12/01/2021
COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL 12 DICEMBRE 2020
- NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CON LE NUOVE REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI PER I DEFUNTI COVID-
Si informa che in data 11 gennaio 2021 il Ministero della Salute ha approvato la Circolare n. 000818 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione”. Tale Circolare sostituisce le precedenti e, nello specifico, la Circolare 15280 del 2 maggio 2020 che, sino a oggi, era stato il documento di riferimento al quale attenersi per la gestione di defunti per COVID-19 o presunti tali.
Il testo della nuova Circolare ministeriale ricalca in larga parte quanto disposto nella precedente ed interviene sui seguenti temi:
A. Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti;
B. Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte;
C. Accesso al cimitero e partecipazione ai riti di commiato;
D. Potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri;
E. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale;
F. Procedure di monitoraggio della mortalità;
G. Natura e durata delle indicazioni emergenziali.
Di particolare interesse risulta l’Allegato 1 nel quale sono indicate le precauzioni da adottare per defunti con malattia infettivo diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata, affrontando nello specifico i seguenti temi:
A. Osservazione dei cadaveri e cautele antecedenti il trasporto funebre;
B. Precauzioni nella manipolazione del defunto e per l’incassamento;
C. Trasporto funebre in cimitero e crematorio;
D. Esami autoptici e riscontri diagnostici.
Si evidenzia che l’Allegato 1 punto B ribadisce i protocolli ai quali attenersi per le morti in abitazione, luoghi pubblici e strutture. Nello specifico viene precisato che, nei decessi avvenuti nelle strutture sanitarie, prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento.
In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre deve provvedere all’incassamento del defunto riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo in un lenzuolo imbevuto di disinfettante o inserendolo in sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente.
Questa disposizione, relativa alla riduzione al minimo delle occasioni di contatto con il defunto, pare essere in contrasto con quanto disposto nel medesimo documento, laddove viene previsto che, sui defunti COVID-19, sono consentiti la vestizione, la tanatocosmesi, il lavaggio, il taglio di unghie, interventi su capelli e barba (consentiti utilizzando i previsti dispositivi di protezione individuale obbligatori per chi manipola un ca****re).
In situazione di consistente focolaio, nei territori specifici ove dovesse rilevarsi tale eventualità, questi interventi sono vietati con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.
Permane in ogni caso la necessità di provvedere, dopo l’incassamento del defunto e confezionamento del feretro secondo le indicazioni dell’Allegato 2, alla sua sigillatura e disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
L’Allegato 2 entra nel merito dei criteri di confezionamento dei feretri e delle caratteristiche che questi devono avere in funzione di inumazione, cremazione, tumulazione, tumulazione temporanea in attesa di cremazione (entro una settimana), feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione e feretri destinati a tumulazione stagna.
Sul tema si evidenzia che permane l’obbligo della cassa di zinco per i defunti COVID destinati ad inumazione (non essendoci attualmente in commercio sostituti dello zinco autorizzati per l’inumazione di defunti per malattie infettivo diffusive).
Si segnala inoltre che la nuova Circolare ministeriale ha eliminato la possibilità di applicare la valvola ai feretri destinati a tumulazione stagna (la precedente Circolare esplicitava invece tale possibilità). A riguardo si rammenta che, per i defunti deceduti per malattia infettivo diffusiva, è vietato l’utilizzo della valvola ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n.34678 del 13/12/2016. Non essendo possibile utilizzare valvole è plausibile che, nel tempo, le sovrapressioni interne del feretro comportino problemi di tenuta del feretro. Sul tema la Circolare ministeriale dispone che, in caso di eventuale cedimento del cofano di zinco, sia necessario utilizzare “soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami”.
IMPORTANTE: nella nuova Circolare è stato introdotto un modulo “Allegato 3 – Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia di ca****re con sospetta o con-clamata malattia infettivo diffusiva COVID-19” con il quale l’addetto al trasporto deve dichiarare il corretto confezionamento del feretro secondo le disposizioni di cui all’Allegato 2, in funzione della destinazione finale.
CERIMONIE FUNEBRI: va evidenziato che la nuova Circolare ministeriale dispone che “Sono consentite cerimonie funebri in luoghi di culto, sale del commiato, case funerarie, purché a feretro sigillato e disinfettato esternamente e non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del sindaco in situazioni di consistente focolaio” (definito con specifica ordinanza del Sindaco).
La celebrazione del rito funebre si svolge nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni ed è obbligatorio il rispetto delle misure relative al divieto di assembramento, alla distanza interpersonale ed alla protezione delle vie respiratorie. Anche in caso di rito laico o di culti che non abbiano ancora stipulato Intese con lo Stato, indipendentemente dal luogo di svolgimento, valgono sempre le misure di contenimento del contagio indicate per le celebrazioni del rito funebre.
Per consentire la partecipazione di conoscenti, amici e congiunti al rito di commiato va favorita a cura di persona delegata dagli aventi titolo, la trasmissione della ripresa dei momenti più rilevanti attraverso modalità telematiche.
Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico nei termini previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio, il Sindaco può disporre limitazioni di accesso del pubblico o di operatori privati nei cimiteri, che talune operazioni cimiteriali vengano effettuate a cancelli cimiteriali chiusi, chiudere il cimitero o parti di esso.
Permangono le disposizioni di cui al DPCM del 3 dicembre 2020 in ordine allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche che è consentito soltanto in forma statica (dunque non sono possibili i cortei funebri) a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Copia della nuova Circolare del Ministero della Salute n. 000818/2021 è scaricabile dal sito della FENIOF a questo indirizzo:
http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/minsalute8182021.pdf