26/07/2025
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Oggi si parla dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI).
Viste le richieste di chiarimenti ricevute, di seguito pubblichiamo una breve nota di Francesco Alberto Comellini sulla modifica introdotta dell’articolo 16 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 .
La norma in esame interviene sulla disciplina dell’inabilità e dell’inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, vediamone gli aspetti salienti e, perché no, la proposta di soluzione da portare al legislatore nazionale in vista di una auspicabile riforma del sistema pensionistico, capace di dare una prospettiva strutturata di stabilità, sostenibilità ma soprattutto di equità.
I commi 1 e 2 stabiliscono che, per i dipendenti assunti dal 15 marzo 2025 (entrata in vigore del decreto) e iscritti alle principali gestioni previdenziali del pubblico impiego (CTPS, CPDEL, CPS, CPI, CPUG, Fondo Pensioni FS e Fondo Quiescenza Poste, confluiti nell'INPS dal 2012), l’accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità e i conseguenti effetti previdenziali siano regolati dalle norme sulla “invalidità pensionabile” della legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia dal sistema dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI). Il comma 2 coordina inoltre i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio/rapporto con quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Il comma 3 dello stesso articolo, richiamando l’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, esclude dall’applicazione dei commi 1 e 2 il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della “specificità” riconosciuta a tali comparti. Per queste categorie continua dunque a valere il tradizionale apparato di tutele legato al nesso di causalità con il servizio e, in ogni caso la pensione di inabilità assoluta (art. 2 L. 222/1984), se maturati i requisiti contributivi.
L’istituto previdenziale di riferimento per il personale escluso è la pensione privilegiata ordinaria, disciplinata dagli articoli 64 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Essa attribuisce un trattamento pensionistico “privilegiato” quando l’infermità o la lesione che determina l’inidoneità al servizio è riconosciuta dipendente da causa di servizio, indipendentemente dall’età e dall’anzianità contributiva. La natura causale del presupposto distingue radicalmente questo beneficio dall’AOI, che richiede invece un requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e un requisito contributivo, senza domandare alcun collegamento con il servizio.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e per l’erogazione dell’equo indennizzo è regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Il regolamento individua l’iniziativa a domanda, l’accertamento medico presso la Commissione medica ospedaliera, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e il provvedimento conclusivo dell’Amministrazione. In tale ambito, la richiesta di equo indennizzo deve essere presentata, di regola, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza o dal momento in cui la menomazione si è manifestata quale conseguenza di una infermità già riconosciuta dipendente. Per la pensione privilegiata ordinaria, quando la dipendenza non sia stata ancora accertata, la domanda è ammessa entro cinque anni dalla cessazione dal servizio; il termine è elevato a dieci anni in ipotesi specifiche (ad esempio, parkinsonismo o patologie ad eziopatogenesi non definita), secondo quanto previsto dall’articolo 169 del D.P.R. 1092/1973 e dalla prassi amministrativa consolidata.
Il quadro che emerge evidenzia due regimi differenti: da un lato, gli assunti “ordinari” dopo il 15 marzo 2025 accedono a una prestazione di tipo assicurativo-previdenziale basata sulla riduzione della capacità lavorativa a prescindere dalla causa; dall’altro, il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico resta ancorato a un sistema che tutela soprattutto – e spesso esclusivamente – le infermità connesse al servizio. Ciò può determinare un’area di scopertura per le invalidità “extra-causali” del personale escluso, che non trova nell’AOI una valvola di protezione e deve fare affidamento sulle prestazioni di invalidità civile o su altri strumenti non specificamente calibrati sul rapporto di lavoro pubblico. La coerenza complessiva dell’assetto normativo dipende dalla tenuta, sul piano costituzionale, della giustificazione fondata sulla “specificità” dei comparti esclusi: la differenziazione appare tendenzialmente legittima ove il pregiudizio derivi dal servizio (dove il regime speciale offre tutele anche più incisive), mentre risulta più problematica quando l’invalidità non abbia alcun nesso con l’attività istituzionale.
In termini di prospettiva applicativa, l’Amministrazione destinataria di richieste di chiarimento può evidenziare che il nuovo regime dell’AOI non opera per i soggetti del comma 3 e che, per questi, restano integralmente vigenti le procedure e i termini di cui al D.P.R. 461/2001 e al D.P.R. 1092/1973. Può altresì rappresentare che eventuali istanze di modifica dell’articolo 16 dovranno essere valutate in sede legislativa, specie se finalizzate a introdurre una tutela per le invalidità non dipendenti da causa di servizio nel comparto sicurezza/difesa/soccorso, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto ai neoassunti delle altre amministrazioni.
La via più lineare per garantire pari trattamento, quando l’invalidità deriva da eventi estranei all’attività istituzionale, è estendere anche al personale dei comparti sicurezza, difesa e CNVVF l’accesso all’Assegno ordinario di invalidità della legge 222/1984, limitatamente a tali eventi extralavorativi. In pratica, si potrebbe intervenire sul comma 3 dell’art. 16 D.L. 25/2025 introducendo una clausola di salvaguardia (“ferma restando la specificità per le infermità da causa di servizio, ai soggetti di cui al presente comma si applicano i commi 1 e 2 in caso di invalidità non dipendente dal servizio”).
La soluzione qui prospettata ha tre vantaggi: 1) ripristina la simmetria di tutela tra neoassunti; 2) non tocca il regime speciale (PPO, equo indennizzo) quando l’infermità è servizio-correlata; 3) utilizza un istituto già esistente e finanziariamente tracciabile (AOI), evitando di creare una nuova prestazione. Tecnicamente può essere attuata con un emendamento alla legge di conversione successiva, a un decreto correttivo o in un provvedimento collegato alla legge di bilancio, definendo la copertura nella gestione previdenziale di riferimento (ex INPDAP/MEF) tramite convenzione con INPS.
Alternativa, più complessa ma ugualmente efficace, è introdurre nella disciplina della pensione privilegiata ordinaria un “ramo” dedicato all’invalidità extra-lavorativa, che prescinda dalla causa di servizio e applichi criteri sanitari simili alla L. 222/1984. Si manterrebbe l’unitarietà del sistema speciale, ma occorrerebbe riscrivere gli articoli 64 e seguenti del D.P.R. 1092/1973 (o aggiungere un capo ad hoc) e definire nuove basi attuariali.
Soluzioni meramente amministrative (circolari, fondi di solidarietà interni, polizze assicurative collettive) possono mitigare gli effetti ma non eliminano la disparità: la parità di trattamento su una prestazione previdenziale richiede un intervento normativo.
La scelta più semplice e coerente, potrebbe essere quella di aprire l’AOI extra-lavorativa anche agli esclusi dal comma 3, preservando per loro gli istituti speciali quando l’infermità è legata al servizio.
Francesco Alberto Comellini
Componente del Comitato Tecnico Scientifico OSPERDI ETS