01/05/2025
I VOLONTARI e la PROTEZIONE CIVILE NON POSSONO UTILIZZARE SEGNALI DISTINTIVI (PALETTE) DI GESTIONE DEL TRAFFICO.
L'utilizzo è riservato al personale incaricato della prevenzione e dell’accertamento dei reati in materia di circolazione (articoli 11 e 12 del Codice della Strada e artt. 21-24 del conseguente regolamento di esecuzione ed attuazione).
Ai volontari non è permesso svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non devono adoperare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività istituzionali.
Fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) chiamati a fronteggiare l’emergenza stessa si avvalgono del supporto dei volontari: in questi frangenti al Volontariato può essere affidata, con uno scopo ben preciso, la paletta istituzionale, in ausilio al personale dell’amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi.
In sostanza il Volontariato utilizza la paletta solo su indicazione e nei limiti (anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di Polizia, Carabinieri, ecc.) titolari dell’uso delle stesse.
I volontari aderenti ad una organizzazione non possono in alcun modo svolgere funzioni di ausiliari del traffico.
L’espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il Volontariato è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di grandi eventi dichiarati e coordinati dalle competenti autorità.
L’uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.
Nei provvedimenti degli amministratori si trovano frequentemente richiami di legge che, se esaminati con attenzione, non consentono di delegare, autorizzare o chiamare in causa, a qualsiasi titolo, volontari di protezione civile. Il più frequente di questi richiami è l’art. 7 del codice della strada ma che assolutamente non autorizza volontari alla gestione della viabilità.
SANZIONI PENALI PER CHI UTILIZZA LE PALETTE
L’uso illegittimo del “segnale distintivo” può configurare la denuncia a piede libero per violazione degli artt. 323 Codice Penale con una pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione; oppure art. 471 C.P. con una pena fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00.
L’art. 497/ter del C.P. prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena della reclusione da 1 a 4 anni. Senza contare che il successivo art. 498 punisce con una “semplice” sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 chi usurpa “titoli e onori” diversi da quelli previsti dall’art. 497/ter.
Il ministero dell’Interno, con la circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100, ha chiarito e precisato che : «…rientrano nella fattispecie di cui all’art. 497/ter anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare»