16/05/2025
l’esenzione ticket sanitario
Accedere alle cure del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un diritto fondamentale, ma spesso comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa, il cosiddetto “ticket”. Questo contributo è richiesto per molte prestazioni, come visite specialistiche, esami diagnostici e alcuni farmaci. Tuttavia, per garantire equità e sostenere chi si trova in condizioni di maggiore fragilità (economica o di salute), la legge prevede numerose cause di esenzione dal pagamento del ticket.
chi può essere esentato dal pagarlo?
Il ticket sanitario è la quota di costo di una prestazione sanitaria (visita, esame, farmaco) che rimane a carico del cittadino assistito dal Servizio Sanitario Nazionale. È stato introdotto per la prima volta nel 1982 con l’obiettivo di moderare il consumo di prestazioni sanitarie e di contribuire al finanziamento del sistema.
Proprio perché si tratta di un contributo alla spesa, la legge prevede che determinate categorie di persone, considerate più vulnerabili o esposte a maggiori bisogni sanitari, siano esentate dal suo pagamento. Le principali macro-categorie che possono beneficiare dell’esenzione sono:
• esenzioni per motivi economici: basate sul reddito complessivo del nucleo familiare, spesso associate all’età (minori di 6 anni, maggiori di 65 anni) o a particolari condizioni sociali (stato di disoccupazione, titolarità di pensione sociale o al minimo);
• esenzioni per patologia: riguardano persone affette da specifiche malattie croniche e invalidanti oppure da malattie rare, identificate da elenchi ufficiali stabiliti con decreti ministeriali;
• esenzioni per invalidità: concesse a persone a cui è stato riconosciuto un determinato grado di invalidità (civile, di guerra, per servizio, per lavoro);
• altre esenzioni previste per situazioni particolari come la gravidanza (per alcune prestazioni), la diagnosi precoce di alcuni tipi di tumore, l’accertamento dell’infezione da HIV, lo stato di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, e altre casistiche minori.
esenzione per motivi di reddito, età e condizione sociale
L’esenzione dal ticket per motivi di reddito è molto diffusa e riguarda i cittadini e le famiglie con risorse economiche limitate. I requisiti sono stabiliti dalla legge (articolo 8, comma 16, della Legge 537/1993, e successive modifiche) e si basano sul reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale relativo all’anno precedente la richiesta. Le soglie di reddito possono essere aggiornate periodicamente.
I principali codici di esenzione per reddito sono:
• E01: spetta ai cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;
• E02: spetta ai cittadini disoccupati e ai loro familiari fiscalmente a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, più 516,46 euro per ogni figlio a carico. Attenzione: per “disoccupato” ai fini di questa esenzione si intende chi ha perso un precedente impiego ed è registrato come immediatamente disponibile al lavoro presso un Centro per l’Impiego, non chi è in cerca di prima occupazione, cioè inoccupato (sentenza TAR Sicilia – Catania n. 2983/2015);
• E03: spetta ai cittadini titolari di assegno sociale (ex pensione sociale) e ai loro familiari a carico;
• E04: spetta ai cittadini titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni, e ai loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore alle soglie previste per il codice E02.
esenzione per reddito
Nella maggior parte dei casi, il diritto all’esenzione per reddito viene verificato automaticamente dal medico (medico di base, pediatra, specialista) al momento dell’emissione della ricetta elettronica. Il medico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, accede all’elenco degli assistiti esenti fornito annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (sulla base dei dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS) e riporta il codice di esenzione corretto sulla ricetta.
Se si diritto all’esenzione ma non risulti nell’elenco a disposizione del medico (ad esempio, perché la tua situazione reddituale o di status è cambiata di recente e i dati non sono ancora aggiornati), bisogna attivarsi. Tramite uno sportello della tua ASL di residenza (spesso l’ufficio esenzioni o il CUP) presentare un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti previsti per uno dei codici di esenzione. La ASL, sulla base dell’autocertificazione, può rilasciare un certificato di esenzione provvisorio, solitamente valido fino alla fine dell’anno solare (Tribunale Napoli, sez. L1, sentenza n. 3774/2022). Le ASL effettuano controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.
esenzione per una malattia cronica o patologia rara?
Se affetto da una malattia cronica e invalidante o da una malattia rara, inclusa negli appositi elenchi ministeriali (stabiliti principalmente dai Decreti Ministeriali n. 329/1999 per le croniche e n. 279/2001 per le rare, con successivi aggiornamenti), si ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie (farmaci, visite specialistiche, esami diagnostici) specificamente correlate alla patologia da cui sei affetto.
Procedura per ottenere esenzione è:
Il primo passo è ottenere una certificazione medica che attesti la diagnosi della specifica malattia esente. Questa certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista di una struttura sanitaria pubblica (ospedale, poliambulatorio della ASL) o privata accreditata e autorizzata per quella specifica patologia.
Con la certificazione medica, bisogna recarsi presso gli uffici competenti della ASL di residenza (solitamente l’ufficio esenzioni o l’ufficio assistenza specialistica).
L’ASL, dopo aver verificato la documentazione, rilascerà un attestato di esenzione (spesso un tesserino cartaceo o registrato sulla tua tessera sanitaria) che riporta il codice identificativo della patologia per cui si ha diritto all’esenzione.
Quando il medico curante o uno specialista prescriverà farmaci o prestazioni correlate alla patologia esente, dovrà indicare sull’impegnativa (ricetta) il codice di esenzione corrispondente. In questo modo, non si pagherà il ticket per quelle specifiche prestazioni.
La validità dell’attestato di esenzione per patologia può essere illimitata (per patologie croniche stabilizzate o malattie rare permanenti) o limitata nel tempo, a seconda della malattia. L’attestato stesso indicherà l’eventuale scadenza e le modalità per il rinnovo (Corte Cost., sentenza n. 43 del 11 marzo 2020).
esenzione dovuta a invalidità civile (o altre invalidità)
Anche lo stato di invalidità riconosciuto può dare diritto all’esenzione dal ticket. Le regole precise dipendono dal tipo e dalla percentuale di invalidità:
• invalidi civili: hanno diritto all’esenzione totale (per tutte le prestazioni) se hanno una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Con percentuali inferiori (fino al 66%) non spetta l’esenzione per invalidità civile (potrebbero però rientrare in altre categorie, es. reddito o patologia). Gli invalidi civili al 100% e i titolari di indennità di accompagnamento sono ovviamente inclusi;
• invalidi di guerra e per servizio: hanno diritto all’esenzione totale se appartengono alle categorie dalla 1ª alla 8ª;
• invalidi del lavoro: hanno diritto all’esenzione totale se hanno una percentuale di invalidità INAIL superiore al 67% o altre condizioni specifiche;
• ciechi e sordomuti: hanno diritto all’esenzione totale.
La procedura per ottenere l’esenzione per invalidità ha subito modifiche negli ultimi anni.
Dal 2010, la competenza esclusiva per accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap (Legge 104) e disabilità (Legge 68) è passata all’INPS. Pertanto, la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità va presentata all’INPS per via telematica (di solito tramite un patronato o direttamente se si possiedono le credenziali).
L’INPS convocherà l’interessato a visita presso la propria commissione medica (integrata da un medico ASL) e rilascerà il verbale sanitario definitivo che attesta (o nega) lo stato e la percentuale di invalidità (Tribunale Potenza, sez. S1, sentenza n. 920/2022).
Una volta ottenuto il verbale INPS che certifica una percentuale di invalidità che dà diritto all’esenzione (es. superiore al 67% per gli invalidi civili), questo documento deve essere utilizzato per ottenere il riconoscimento formale dell’esenzione ai fini del ticket.
