Diritto & Salute Mentale

Diritto & Salute Mentale Le belve, se un giorno dovranno giudicare gli uomini, porteranno come atto di accusa contro di noi la ferocia degli uomini sani contro i folli.

(Bruno Cassinelli, Storia della pazzia, dall'Oglio, Milano, 1964)

13/05/2025

Quest’uomo che si è buttato dal duomo di Milano era stato condannato a 15 anni di carcere per avere ucciso una donna; dopo 7 anni, era stato liberato per svolgere un lavoro all’esterno; e qualche giorno fa aveva ucciso un’altra donna e al momento del gesto era latitante.
Ma il pasticcio che sta dietro questa vicenda non è soltanto giudiziario (pene brevi, benefici concessi facilmente, mancata valutazione di pericolosità) esso passa anche per la scelta politica di chiusura degli OPG Ospedali Psichiatrici Giudiziari, - le strutture penitenziarie dedicate agli autori folli di gravi delitti -, nel cui ambito si fronteggiava la malattia mentale tutelando le possibili vittime innocenti .
Oggi gli OPG non esistono più, sono stati chiusi sulla base di un’opzione ideologica che è riuscita a superare la posizione di Basaglia, il quale correttamente aveva fatto chiudere i manicomi ma non gli OPG , perché il reo f***e poteva far male ad altri: nel caso di specie a due povere donne.
Oggi i malati di mente rimangono in carcere - vengono messi in lista di attesa per strutture inadeguate alla sicurezza, come le Rems - o tornano in libertà; la follia non è controllata e accade questo.
Chiamateli come volete, ma lavorate per riaprire strutture che garantiscano sicurezza e cura, come facevano gli OPG, altrimenti altri innocenti moriranno.

19/03/2025

CALL FOR ABSTRACTVII Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica

"Perché Maggiano è Maggiano"
04/02/2024

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Malattia mentale non vuol dire mancare alla parola data, anzi!
13/01/2024

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16/05/2022

Un detenuto di 50 anni, affetto da problemi psichiatrici, è morto stroncato da un infarto dopo aver aggredito due agenti...

31/03/2022
22/02/2022
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REMS: URGENTE UNA LEGGE PER SUPERARE LE CRITICITÀL’applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per...
29/01/2022

REMS: URGENTE UNA LEGGE PER SUPERARE LE CRITICITÀ
L’applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali, che il legislatore deve eliminare al più presto.
Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 depositata oggi 27 gennaio 2022 (redattore Francesco Viganò), con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Tivoli a proposito della disciplina sulle REMS.
Dall’istruttoria disposta dalla Corte è emerso, in particolare, che sono tra 670 e 750 le persone attualmente in lista d’attesa per l’assegnazione ad una REMS; che i tempi medi di attesa sono di circa dieci mesi, ma anche molto più lunghi in alcune Regioni; e che molte di queste persone – ritenute socialmente pericolose dal giudice – hanno commesso gravi reati, anche violenti.
Nella sentenza depositata oggi si ricorda che le REMS sono state concepite dal legislatore, nel 2012, come strutture residenziali caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), caratterizzati da una logica esclusivamente custodiale. Le REMS, pensate invece in funzione di un percorso di progressiva riabilitazione sociale, sono strutture di piccole dimensioni che devono favorire il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno, alle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la pericolosità con strumenti alternativi, per esempio con l’affidamento ai servizi territoriali per la salute mentale.
L’assegnazione alle REMS resta però nell’ordinamento italiano una misura disicurezza, disposta dal giudice penale non solo a scopo terapeutico ma anche per contenere la pericolosità sociale di una persona che ha commesso un reato. Ciò comporta – ha osservato la Corte – la necessità di rispettare i principi costituzionali sulle misure di sicurezza e sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di
legge: ossia l’esigenza che sia una legge dello Stato a disciplinare la misura, con riguardo non solo ai “casi” in cui può essere applicata ma anche ai “modi” con cui deve essere eseguita. Al contrario, oggi la regolamentazione delle REMS è solo in minima parte affidata alla legge; in gran parte è rimessa ad atti normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da Regione a Regione.
La Corte ha poi sottolineato che a causa dei suoi gravi problemi di
funzionamento il sistema non tutela in modo efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche potrebbe nuovamente realizzare, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società.
La Corte ha inoltre osservato che la totale estromissione del ministro della Giustizia da ogni competenza in materia di REMS – e dunque in materia di esecuzione di misure di sicurezza disposte dal giudice penale – non è compatibile con l’articolo 110 della Costituzione, che assegna al Guardasigilli la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La Corte ha tuttavia ritenuto di non poter dichiarare illegittima la normativa in questione, perché da una simile pronuncia deriverebbe “l’integrale caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile
processo di superamento dei vecchi OPG”, con la conseguenza di “un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti”.
Di qui il monito al legislatore affinché proceda, senza indugio, a una complessiva riforma di sistema, che assicuri assieme:
– un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza;
– la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle,
altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività;
– forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario.
Roma, 27 gennaio 2022
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:22

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10/10/2021

Il numero dei disturbi mentali è cresciuto profondamente durante il periodo della pandemia, che è comunque da considerare “il fattore precipitante di una crisi a più dimensioni che ha radici nell’inadeguatezza delle politiche sociali, sanitarie ed economiche”. Il Cardinale Peter Turkson, p...

02/07/2021

Valutazione della compatibilità o meno delle condizioni di salute del soggetto detenuto o in attesa di giudizio, con lo stato carcerario.

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