19/01/2026
📌 Legge n. 106/2025: nuove tutele per i lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti e croniche.
Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 106, che rafforzano il sistema di tutela dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%.
La riforma mira a garantire un più equilibrato bilanciamento tra diritto alla salute e conservazione del posto di lavoro, offrendo strumenti concreti a chi affronta percorsi di cura complessi.
🔹 Congedo straordinario non retribuito per gravi patologie
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono richiedere un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato.
Durante il congedo:
è garantita la conservazione del posto di lavoro;
non spetta la retribuzione;
non è consentito svolgere attività lavorativa;
il periodo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziali, salvo riscatto contributivo.
Restano ferme eventuali previsioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.
🔹 Certificazione sanitaria
L’accesso al congedo è subordinato a certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
🔹 Priorità nell’accesso al lavoro agile
Al termine del congedo straordinario, il lavoratore ha diritto di precedenza nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, ove compatibile con le mansioni, riservato a chi abbia già usufruito del congedo di 24 mesi.
🔹 Tutele per lavoratori autonomi e liberi professionisti
La legge estende specifiche garanzie anche ai lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o con invalidità superiore al 74%, prevedendo la sospensione dell’esecuzione della prestazione continuativa fino a 300 giorni per anno solare, senza pregiudizio del rapporto con il committente.
🔹 Nuovi permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche
È riconosciuto ai lavoratori dipendenti un ulteriore monte di 10 ore annue di permessi, da utilizzare per:
visite mediche;
esami strumentali e di laboratorio;
cure mediche frequenti.
Il diritto spetta anche ai genitori di figli minori affetti dalle medesime patologie.
Le ore sono indennizzate dall’INPS, secondo le modalità dell’indennità di malattia, e devono essere fruite a ore intere.
🔹 Istruzioni operative INPS
La Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025 ha fornito le indicazioni operative per la richiesta e la fruizione dei permessi, che devono essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria.
📎 Le nuove misure si affiancano alle tutele già previste dall’ordinamento, tra cui i permessi di cui alla Legge n. 104/1992.
➡️ La Legge n. 106/2025 rappresenta un importante passo avanti verso un modello di tutela più inclusivo e attento alle condizioni di fragilità, rafforzando la protezione del lavoratore e promuovendo una reale conciliazione tra esigenze di cura e continuità lavorativa.