Osservatorio Permanente sulla Disabilità

Osservatorio Permanente sulla Disabilità Centro di ricerca e di promozione sociale. Attività di rappresentanza istituzionale sui temi correlati alle disabilità

L' OsPerDi esercita la propria missione istituzionale perseguendo il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità.

14/08/2025

Roma, 12 agosto 2025 – “Il decreto legislativo attuativo della legge delega n. 111/2023 varato lo scorso 22 luglio dal Consiglio dei Ministri, merita attenzione e confronti costruttivi anche per l’ambito del Terzo Settore”. Lo ha dichiarato in una nota di commento al provvedimento del decret...

🔴🔴🔴Dal “dopo sentenza” al “prima in Aula”: il tempo delle decisioni e il valore perduto delle pregiudiziali di costituzi...
11/08/2025

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Dal “dopo sentenza” al “prima in Aula”: il tempo delle decisioni e il valore perduto delle pregiudiziali di costituzionalità

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L'intervento di Francesco Alberto Comellini, componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità.

🔴🔴🔴  👇Invalidità, che cosa è cambiato per l’assegno ordinario e perché i comparti sicurezza restano scoperti. Dubbi sull...
11/08/2025

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Invalidità, che cosa è cambiato per l’assegno ordinario e perché i comparti sicurezza restano scoperti. Dubbi sulla legittimità costituzionale

https://www.firstonline.info/invalidita-che-cosa-e-cambiato-per-lassegno-ordinario-e-perche-i-comparti-sicurezza-restano-scoperti-dubbi-sulla-legittimita-costituzionale/



Osservatorio Permanente sulla Disabilità

La recente conversione in legge del decreto‑legge 14 marzo 2025, n. 25, ha acceso l’attenzione sulla disciplina dell’invalidità nel pubblico impiego. La scelta di mantenere un doppio binario produce uno spazio di scopertura

26/07/2025

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Oggi si parla dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI).

Viste le richieste di chiarimenti ricevute, di seguito pubblichiamo una breve nota di Francesco Alberto Comellini sulla modifica introdotta dell’articolo 16 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 .

La norma in esame interviene sulla disciplina dell’inabilità e dell’inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, vediamone gli aspetti salienti e, perché no, la proposta di soluzione da portare al legislatore nazionale in vista di una auspicabile riforma del sistema pensionistico, capace di dare una prospettiva strutturata di stabilità, sostenibilità ma soprattutto di equità.

I commi 1 e 2 stabiliscono che, per i dipendenti assunti dal 15 marzo 2025 (entrata in vigore del decreto) e iscritti alle principali gestioni previdenziali del pubblico impiego (CTPS, CPDEL, CPS, CPI, CPUG, Fondo Pensioni FS e Fondo Quiescenza Poste, confluiti nell'INPS dal 2012), l’accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità e i conseguenti effetti previdenziali siano regolati dalle norme sulla “invalidità pensionabile” della legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia dal sistema dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI). Il comma 2 coordina inoltre i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio/rapporto con quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Il comma 3 dello stesso articolo, richiamando l’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, esclude dall’applicazione dei commi 1 e 2 il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della “specificità” riconosciuta a tali comparti. Per queste categorie continua dunque a valere il tradizionale apparato di tutele legato al nesso di causalità con il servizio e, in ogni caso la pensione di inabilità assoluta (art. 2 L. 222/1984), se maturati i requisiti contributivi.

L’istituto previdenziale di riferimento per il personale escluso è la pensione privilegiata ordinaria, disciplinata dagli articoli 64 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Essa attribuisce un trattamento pensionistico “privilegiato” quando l’infermità o la lesione che determina l’inidoneità al servizio è riconosciuta dipendente da causa di servizio, indipendentemente dall’età e dall’anzianità contributiva. La natura causale del presupposto distingue radicalmente questo beneficio dall’AOI, che richiede invece un requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e un requisito contributivo, senza domandare alcun collegamento con il servizio.

Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e per l’erogazione dell’equo indennizzo è regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Il regolamento individua l’iniziativa a domanda, l’accertamento medico presso la Commissione medica ospedaliera, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e il provvedimento conclusivo dell’Amministrazione. In tale ambito, la richiesta di equo indennizzo deve essere presentata, di regola, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza o dal momento in cui la menomazione si è manifestata quale conseguenza di una infermità già riconosciuta dipendente. Per la pensione privilegiata ordinaria, quando la dipendenza non sia stata ancora accertata, la domanda è ammessa entro cinque anni dalla cessazione dal servizio; il termine è elevato a dieci anni in ipotesi specifiche (ad esempio, parkinsonismo o patologie ad eziopatogenesi non definita), secondo quanto previsto dall’articolo 169 del D.P.R. 1092/1973 e dalla prassi amministrativa consolidata.

Il quadro che emerge evidenzia due regimi differenti: da un lato, gli assunti “ordinari” dopo il 15 marzo 2025 accedono a una prestazione di tipo assicurativo-previdenziale basata sulla riduzione della capacità lavorativa a prescindere dalla causa; dall’altro, il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico resta ancorato a un sistema che tutela soprattutto – e spesso esclusivamente – le infermità connesse al servizio. Ciò può determinare un’area di scopertura per le invalidità “extra-causali” del personale escluso, che non trova nell’AOI una valvola di protezione e deve fare affidamento sulle prestazioni di invalidità civile o su altri strumenti non specificamente calibrati sul rapporto di lavoro pubblico. La coerenza complessiva dell’assetto normativo dipende dalla tenuta, sul piano costituzionale, della giustificazione fondata sulla “specificità” dei comparti esclusi: la differenziazione appare tendenzialmente legittima ove il pregiudizio derivi dal servizio (dove il regime speciale offre tutele anche più incisive), mentre risulta più problematica quando l’invalidità non abbia alcun nesso con l’attività istituzionale.

In termini di prospettiva applicativa, l’Amministrazione destinataria di richieste di chiarimento può evidenziare che il nuovo regime dell’AOI non opera per i soggetti del comma 3 e che, per questi, restano integralmente vigenti le procedure e i termini di cui al D.P.R. 461/2001 e al D.P.R. 1092/1973. Può altresì rappresentare che eventuali istanze di modifica dell’articolo 16 dovranno essere valutate in sede legislativa, specie se finalizzate a introdurre una tutela per le invalidità non dipendenti da causa di servizio nel comparto sicurezza/difesa/soccorso, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto ai neoassunti delle altre amministrazioni.

La via più lineare per garantire pari trattamento, quando l’invalidità deriva da eventi estranei all’attività istituzionale, è estendere anche al personale dei comparti sicurezza, difesa e CNVVF l’accesso all’Assegno ordinario di invalidità della legge 222/1984, limitatamente a tali eventi extralavorativi. In pratica, si potrebbe intervenire sul comma 3 dell’art. 16 D.L. 25/2025 introducendo una clausola di salvaguardia (“ferma restando la specificità per le infermità da causa di servizio, ai soggetti di cui al presente comma si applicano i commi 1 e 2 in caso di invalidità non dipendente dal servizio”).

La soluzione qui prospettata ha tre vantaggi: 1) ripristina la simmetria di tutela tra neoassunti; 2) non tocca il regime speciale (PPO, equo indennizzo) quando l’infermità è servizio-correlata; 3) utilizza un istituto già esistente e finanziariamente tracciabile (AOI), evitando di creare una nuova prestazione. Tecnicamente può essere attuata con un emendamento alla legge di conversione successiva, a un decreto correttivo o in un provvedimento collegato alla legge di bilancio, definendo la copertura nella gestione previdenziale di riferimento (ex INPDAP/MEF) tramite convenzione con INPS.

Alternativa, più complessa ma ugualmente efficace, è introdurre nella disciplina della pensione privilegiata ordinaria un “ramo” dedicato all’invalidità extra-lavorativa, che prescinda dalla causa di servizio e applichi criteri sanitari simili alla L. 222/1984. Si manterrebbe l’unitarietà del sistema speciale, ma occorrerebbe riscrivere gli articoli 64 e seguenti del D.P.R. 1092/1973 (o aggiungere un capo ad hoc) e definire nuove basi attuariali.

Soluzioni meramente amministrative (circolari, fondi di solidarietà interni, polizze assicurative collettive) possono mitigare gli effetti ma non eliminano la disparità: la parità di trattamento su una prestazione previdenziale richiede un intervento normativo.

La scelta più semplice e coerente, potrebbe essere quella di aprire l’AOI extra-lavorativa anche agli esclusi dal comma 3, preservando per loro gli istituti speciali quando l’infermità è legata al servizio.

Francesco Alberto Comellini
Componente del Comitato Tecnico Scientifico OSPERDI ETS

Un nuovo articolo del nostro Francesco Alberto Comellini, da leggere.Michela Scafetta Il Garante dei Disabili della Regi...
13/07/2025

Un nuovo articolo del nostro Francesco Alberto Comellini, da leggere.

Michela Scafetta Il Garante dei Disabili della Regione Campania Uici Presidenza Nazionale Daniela Dondi SUM Interforze CEI - Conferenza Episcopale Italiana Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità - Regione Puglia Carabinieri Guardia di Finanza Massimiliano De Toma CGSI - Comitato Giovani Sordi Italiani Viminale - Ministero dell'Interno Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri ONU Femmes Confsal Antonio Tajani Maurizio Leo ANMIC Presidenza Nazionale

L’11 luglio 2025 è stato pubblicato il documento redatto dall’Ufficio Studi del Parlamento che sintetizza le 360 proposte di legge in corso di esame nei due rami parlamentari. Il report ha dato avvio a un’analisi rivolta a misurare il grado di attenzione riservato alle tematiche della disabil...

🔴🔴🔴 Buona domenica‼️ Ci ha colpito molto un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano il 20 giugno, che partendo da una r...
22/06/2025

🔴🔴🔴 Buona domenica‼️

Ci ha colpito molto un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano il 20 giugno, che partendo da una riforma del Governo della Repubblica di Turchia, che potrebbe passare inosservata perché molto di nicchia e che riguarda i diritti successori, coglie l'occasione per esaminare in modo più ampio il clima politico e democratico di quel paese.

🧩 Osperdi non intende entrare nel dibattito che riguarda la Turchia.

Tuttavia il tema centrale, usato nell'articolo per formulare un elenco di fatti ritenuti lesivi delle libertà fondamentali, non esamina un aspetto che - a nostro avviso - potrebbe invece avere un impatto ancor maggiore sul piano internazionale e delle relazioni bilaterali tra paesi, riferito ai diritti successori con riguardo alle persone con disabilità ovvero a queste anche nel caso in cui siano anche cittadini stranieri.

📝 Il CTS di Osperdi propone una propria riflessione per indicare come, talvolta non ce ne rendiamo contro e ragioniamo per aree tematiche scollegate, il tema dei diritti delle persone con disabilità, che poi è un tema afferente ai diritti umani, sia realmente trasversale e non possa non essere considerato nelle sue implicazioni e ricadute sostanziali.

Leggi il commento su

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https://www.osperdi.it/successioni-e-diritti-delle-persone-con-disabilita-in-turchia/

Antonio Tajani
Francesco Alberto Comellini
Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri
CGSI - Comitato Giovani Sordi Italiani
ANMIC Presidenza Nazionale
CEI - Conferenza Episcopale Italiana
Uici Presidenza Nazionale
Massimiliano De Toma
SUM Interforze
Maurizio Leo
Michela Scafetta
Confsal
Daniela Dondi
ONU Femmes Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità - Regione Puglia Il Garante dei Disabili della Regione Campania

L’articolo “Attacco di Erdogan alle donne: le eredità non saranno più divise equamente né davanti a un notaio” di Roberta Zunini (Il Fatto Quotidiano, 20 giugno 2025) descrive la decisione governativa di consentire la ripartizione consensuale degli immobili ereditari senza controllo notaril...

