13/01/2026
Il giudice dell’esecuzione, investito dall’ente proprietario rimasto estraneo al giudizio di cognizione, ha il potere‑dovere di accertare autonomamente la sussistenza del reato‑presupposto e l’estraneità/mala fede del terzo, esercitando ampi poteri istruttori ex art. 666, c. 5, c.p.p.. la mala fede del terzo, infatti, non si presume, in quanto occorre un accertamento concreto che dimostri la qualità di committente/beneficiario o di mero schermo dell’autore. Ttutto questo perché la confisca urbanistica, di natura sostanzialmente penale, richiede proporzionalità e un accertamento effettivo delle condizioni di legge, con specifica attenzione quando l’ablazione incide su un soggetto non parte del giudizio di cognizione (Corte di cassazione, Sez. III, Sentenza del 22 dicembre 2025, n. 41056).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d'Appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione...