10/02/2026
𝐏𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥'𝟖𝟏/𝟎𝟖, 𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛.01/2026
la nuova "𝑟𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒𝑡𝑡𝑎" social della Divisione Medicina e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di AlcaMed
Oggi parliamo della 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥/𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢
(art. 41 lett. e-quater D.Lgs. 81/08)
Nota normativa: la lett. e-quater è stata inserita dal D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025 (in vigore dal 31/12/2025).
Fonti: T.U. 81/08 Gennaio 2026 e DL 159/25
𝟏) 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, co. 1, lett. g).
L’art. 41 elenca tipologie “tipiche” di visita (preventiva, periodica, cambio mansione, ecc.) e, tra le novità, introduce una visita aggiuntiva e specifica: la lett. e-quater (“ragionevole motivo”).
Il T.U. non prevede una “visita straordinaria a richiesta libera del datore di lavoro” per ragioni generiche o disciplinari: la sorveglianza sanitaria deve restare correlata ai rischi lavorativi e alle fattispecie previste dal decreto.
𝟐) 𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 “𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨” (art. 41, co. 2, lett. e-quater), è una visita medica:
- effettuata prima o durante il turno lavorativo;
- in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze;
- finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi sotto tale effetto;
- limitata alle attività ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi di L. 125/2001 art. 15 e DPR 309/1990 art. 125,
“nel rispetto delle disposizioni vigenti” in materia di controlli alcol/stupefacenti.
𝟑) “𝐈𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚?”
Il datore può attivare una visita dal Medico Competente solo quando esiste un “aggancio” previsto dal D.Lgs. 81/08 (cioè quando la visita rientra nella sorveglianza sanitaria o in una tipologia di visita prevista dall’art. 41).
Non può invece usare il Medico Competente per “farsi fare un parere” su un fatto extra-lavorativo o per finalità disciplinari.
Quando può farlo (casi tipici ammessi)
Il datore può “inviare” il lavoratore a visita se si rientra in una di queste situazioni:
Visite già previste dal programma di sorveglianza sanitaria ossia
il datore ha l’obbligo di inviare i lavoratori alle visite alle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
Visita/anticipazione/rimodulazione della periodicità legata ai rischi
La periodicità delle visite può essere stabilita o modificata in funzione della valutazione del rischio, e quindi può emergere la necessità di anticipare/adeguare la sorveglianza sanitaria.
Visita “e-quater” (ragionevole motivo) – solo in condizioni precise
è possibile attivare la visita prima o durante il turno se c’è un ragionevole motivo di ritenere il lavoratore sotto effetto di alcol o sostanze, e solo se svolge attività ad elevato rischio infortuni.
Quindi, nella pratica, cosa può fare il datore di lavoro?
NON può: “Ti mando dal medico competente perché mi è arrivato un verbale / perché voglio capire cosa significa / per motivi disciplinari.”
PUÒ (correttamente):
segnalare al MC un fatto che può avere impatto sulla sicurezza o sulla mansione (es. guida, mansione a rischio, sospetto alcol/stupefacenti);
chiedere al MC se ricorrono i presupposti di legge per attivare una visita (es. e-quater, oppure anticipare/aggiornare sorveglianza, oppure visita per cambio mansione);
𝟒) 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢: 𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐞 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐚
Le visite mediche comprendono “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente” e sono “a cura e spese del datore di lavoro”.
𝟓) 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥-𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 / 𝐭𝐨𝐬𝐬𝐢𝐜𝐨𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚: 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟔
Il T.U. chiarisce che, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, alcune visite (tra cui anche la e-quater) sono “altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Subito dopo introduce il comma 4-bis:
entro il 31/12/2026, con accordo in Conferenza Stato-Regioni (previa consultazione delle parti sociali), “vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol-dipendenza”.
Se l’accordo non si raggiunge, il Ministro della salute (di concerto con il Ministro del lavoro) può intervenire con decreto trascorsi 60 giorni dal termine:
oggi le regole operative su chi, come, quando e con quali garanzie si fanno gli accertamenti per alcol-dipendenza/tossicodipendenza derivano da un quadro “a più livelli” (norme + intese/accordi) e il legislatore, con le modifiche 2025, ha messo nero su bianco la necessità di aggiornare e armonizzare tali condizioni/modalità entro una data certa (31/12/2026), demandando il dettaglio tecnico-procedurale a un accordo Stato-Regioni (e, in mancanza, a un decreto ministeriale).
𝟔) 𝐂𝐚𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 “𝐫𝐢𝐭𝐢𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞” 𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 (𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚)
Il ritiro/sospensione patente è un fatto amministrativo: impatta subito sull’organizzazione (se la mansione richiede guida, il lavoratore non può essere adibito alla guida fino a ripristino titolo).
L’invio del verbale al medico competente non è automaticamente necessario per la sorveglianza sanitaria: diventa pertinente solo se il contenuto del verbale fa emergere elementi che si traducono in rischio lavorativo (es. sospetto uso alcol/stupefacenti in attività ad elevato rischio) e quindi può valutarsi l’attivazione della e-quater (prima/durante turno) o l’adeguamento del protocollo/periodicità.
In ogni caso, il Medico Competente per esprimersi deve seguire l’art. 41 (visita + eventuali accertamenti mirati decisi da lui).
𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑙𝑙𝑖
𝑅𝑆𝑃𝑃 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑖 𝐿𝑢𝑜𝑔ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝐿𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜.