18/03/2024
LE STP NELLA REGIONE SICILIA – PROBLEMI INTERPRETATIVI
Il Decreto Assessoriale n. 752 del 27 luglio 2021 definisce le modalità di applicazione della normativa sanitaria regionale per le STP.
La Regione Sicilia distingue, sia in termini di requisiti che di iter amministrativo, tra “Studio Medico” e “Ambulatorio”.
Le STP vengono assimilate ad uno Studio ovvero ad un Ambulatorio in base all’attività svolta e al numero di soci che compongono la compagine sociale.
Ai fini dell’autorizzazione sanitaria, sono assimilate a Studio professionale le STP monodisciplinari con un numero di soci non superiore a tre, “iscritti al medesimo ordine, albo o collegio”, mentre sono assimilate ad ambulatorio le STP monodisciplinari il cui numero di soci professionisti è superiore a tre ovvero le STP multidisciplinari costituite da professionisti sanitari appartenenti a più discipline, anche con la presenza di soci non professionisti (c.d. soci di capitale).
Sta circolando tra gli addetti ai lavori l’errata convinzione secondo la quale, affinché la STP venga assimilata ad uno Studio professionale, i soci professionisti debbano anche essere iscritti allo stesso Ordine provinciale.
NON E’ ASSOLUTAMENTE VERO.
Il riferimento all’iscrizione allo stesso Ordine, Albo o Collegio non è affatto legato alla provincia di riferimento ma all’attività svolta, come d’altronde appare chiaro proseguendo nella lettura della norma, quando il legislatore, definendo una STP Multidisciplinare, afferma che essa è costituita da “professionisti appartenenti a più discipline e, quindi, iscritti ad ordine albi o collegi differenti”.
I professionisti che svolgono la stessa disciplina sono infatti iscritti al medesimo Ordine (Albo nel caso dei medici o degli odontoiatri) indipendentemente dalla provincia di appartenenza, mentre i professionisti che svolgono discipline diverse sono, ovviamente iscritti ad albi differenti.
Un semplice “quindi” può fare la differenza.