Studio Foggetti dr. Vito

Studio Foggetti dr. Vito Consulenza del lavoro

20/06/2025

Dopo quanto tempo il Fisco non può più accertare la dichiarazione dei redditi? Guida ai termini di prescrizione (5 o 7 anni), Art. 43 DPR 600/73 e novità.

20/06/2025
19/06/2025

Vietato lavorare all’aperto nelle ore più calde: firmata ordinanza regionale


La Regione Puglia adotta le misure per la tutela della salute dei lavoratori esposti a elevate temperature.
In particolare, è vietato lo svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore comprese tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sistema di monitoraggio segnali un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.
L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 31 agosto, riguarda principalmente i settori agricolo, forestale, edile, florovivaistico e le attività in cave e cantieri, particolarmente vulnerabili alle condizioni climatiche estreme.
Sono previste misure organizzative obbligatorie per i datori di lavoro, tra cui l’anticipazione degli orari di lavoro, l’aumento delle pause in zone ombreggiate, la fornitura di acqua e abbigliamento adeguato, oltre alla rotazione dei turni per limitare l’impegno fisico prolungato.

19/06/2025

Vietato lavorare all’aperto nelle ore più calde: firmata ordinanza regionale

La Regione Puglia adotta le misure per la tutela della salute dei lavoratori esposti a elevate temperature.
In particolare, è vietato lo svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore comprese tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sistema di monitoraggio segnali un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.
L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 31 agosto 2025, riguarda principalmente i settori agricolo, forestale, edile, florovivaistico e le attività in cave e cantieri, particolarmente vulnerabili alle condizioni climatiche estreme.
Sono previste misure organizzative obbligatorie per i datori di lavoro, tra cui l’anticipazione degli orari di lavoro, l’aumento delle pause in zone ombreggiate, la fornitura di acqua e abbigliamento adeguato, oltre alla rotazione dei turni per limitare l’impegno fisico prolungato.

12/06/2025

ATTENZIONE
CIRCA 450 nuovi ispettori del lavoro IMPIEGATI in provincia di Lecce.
Molte aziende sono impreparate
MoltE AZIENDE non sono in regola per oltre il 50% degli adempimenti
MA LA COSA PIU’ GRAVE e che tali aziende non comprendono che mettersi a posto, costa molto ma molto meno che pagare anche un semplice verbale ed essere inseriti così nell'elenco delle aziende attenzionate dell'Ispettorato
STUDIO FOGGETTI

04/06/2025

INFORMATIVA
DURC
Durc (DOCUMENTO unico di regolarotà contributiva) attesta il corretto adempimento degli obblighi contributivi di un datore di lavoro, un’impresa o lavoratore autonomo nei confronti di INPS e INAIL e, per le imprese edili, anche delle Casse Edili.
La regolarità è fondamentale perché:
• consente di usufruire di agevolazioni normative e contributive (sgravi, incentivi all’assunzione, ecc.);
• è un requisito obbligatorio per partecipare a gare d’appalto della Pubblica Amministrazione e per la stipula dei relativi contratti;
• è spesso richiesto per ottenere permessi o per la gestione dei cantieri;
• è necessario per ottenere il pagamento di fatture da parte di Enti pubblici;
• dimostra l’affidabilità e la correttezza dell’impresa o del professionista.

La verifica telematica della regolarità contributiva può essere effettuata da diversi soggetti:
• l’impresa o il lavoratore autonomo stesso, per controllare la propria posizione;
• l’Ente appaltante pubblico e gli enti aggiudicatori, ai fini della partecipazione a gare d’appalto e della gestione dei contratti pubblici;
• le Società Organismi di Attestazione (SOA), nell’ambito delle loro attività di qualificazione;
• altri soggetti che vi abbiano un interesse giuridicamente rilevante, come ad esempio un committente privato che intende affidare lavori o servizi;
• i consulenti del lavoro e altri intermediari abilitati, su delega dell’impresa o del lavoratore autonomo.
La verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa o dal lavoratore autonomo scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese precedente a quello della verifica. Ad esempio, una verifica effettuata a marzo riguarderà i debiti scaduti fino al 31 gennaio precedente.
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (come artigiani, commercianti, agricoltori) assolvono in proprio all’obbligo contributivo, la verifica deve essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi, specialmente nel caso di società i cui piu’ soci sono iscritti a tali gestioni.
Qualora non è immediata la regolarità contributiva il sistema prevede una procedura specifica chiamata “invito a regolarizzare“.
La regolarizzazione da parte dell’impresa o lavoratore autonomo deve avvenire entro 15 giorni, in questo modo si avrà il Documento di regolarità (DURC online) attestante la regolarità.
Se, invece, il termine di 15 giorni decorre inutilmente senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la verifica negativa viene comunicata ai soggetti che avevano effettuato l’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Il documento che attesta la regolarità contributiva (il “DURC online”), ha una validità di 120 giorni dalla data della sua acquisizione. Durante questo periodo, il documento può essere utilizzato per tutte le finalità per cui è richiesto, senza necessità di effettuare nuove interrogazioni per lo stesso soggetto, a meno che non intervengano modifiche significative nella posizione contributiva.
Studio Foggetti Vito

02/06/2025

Qual è l'importo massimo prelevabile in banca senza giustificazioni? Analisi dei limiti per antiriciclaggio e delle soglie fiscali per i prelievi degli imprenditori. Molti correntisti non conoscono come funzionano le regole sulla possibilità di disporre del proprio denaro depositato in banca, spec...

02/06/2025

INFORMATIVA
ATTENZIONE
Infortunio da mancata formazione e sicurezza: il risarcimento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15694/2025 conferma la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio da mancata formazione e sicurezza del lavoratore e quindi cui il datore di lavoro è stato ritenuto penalmente responsabile per lesioni colpose aggravate ai danni del dipendente, a causa della violazione delle norme di sicurezza.
La Corte ha ritenuto il datore di lavoro responsabile per non aver adottato le misure di sicurezza necessarie, per aver violato gli obblighi formativi e per aver assegnato al lavoratore mansioni non previste dal contratto.
Le disposizioni relative al risarcimento civile restano confermate: il datore di lavoro e la società sono tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.

31/05/2025

informativa da Studio Foggetti

Ferie non godute e dimissioni

Quando un lavoratore si dimette le ferie vanno pagate.
Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di quattro settimane di ferie all’anno per il recupero delle energie psico-fisiche. Questo diritto è garantito dal Codice Civile. Alla fine del rapporto di lavoro, se il lavoratore non ha usufruito di tutte le ferie maturate, ha diritto all’indennità sostitutiva.
Ma vale solo se il datore di lavoro non ha invitato, con prova, di aver sollecitato il lavoratore a prenderle.
La Cassazione afferma che :“Il datore di lavoro deve dimostrare di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato che, in caso contrario, le avrebbe perse.”
Senza questa prova, il lavoratore ha diritto al pagamento.
Il diritto all’indennità per ferie non godute non si prescrive finché il rapporto di lavoro è in corso. La prescrizione di 5 anni inizia solo dopo la cessazione del contratto.

20/05/2025

INFORMATIVA
Gli ASSEGNI per il NUCLEO FAMILIARE in busta paga spettano ai nuclei familiari non beneficiari dell’Assegno Unico. Nuclei familiari che comprendono il richiedente l’assegno, il coniuge non separato legalmente ed effettivamente o il partner unito civilmente, figli tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti, e nei nuclei familiari con 4 o più figli sotto i 26 anni, i figli tra i 21 e i 26 anni sono considerati solo ai fini del nucleo numeroso, ma non per il calcolo degli ANF. Possono far parte del nucleo anche fratelli, sorelle e nipoti del richiedente sotto i 18 anni, non coniugati, o senza limiti d’età se inabili, orfani o senza pensione di reversibilità.

In caso di variazioni nel nucleo familiare o nelle condizioni di reddito, il lavoratore deve presentare telematicamente una domanda di variazione tramite la procedura “ANF DIP”. Per alcune situazioni, come l'inclusione di soggetti particolari o il rischio di duplicazione dei pagamenti, è necessaria l'autorizzazione preventiva dell’INPS, inclusi i casi in cui il coniuge non firma la dichiarazione di responsabilità o quando si richiede l’aumento dei redditi per nuclei monoparentali.

16/05/2025

l’esenzione ticket sanitario
Accedere alle cure del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un diritto fondamentale, ma spesso comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa, il cosiddetto “ticket”. Questo contributo è richiesto per molte prestazioni, come visite specialistiche, esami diagnostici e alcuni farmaci. Tuttavia, per garantire equità e sostenere chi si trova in condizioni di maggiore fragilità (economica o di salute), la legge prevede numerose cause di esenzione dal pagamento del ticket.
chi può essere esentato dal pagarlo?
Il ticket sanitario è la quota di costo di una prestazione sanitaria (visita, esame, farmaco) che rimane a carico del cittadino assistito dal Servizio Sanitario Nazionale. È stato introdotto per la prima volta nel 1982 con l’obiettivo di moderare il consumo di prestazioni sanitarie e di contribuire al finanziamento del sistema.
Proprio perché si tratta di un contributo alla spesa, la legge prevede che determinate categorie di persone, considerate più vulnerabili o esposte a maggiori bisogni sanitari, siano esentate dal suo pagamento. Le principali macro-categorie che possono beneficiare dell’esenzione sono:
• esenzioni per motivi economici: basate sul reddito complessivo del nucleo familiare, spesso associate all’età (minori di 6 anni, maggiori di 65 anni) o a particolari condizioni sociali (stato di disoccupazione, titolarità di pensione sociale o al minimo);
• esenzioni per patologia: riguardano persone affette da specifiche malattie croniche e invalidanti oppure da malattie rare, identificate da elenchi ufficiali stabiliti con decreti ministeriali;
• esenzioni per invalidità: concesse a persone a cui è stato riconosciuto un determinato grado di invalidità (civile, di guerra, per servizio, per lavoro);
• altre esenzioni previste per situazioni particolari come la gravidanza (per alcune prestazioni), la diagnosi precoce di alcuni tipi di tumore, l’accertamento dell’infezione da HIV, lo stato di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, e altre casistiche minori.
esenzione per motivi di reddito, età e condizione sociale
L’esenzione dal ticket per motivi di reddito è molto diffusa e riguarda i cittadini e le famiglie con risorse economiche limitate. I requisiti sono stabiliti dalla legge (articolo 8, comma 16, della Legge 537/1993, e successive modifiche) e si basano sul reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale relativo all’anno precedente la richiesta. Le soglie di reddito possono essere aggiornate periodicamente.
I principali codici di esenzione per reddito sono:
• E01: spetta ai cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;
• E02: spetta ai cittadini disoccupati e ai loro familiari fiscalmente a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge, più 516,46 euro per ogni figlio a carico. Attenzione: per “disoccupato” ai fini di questa esenzione si intende chi ha perso un precedente impiego ed è registrato come immediatamente disponibile al lavoro presso un Centro per l’Impiego, non chi è in cerca di prima occupazione, cioè inoccupato (sentenza TAR Sicilia – Catania n. 2983/2015);
• E03: spetta ai cittadini titolari di assegno sociale (ex pensione sociale) e ai loro familiari a carico;
• E04: spetta ai cittadini titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni, e ai loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore alle soglie previste per il codice E02.
esenzione per reddito
Nella maggior parte dei casi, il diritto all’esenzione per reddito viene verificato automaticamente dal medico (medico di base, pediatra, specialista) al momento dell’emissione della ricetta elettronica. Il medico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, accede all’elenco degli assistiti esenti fornito annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (sulla base dei dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS) e riporta il codice di esenzione corretto sulla ricetta.
Se si diritto all’esenzione ma non risulti nell’elenco a disposizione del medico (ad esempio, perché la tua situazione reddituale o di status è cambiata di recente e i dati non sono ancora aggiornati), bisogna attivarsi. Tramite uno sportello della tua ASL di residenza (spesso l’ufficio esenzioni o il CUP) presentare un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti previsti per uno dei codici di esenzione. La ASL, sulla base dell’autocertificazione, può rilasciare un certificato di esenzione provvisorio, solitamente valido fino alla fine dell’anno solare (Tribunale Napoli, sez. L1, sentenza n. 3774/2022). Le ASL effettuano controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.
esenzione per una malattia cronica o patologia rara?
Se affetto da una malattia cronica e invalidante o da una malattia rara, inclusa negli appositi elenchi ministeriali (stabiliti principalmente dai Decreti Ministeriali n. 329/1999 per le croniche e n. 279/2001 per le rare, con successivi aggiornamenti), si ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie (farmaci, visite specialistiche, esami diagnostici) specificamente correlate alla patologia da cui sei affetto.
Procedura per ottenere esenzione è:
Il primo passo è ottenere una certificazione medica che attesti la diagnosi della specifica malattia esente. Questa certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista di una struttura sanitaria pubblica (ospedale, poliambulatorio della ASL) o privata accreditata e autorizzata per quella specifica patologia.
Con la certificazione medica, bisogna recarsi presso gli uffici competenti della ASL di residenza (solitamente l’ufficio esenzioni o l’ufficio assistenza specialistica).
L’ASL, dopo aver verificato la documentazione, rilascerà un attestato di esenzione (spesso un tesserino cartaceo o registrato sulla tua tessera sanitaria) che riporta il codice identificativo della patologia per cui si ha diritto all’esenzione.
Quando il medico curante o uno specialista prescriverà farmaci o prestazioni correlate alla patologia esente, dovrà indicare sull’impegnativa (ricetta) il codice di esenzione corrispondente. In questo modo, non si pagherà il ticket per quelle specifiche prestazioni.
La validità dell’attestato di esenzione per patologia può essere illimitata (per patologie croniche stabilizzate o malattie rare permanenti) o limitata nel tempo, a seconda della malattia. L’attestato stesso indicherà l’eventuale scadenza e le modalità per il rinnovo (Corte Cost., sentenza n. 43 del 11 marzo 2020).
esenzione dovuta a invalidità civile (o altre invalidità)
Anche lo stato di invalidità riconosciuto può dare diritto all’esenzione dal ticket. Le regole precise dipendono dal tipo e dalla percentuale di invalidità:
• invalidi civili: hanno diritto all’esenzione totale (per tutte le prestazioni) se hanno una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Con percentuali inferiori (fino al 66%) non spetta l’esenzione per invalidità civile (potrebbero però rientrare in altre categorie, es. reddito o patologia). Gli invalidi civili al 100% e i titolari di indennità di accompagnamento sono ovviamente inclusi;
• invalidi di guerra e per servizio: hanno diritto all’esenzione totale se appartengono alle categorie dalla 1ª alla 8ª;
• invalidi del lavoro: hanno diritto all’esenzione totale se hanno una percentuale di invalidità INAIL superiore al 67% o altre condizioni specifiche;
• ciechi e sordomuti: hanno diritto all’esenzione totale.
La procedura per ottenere l’esenzione per invalidità ha subito modifiche negli ultimi anni.
Dal 2010, la competenza esclusiva per accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap (Legge 104) e disabilità (Legge 68) è passata all’INPS. Pertanto, la domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità va presentata all’INPS per via telematica (di solito tramite un patronato o direttamente se si possiedono le credenziali).
L’INPS convocherà l’interessato a visita presso la propria commissione medica (integrata da un medico ASL) e rilascerà il verbale sanitario definitivo che attesta (o nega) lo stato e la percentuale di invalidità (Tribunale Potenza, sez. S1, sentenza n. 920/2022).
Una volta ottenuto il verbale INPS che certifica una percentuale di invalidità che dà diritto all’esenzione (es. superiore al 67% per gli invalidi civili), questo documento deve essere utilizzato per ottenere il riconoscimento formale dell’esenzione ai fini del ticket.
Anche se le procedure possono avere sfumature regionali, generalmente è necessario presentare il verbale INPS alla propria ASL di residenza. Sarà poi la ASL a registrare il codice di esenzione per invalidità sulla tessera sanitaria dell’assistito o a rilasciare un apposito attestato.
È importante ricordare che, mentre l’INPS accerta il requisito sanitario, è la ASL che rimane l’ente competente per la gestione dell’esenzione ticket e per le eventuali controversie relative alla sua applicazione pratica (Tribunale di Teramo, sentenza n.590 del 16 ottobre 2024).
