedesse conto e non è intervenuto presso il Ministero per far annullare una circolare che danneggiava una intera categoria di estetiste e migliaia di donne che per due anni non hanno potuto ricevere la dermopigmentazione dell’ ar**la-capezzolo?

Ci sono voluti due anni per accertare quello che era già chiaro per legge.

Questo è il sistema Italia!!!!!

Confestetica andrà fino in fondo anche su questo e chiederà i danni a chi di dovere per questi illegittimi comportamenti che hanno creato danni irreparabili alle estetiste e alle migliaia di donne che in questi due anni non hanno potuto ricevere la dermopigmentazione del capezzolo-ar**la.

https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/il-tatuaggio-ar**la-capezzolo-torna-fra-le-competenze-proprie-dellestetista-il-ministero-della-salute-e-stato-condannato-anche-a-pagare-le-spese-di-verificazione-dellistituto-superiore-di-sanita

Il Ministero della Salute ha sottratto illegittimamente, per due anni, tale trattamento all’estetista, senza alcuna ragione logica o giuridica-s...

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