08/03/2025
FEMMINICIDIO: Disegno di Legge del Governo Meloni.
Un mio approfondimento pubblicato su 'Dentro la notizia' l'8.03.2025, pagg.7-9 (Chiunque voglia ricevere copia gratuita del quotidiano online, può farne richiesta a: direttore.dentrolanotizia@gmail.com).
Qui di seguito il testo completo:
Nel Consiglio dei ministri di ieri, è stato approvato un disegno di legge (ddl) che, tra le altre cose, prevede il reato di femminicidio come fattispecie codicistica autonoma tra gli altri reati. Più precisamente, la condotta punita per il cosiddetto ‘delitto di femminicidio’ viene inquadrata nel seguente modo: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575" del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni”.
Il ddl, per fortuna non un Decreto Legge, prevede anche una modifica dei reati di maltrattamenti di familiari o conviventi e "La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità". Il progetto di legge prevede, inoltre, la codifica di “circostanze aggravanti” previste in relazione a casi di lesioni personali, gravi o gravissime, pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale e violenza sessuale. Per quanto riguarda le minacce e il revenge p**n, qualora il reato è commesso come atto di discriminazione (così come proposto per gli altri reati) o di odio per la persona offesa in quanto donna [etc. …], la pena verrebbe aumentata da un terzo a due terzi.
Il ddl prevede, anche, un obbligo di comunicazione immediata della vittima dei reati di maltrattamenti, molestie sessuali, lesioni personali e stalking sulla scarcerazione del condannato e per il giudice l'obbligo di "comunicazione immediata", in caso di scarcerazione o permessi premio del condannato.
Non è l’unica novità del Ddl. Il testo, prendendo esempio da alcune procure che hanno sperimentato delle buone prassi, prevede, su richiesta motivata della vittima, l’audizione obbligatoria da parte del Pm in persona che dirige le indagini, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria. Obbliga lo stesso PM, inoltre, ad acquisire il parere della vittima, non vincolante, in caso di richiesta di patteggiamento per i reati elencati nel Codice rosso: dallo stupro ai maltrattamenti, dallo stalking al revenge p**n. Viene facilitato il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari per gli autori di violenza, con possibilità di estendere oltre i 500 metri (così come previsto dalla legge n.168/2023) la distanza minima da tenere, rispetto ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in caso di divieto di avvicinamento disposto dal giudice.
Ovviamente, il disegno di legge appena approvato dal Consiglio dei ministri è un risultato di pura propaganda politica, peraltro fortemente simbolica in quanto presentato alla stampa in concomitanza con la commemorazione dell’otto marzo, Giornata internazionale della donna.
Una propaganda che certa di togliere il Governo dalle sabbie mobili della politica internazionale in cui s’è impantanato e degli scandali in cui è stato recentemente coinvolto.
Ma nessuno si è avventurato a riferire che questa data era stata già pianificata fin dall’inizio del 2023 per un velleitario progetto di elaborazione di un Testo Unico contro la violenza sulle donne, possibilmente bipartisan, che avrebbe dato lustro al primo Governo a guida femminile della storia dell’Italia unita, sabauda e repubblicana.
Un progetto ambizioso che si è impantanato, anche questo, nei lavori della terza “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”, istituita il 9 febbraio 2023, con L. n.2, per la prima volta bicamerale, con ben 36 componenti. La predetta Commissione parlamentare, riunitasi dal 26 luglio 2003 ad oggi per ben 70 volte (alla Camera dei Deputati), non è riuscita a completare le audizioni degli esperti. L’ambizione della Commissione, per lo meno nelle finalità per cui era stata istituita per differenziarsi da quelle delle precedenti legislature, era quella di riunire in un unico corpo armonizzato la copiosa produzione legislativa varata negli ultimi trenta anni. A partire dalla legge 66/1996, che ha qualificato lo stupro come delitto contro la persona e non contro la morale pubblica, alla ratifica nel 2013 della Convenzione di Istanbul (punto di riferimento sulla materia), dal Codice rosso del 2019, al Codice rosso rafforzato del 2023, fino agli ultimi provvedimenti.
Il Governo sperava di poterlo presentare già ieri, ma, come detto, l’obiettivo è decaduto perché per varare un Testo unico in siffatta materia legislativa occorrerebbe un gruppo di competenze maggiori rispetto a quelle che possono emergere dalle estenuanti attività della Commissione parlamentare.
In ogni caso, con il ddl presentato ieri, Meloni cerca sostanzialmente di presentare una sorta di attività governativa a costo zero, con pochissima necessità di copertura finanziaria, quest’ultima relegata, peraltro, alla sola risicata attività di prevenzione promossa dal Ministero dell’università e della ricerca.
La tipizzazione del reato di femminicidio, che sarebbe introdotto nel Codice con l’articolo 577-bis «(Femminicidio)», a parere del Governo dovrebbe aumentare la tutela della donna indipendentemente dall’esistenza di vincoli familiari, all’interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell’ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne. Di conseguenza, il femminicidio come illecito penale ad hoc, fattispecie autonoma rispetto all’omicidio, così come pianificato comporterà il rischio discriminatorio e di pregiudizio nel caso di una donna uccisa, indirizzando e veicolando le indagini, essendo il primo reato a ve**re ipotizzato; con un rischio di ampliare i gravi errori giudiziari già numerosi.
La norma varata, dal mio punto di vista è anche altamente discriminatoria nei riguardi del sesso femminile, perché con palese pregiudizio si dà per scontato che la fattispecie di reato prevista, mai e poi mai possa essere compiuta da una donna nei riguardi del maschio; e qualora ciò disgraziatamente dovesse accadere, non sarebbe mai punita con la stessa entità della pena prevista per il maschio (l’ergastolo). In altri termini, la regola è che il maschio possa commettere un omicidio come atto di discriminazione o di odio (ergastolo), e qualora ci fosse un’eccezione la donna avrà una pena attenuata in quanto donna, perché è il maschio quello violento per definizione!
Senza altri preamboli, è evidente che la norma è stata preparata in grande fretta per tappare un buco organizzativo (la definizione del Testo Unico contro la violenza di genere) imprevisto, e qualora disgraziatamente dovesse essere approvata dal Parlamento, al primo ricorso utile, la Corte Costituzionale sarebbe costretta a cassarla per mera sperequazione tra i sessi, per mero sessismo, la qual cosa va contro uno dei principi inviolabili della nostra Costituzione.
In quanto criminologo, infine, non posso esimermi dal dare un parere professionale in materia.
Che il femminicidio non debba essere considerato un semplice omicidio, è ormai acclarato da tutti gli studiosi che concordemente ritengono di dover includere non solo la fattispecie omicidiaria pure e semplice nella condotta da punire, ma anche un sistema di valori culturali che in un certo qual modo lo hanno favorito, permesso e tollerato in modo connivente. Mentre l'omicidio è un atto generico di uccisione, il femminicidio implica una componente di genere, in cui la vittima è assassinata a causa della sua identità di donna (nel femminicidio). Ma questo, anche se raramente, nella storia criminologica è avvenuto anche nei riguardi di maschi vittime, in cui la componente di genere, e l’odio sottostante verso il genere opposto, era la matrice prevalente.
Ma, al di là della componente del genere sessuale, tutti dimenticano che nelle condotte sessiste (come nel femminicidio) le pulsioni omicidiarie si concretizzano in un crescendo coercitivo di azioni tese a soddisfare il desiderio di controllo dell’altro (del partner), il suo possesso, la sua punizione per comportamenti percepiti come trasgressivi rispetto agli stereotipi di genere. E come potrete notare, questa fattispecie di impulsi aggressivi, coercitivi, lesivi della dignità altrui, fino a renderlo una sorta di oggetto proprietario (spersonalizzazione) che favorisce l’omicidio, possono caratterizzare la condotta sia di un uomo quanto quella di una donna.
E anche all’interno del femminicidio, la proposta di legge è così generalizzante che non tiene conto delle diverse tipologie di femminicidi che possono accadere, ascrivendoli tutti alla medesima pena, quella dell’ergastolo.
Infatti, i femminicidi possono essere classificati in diverse tipologie: quello commesso da un partner o ex partner a seguito di dinamiche di violenza domestica (femm. intimo); quello perpetrato da membri della famiglia (padre, fratello, zio) per motivi legati a onore o tradizione (femm. familiare); quello associato a violenza sessuale, come stupri seguiti dall'uccisione della vittima (femm. sessuale); quello per tratta e sfruttamento, collegato a prostituzione forzata e traffico di esseri umani; quello culturale o d'onore, diffuso in alcune società, in cui una donna viene uccisa per aver violato norme patriarcali (es. relazioni extraconiugali, rifiuto di matrimoni imposti), come nel caso di Saman Abbas uccisa a Novellara nel 2021; quello istituzionale, derivato da omissione, complicità o inefficacia dello Stato nel preve**re o p***eguire la violenza di genere.
Pertanto, se voi foste i Giudici avreste il coraggio di giudicare gli imputati di queste fattispecie di delitti omicidiari, maturati in contesti di femminicidio così differenti, colpevoli della stessa pena, quella dell’ergastolo? Se voi foste i Giudici, avreste il coraggio, in caso esattamente contrario di maschilicidio, di applicare una pena di entità grandemente ridotta (non l’ergastolo, non il fine pena mai) ad una donna, per la stessa fattispecie di condotta omicidiaria?
Rispondetevi da soli, ed avrete la risposta sulla competenza con cui la norma è stata progettata e proposta ai cittadini di questo Stato che ha come sacro ideale quello della massima uguaglianza di condizione di ognuno di noi di fronte alla Legge.
Infine, ma questo è un altro capitolo di personale disappunto, il ddl nell’istituire il reato di femminicidio che prevede la pena dell’ergastolo (non modulabile dal Giudice) è chiaramente anticostituzionale (vds., pronuncia 168/1994) laddove non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. Anche questa dimenticanza è in linea con quanto detto in precedenza. A voi lettori ed alla Storia, la facile sentenza!