12/03/2021
EQUO COMPENSO
Regione Umbria
Deliberazione n. 126 del 9 marzo 2021
OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “𝗡𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝘀𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘃𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲”.
D E L I B E R A
- di approvare la legge regionale concernente: “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, composta da n. 4 articoli nel testo che segue:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme per la tutela delle
prestazioni professionali rese sulla base di istanze
presentate alla pubblica amministrazione per conto dei
privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro
svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e
contrastare l'evasione fiscale.
Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)
1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad
intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali,
provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da
tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla
lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal
committente, unitamente alla copia fotostatica di un
documento d'identità in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto
autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento
diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del professionista o dei professionisti
sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme
di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle
correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento
dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La
richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione
che ha ricevuto l'istanza.
3. Le disposizioni dell’articolo 2 e dei commi 1 e 2 del
presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti
gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ove il committente non abbia già corrisposto
integralmente il compenso dovuto al professionista e
abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi
dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del d.l. 34/2020.
Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
già previste a legislazione vigente, assicurando
l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e
delle altre amministrazioni pubbliche interessate.