Come sapere se ho diritto all’esenzione del ticket
Le normative sulle esenzioni possono essere complesse e soggette ad aggiornamenti. Per avere informazioni precise, aggiornate e personalizzate sulla tua situazione, le fonti più affidabili a cui puoi rivolgerti sono:
• il portale ufficiale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it): ha una sezione dedicata alle esenzioni dal ticket con elenchi delle patologie, codici e spiegazioni dettagliate;
• il sito web della tua Regione e della tua Azienda Sanitaria Locale (ASL): le Regioni possono avere disposizioni integrative e le ASL pubblicano spesso guide locali e la modulistica necessaria;
• gli sportelli informativi o gli Uffici Esenzioni della tua ASL: il personale può fornirti informazioni dirette e verificare la tua posizione;
• il tuo Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS): conosce la tua situazione sanitaria e può verificare le esenzioni già registrate a tuo nome nel sistema informatico della Tessera Sanitaria;
• i Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF): offrono supporto qualificato e gratuito per la verifica dei requisiti (specialmente quelli reddituali) e per l’inoltro delle pratiche di richiesta (es. autocertificazioni, domande di invalidità).
L’esenzione è automatica una volta che si hanno i requisiti, o devo sempre fare una richiesta? E quanto dura?
Nella maggior parte dei casi, l’esenzione non è automatica, ma richiede un’azione da parte del cittadino o del suo medico. In particolare bisogna distinguere tra:
• esenzioni per reddito: come visto, spesso il medico può verificare la presenza negli elenchi del MEF tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Se però non risulti in elenco o la tua situazione è cambiata, devi presentare tu l’autocertificazione alla ASL. La validità è tipicamente annuale (anno solare) e soggetta a verifica. Se perdi i requisiti (es. il reddito supera la soglia), hai il dovere di non avvalerti più dell’esenzione e di comunicarlo alla ASL;
• esenzioni per patologia o invalidità: richiedono sempre una procedura attiva per ottenere la certificazione medica o il verbale INPS e poi il rilascio dell’attestato/codice da parte della ASL. La durata varia: può essere illimitata per condizioni permanenti o avere una scadenza specifica (indicata sull’attestato) per patologie che richiedono verifiche periodiche.
È quindi fondamentale verificare la propria posizione e attivarsi per richiedere o rinnovare l’esenzione quando necessario.
Rischi per un’autocertificazione non veritiera per ottenere l’esenzione per reddito
Presentare un’autocertificazione dichiarando requisiti reddituali o di status (es. disoccupazione) non veritieri per ottenere un’esenzione a cui non si ha diritto è un comportamento gravemente illecito. Le ASL e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli incrociati per verificare la correttezza delle dichiarazioni.
Le conseguenze di una falsa autocertificazione possono essere pesanti:
• L’ASL ti richiederà la restituzione di tutti i ticket relativi alle prestazioni sanitarie ottenute indebitamente in regime di esenzione, maggiorati degli interessi legali. Il diritto della ASL a recuperare queste somme si prescrive in dieci anni (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1778/2024);
• possono essere applicate ulteriori sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
• dichiarare il falso a un pubblico ufficiale tramite autocertificazione può configurare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 del Codice Penale), che prevede pene detentive.
È quindi assolutamente sconsigliato fornire dichiarazioni non veritiere.

03/05/2025

Dubbi sulla busta paga delle ferie? Di regola i buoni pasto non sono inclusi. Scopri perché sono legati all'orario di lavoro effettivo e non alla retribuzione ordinaria. Le ferie annuali rappresentano un diritto irrinunciabile per ogni lavoratore, un periodo fondamentale per recuperare le energie p...

Indirizzo

San Cesario Di Lecce

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Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
17:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
17:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
17:30 - 19:30

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