Lo scorso sei giugno il nostro Francesco Alberto Comellini, componente del   di  , ha tenuto un lezione sulla Violenza d...
14/06/2025

Lo scorso sei giugno il nostro Francesco Alberto Comellini, componente del di , ha tenuto un lezione sulla Violenza di Genere e , presso il Viminale - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Matteo Piantedosi

Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Carabinieri Guardia di Finanza

Daniela Dondi
Confsal
Antonio Tajani
Marco Osnato
SUM Interforze
Maurizio Leo
ANMIC Presidenza Nazionale
Michela Scafetta

🔴🔴🔴 L’Italia diseguale nelle parole del Governatore e nei numeri dell’ISTAT: lavoro, disabilità e coesione sotto stressN...
30/05/2025

🔴🔴🔴 L’Italia diseguale nelle parole del Governatore e nei numeri dell’ISTAT: lavoro, disabilità e coesione sotto stress

Nel confronto tra la Relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Rapporto ISTAT 2025, affiora una rappresentazione duale del Paese, capace di restituire con nettezza le criticità strutturali che minacciano la coesione sociale, la tenuta del mercato del lavoro e la garanzia dei diritti fondamentali, in particolare per le persone in condizioni di disabilità o fragilità persistente. Sebbene i due documenti adottino linguaggi diversi — la Relazione connotata da una visione macroeconomica sistemica, il Rapporto ISTAT radicato nell’osservazione empirica dei fenomeni sociali — entrambi convergono nel delineare un quadro di crescente disuguaglianza, in cui la condizione delle persone con disabilità si configura come indicatore sensibile delle disfunzioni del sistema.
Il Governatore Panetta, pur non dedicando uno spazio esplicito alla disabilità, colloca la questione della coesione sociale al centro del suo impianto analitico, evocando la necessità di un’Europa solidale e di un’Italia che non lasci indietro le sue componenti più vulnerabili. I richiami alla perdita di produttività, alla stagnazione salariale, all’inefficacia redistributiva del sistema fiscale e alla transizione demografica, costituiscono tutti elementi che interpellano direttamente il sistema di protezione delle persone con disabilità, anche se non citato. Il nodo dell’invecchiamento attivo, ad esempio, viene trattato nella Relazione con riferimento al rischio di contrazione della base produttiva e alla sostenibilità del welfare, ma i riflessi sulla popolazione già in condizioni di svantaggio — come le persone disabili con crescenti bisogni assistenziali — rimangono affidati all’intuizione del lettore esperto, senza una declinazione operativa.
Di contro, il Rapporto ISTAT 2025 adotta un’impostazione marcatamente centrata sulla misurazione delle condizioni di vita e di salute, con dati disaggregati che mostrano come le persone con disabilità siano esposte a più alti livelli di disagio economico, isolamento sociale, deprivazione materiale e difficoltà di accesso al lavoro. Il documento non si limita alla registrazione statistica delle disparità, ma le colloca in una traiettoria temporale, dimostrando come i progressi normativi degli ultimi anni non abbiano prodotto un impatto sufficiente a riequilibrare le opportunità. L’incapacità del mercato del lavoro di includere stabilmente le persone con disabilità, unita all’erosione del potere d’acquisto delle famiglie più fragili, viene evidenziata come causa primaria di diseguaglianza persistente e di vulnerabilità sistemica.
L’aspetto più rilevante del confronto tra i due documenti risiede dunque nella relazione tra rischio economico e debolezza sociale. Se la Relazione del Governatore individua nella bassa produttività e nella frammentazione territoriale i principali ostacoli alla crescita, il Rapporto ISTAT mostra come tali fattori si traducono, in modo immediato, nella difficoltà di garantire diritti effettivi alle persone con disabilità. I due documenti parlano lo stesso linguaggio quando denunciano il divario Nord-Sud, il sotto-investimento nel capitale umano, la precarietà delle condizioni lavorative e l’insufficienza delle reti di cura, ma divergono nell’identificazione dei soggetti maggiormente colpiti. È l’ISTAT a far emergere, con maggiore precisione, la figura del cittadino disabile come soggetto sistematicamente penalizzato da una governance diseguale.
Non meno significativo è il trattamento della questione fiscale e della spesa sociale. Panetta denuncia l’inefficacia dell’attuale struttura del prelievo e il rischio di una frattura generazionale, ma la sua analisi resta centrata sull’efficienza del sistema nel suo complesso, senza considerare le specificità dei carichi familiari derivanti dalla presenza di disabilità. L’ISTAT, al contrario, documenta come le famiglie con almeno una persona disabile siano più esposte alla povertà assoluta e abbiano una minore resilienza rispetto agli shock, anche a parità di reddito. La vulnerabilità sanitaria e abitativa, il maggiore ricorso ai servizi pubblici, le difficoltà nell’accesso all’istruzione e alla mobilità, sono tutte dimensioni che si intrecciano con le dinamiche macroeconomiche ma che raramente entrano nelle agende strategiche delle istituzioni finanziarie.
Il mancato incrocio tra l’analisi macroeconomica della Banca d’Italia e l’approccio sociale dell’ISTAT segnala una frattura di sistema, in cui le persone con disabilità rischiano di diventare una variabile residuale nel disegno delle politiche pubbliche. A fronte di una normativa che negli ultimi anni si è progressivamente arricchita di strumenti orientati alla piena partecipazione (come il progetto di vita, il collocamento mirato, la valutazione multidimensionale), l’assenza di un monitoraggio centralizzato della loro effettiva implementazione indica un vuoto di accountability istituzionale. Né il Governatore né l’ISTAT possono colmare direttamente questo vuoto, ma entrambi forniscono alla politica gli elementi per comprendere che una strategia di crescita non può prescindere da una visione integrata dei diritti sociali. Letti quindi in parallelo, la Relazione della Banca d’Italia e il Rapporto ISTAT, descrivono un Paese che, pur disponendo di strumenti giuridici avanzati, non è ancora riuscito a trasformare il diritto in realtà per le persone con disabilità. Ne prendiamo atto e affidiamo alla Politica il compito di saper leggere queste analisi non come documenti paralleli, ma come voci complementari di un’unica diagnosi strutturale: quella di un’Italia che rischia di smarrire la propria coesione se non assume l’inclusione come principio guida di ogni riforma. La disabilità, da questo punto di vista, non è un segmento di intervento, ma una lente per valutare la giustizia dell’intero impianto sociale.

Francesco Alberto Comellini - Componente del Comitato Tecnico Scientifico Osservatorio Permanente sulla Disabilità - OSPERDI ETS

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ​L'articolo di Osperdi denuncia la mancanza di tutele per i caregiver familiari in Italia, evidenziando l'urgenza...
01/05/2025

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ​L'articolo di Osperdi denuncia la mancanza di tutele per i caregiver familiari in Italia, evidenziando l'urgenza di una disciplina amministrativa organica che ne riconosca il ruolo e i diritti. Un appello a colmare il vuoto normativo che penalizza chi assiste quotidianamente i propri cari.

Buon primo maggio ‼️

Che significato ha, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con grave disabilità, contribuendo in modo determinante alla tenuta del sistema di welfare nazionale, celebrare la festa del Primo Maggio? È possibile onorare il lavoro, riconosciuto dalla Costituzione come fondamento della Rep...

Verso un nuovo pontificato inclusivo?Il futuro Papa tra disabilità, diritto internazionale e diplomazia vaticana.Leggi t...
22/04/2025

Verso un nuovo pontificato inclusivo?
Il futuro Papa tra disabilità, diritto internazionale e diplomazia vaticana.

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Si delinea un pontificato che potrebbe imprimere una svolta anche sul versante della tutela dei diritti delle persone con disabilità

🔴🔴🔴 Francesco Alberto Comellini di Osperdi effettua una breve analisi di sintesi del DEF 2025 che introduce misure rilev...
15/04/2025

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Francesco Alberto Comellini di Osperdi effettua una breve analisi di sintesi del DEF 2025 che introduce misure rilevanti per la disabilità, tra cui fondi per università e AFAM, ma manca ancora una strategia strutturata e sistemi di monitoraggio efficaci. Persistono criticità in ambito lavorativo e sul ruolo dei caregiver familiari. Proposta: introduzione di un indice oggettivo (IPSA) per valutare l’efficacia delle politiche. La programmazione resta frammentata e priva di indicatori condivisi.

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