Anche se le procedure possono avere sfumature regionali, generalmente è necessario presentare il verbale INPS alla propria ASL di residenza. Sarà poi la ASL a registrare il codice di esenzione per invalidità sulla tessera sanitaria dell’assistito o a rilasciare un apposito attestato.
È importante ricordare che, mentre l’INPS accerta il requisito sanitario, è la ASL che rimane l’ente competente per la gestione dell’esenzione ticket e per le eventuali controversie relative alla sua applicazione pratica (Tribunale di Teramo, sentenza n.590 del 16 ottobre 2024).
Come sapere se ho diritto all’esenzione del ticket
Le normative sulle esenzioni possono essere complesse e soggette ad aggiornamenti. Per avere informazioni precise, aggiornate e personalizzate sulla tua situazione, le fonti più affidabili a cui puoi rivolgerti sono:
• il portale ufficiale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it): ha una sezione dedicata alle esenzioni dal ticket con elenchi delle patologie, codici e spiegazioni dettagliate;
• il sito web della tua Regione e della tua Azienda Sanitaria Locale (ASL): le Regioni possono avere disposizioni integrative e le ASL pubblicano spesso guide locali e la modulistica necessaria;
• gli sportelli informativi o gli Uffici Esenzioni della tua ASL: il personale può fornirti informazioni dirette e verificare la tua posizione;
• il tuo Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS): conosce la tua situazione sanitaria e può verificare le esenzioni già registrate a tuo nome nel sistema informatico della Tessera Sanitaria;
• i Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF): offrono supporto qualificato e gratuito per la verifica dei requisiti (specialmente quelli reddituali) e per l’inoltro delle pratiche di richiesta (es. autocertificazioni, domande di invalidità).
L’esenzione è automatica una volta che si hanno i requisiti, o devo sempre fare una richiesta? E quanto dura?
Nella maggior parte dei casi, l’esenzione non è automatica, ma richiede un’azione da parte del cittadino o del suo medico. In particolare bisogna distinguere tra:
• esenzioni per reddito: come visto, spesso il medico può verificare la presenza negli elenchi del MEF tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Se però non risulti in elenco o la tua situazione è cambiata, devi presentare tu l’autocertificazione alla ASL. La validità è tipicamente annuale (anno solare) e soggetta a verifica. Se perdi i requisiti (es. il reddito supera la soglia), hai il dovere di non avvalerti più dell’esenzione e di comunicarlo alla ASL;
• esenzioni per patologia o invalidità: richiedono sempre una procedura attiva per ottenere la certificazione medica o il verbale INPS e poi il rilascio dell’attestato/codice da parte della ASL. La durata varia: può essere illimitata per condizioni permanenti o avere una scadenza specifica (indicata sull’attestato) per patologie che richiedono verifiche periodiche.
È quindi fondamentale verificare la propria posizione e attivarsi per richiedere o rinnovare l’esenzione quando necessario.
Rischi per un’autocertificazione non veritiera per ottenere l’esenzione per reddito
Presentare un’autocertificazione dichiarando requisiti reddituali o di status (es. disoccupazione) non veritieri per ottenere un’esenzione a cui non si ha diritto è un comportamento gravemente illecito. Le ASL e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli incrociati per verificare la correttezza delle dichiarazioni.
Le conseguenze di una falsa autocertificazione possono essere pesanti:
• L’ASL ti richiederà la restituzione di tutti i ticket relativi alle prestazioni sanitarie ottenute indebitamente in regime di esenzione, maggiorati degli interessi legali. Il diritto della ASL a recuperare queste somme si prescrive in dieci anni (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1778/2024);
• possono essere applicate ulteriori sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
• dichiarare il falso a un pubblico ufficiale tramite autocertificazione può configurare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 del Codice Penale), che prevede pene detentive.
È quindi assolutamente sconsigliato fornire dichiarazioni non veritiere.