17/12/2025
GRANDE VITTORIA SULLA PRONTA DISPONIBILITA'
Importantissima pronuncia è stata oggi emessa dalla Corte di Appello di Catania in favore di un nostro Collega Infermiere patrocinato dall'Avv. Salvatore Antonino Raciti (Tel. 3280548351) del Foro di Catania, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27427/2024.
Sono state integralmente accolte le doglianze che il nostro Collega dell'ASP di Siracusa aveva sollevato nel 2016 per la violazione dell’art. 7 del CCNI del CCNL del personale del Comparto Sanità del 7.04.1999 in materia di pronta disponibilità.
Nell'ordinanza di rinvio la Cassazione aveva sancito il principio di riferimento cui la Corte di Appello avrebbe dovuto adeguarsi:
“la previsione secondo cui «di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese» (nel caso di specie, non trattandosi di dirigente, declinata dal c.c.n.l. di comparto nel senso che “di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”) va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari e alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci (qui, sei) mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo c.c.n.l. (qui, art. 7, comma 6, c.c.n.l. comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999): Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938; la peculiarità del caso di specie riposa nel fatto che la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, che può far prospettare l’insorgenza del diritto al risarcimento, in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 cod. civ.) del lavoratore che deriverebbe dall’impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi; in sostanza, il superamento dei limiti di turni normali, ovverosia quello previsto come “di regola”, non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un’interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo; tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa”.
E, dunque, la Corte di Appello, adita in riassunzione, riformando la sentenza n. 1272/2019 del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, una indennità oraria doppia rispetto a quella contrattuale per ogni turno di pronta disponibilità eccedente i 6 mensili che lo stesso appellante aveva espletato negli anni precedenti (più di 7), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, ed alle spese processuali dei 4 gradi di giudizio affrontati (giudizio di primo grado; giudizio di appello; giudizio di cassazione; secondo giudizio di appello quale giudice del rinvio).
Invitiamo tutti i Colleghi ad adire le Autorità Giudiziarie al fine di essere tutelati nei termini sopra indicati, precisando che la tutela riguarda i 10 anni precedenti l'avvio dell'azione.