20/03/2023
🗣 Lo sapevi che i lavoratori che sono donatori di Sangue hanno diritto al permesso retribuito di 24 ore ?
👉 I permessi per la donazione del sangue sono retribuiti, ovvero coperti dall’INPS, ma erogati dal datore di lavoro, per tutti coloro che si assentano dal lavoro per donare gratuitamente il sangue.
👉 Va specificato che se il lavoratore dona il sangue durante un giorno di riposo non ha diritto ad un giorno compensativo.
👉 I permessi retribuiti per donazione di sangue spettano ai lavoratori subordinati, sia dipendenti pubblici che privati e devono, per ottenere i permessi, cedere almeno 250 grami di sangue ed effettuare la donazione presso un centro di raccolta o un centro trasfusionale autorizzato dal Ministero della Sanità, come previsto dal D.M. 8 aprile 1968.
👉 Dopo aver beneficiato del giorno di permesso il dipendente deve presentare al suo datore di lavoro il certificato medico con tutte le informazioni sulla donazione del sangue
🧐 Legge n. 219 del 2005 all’articolo 8 specifica: “I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa“.
👉 Il permesso retribuito spetta quindi per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione, cioè per la durata di 24 ore decorrenti da quando il dipendente si assenta dal lavoro per effettuare il prelievo o, in mancanza di questo dato, dal momento in cui ha effettuato la donazione risultante dal certificato.
👉 Ricordiamo che il lavoratore, prima di beneficiare del permesso, deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data in cui intende donare il sangue, seguendo, se previsto, quanto indicato nei CCNL.
👉 Nei contratti della Sanità sia pubblica che privata il preavviso per i permessi donazione non è indicato e pertanto vale il congruo preavviso. Si precisa che la normativa non prevede che il datore possa rifiutare il permesso adducendo esigenze organizzative o produttive.
👉 Il limite massimo di permessi è legato a quanto stabilisce il D.M. 3 marzo 2005 che fissa un tetto di quattro donazioni all’anno per l’uomo e due per le donne in età fertile per sangue intero. Tra due donazioni l’intervallo minimo è di 90 giorni. Per quanto riguarda invece la donazione di plasmapiastrinoaferesi, il tetto massimo di donazioni previsto dal DM 3/2005 è di massimo 6 l’anno.
👉 Nei soli casi in cui i lavoratori non fossero giudicati idonei alla donazione, si avrebbe diritto al permesso per le ore di assenza necessarie per recarsi presso il centro trasfusionale ed espletare le procedure per l’accertamento dell’inidoneità.
👉 Anche chi dona il midollo osseo ha diritto a dei giorni di permesso regolarmente retribuiti. Si può beneficiare del permesso per tutto il periodo necessario ad individuare i dati genetici del possibile donatore, per eseguire i prelievi necessari per accertare in maniera approfondita l’effettiva compatibilità tra donatore e paziente in attesa di trapianto e per l’accertamento dell’idoneità alla donazione.
👉 I giorni di permesso solitamente sono indicati nel certificato medico e comprendono sia le giornate in cui viene effettivamente la donazione di midollo osseo che quelle successive, così da permettere al donatore di ristabilirsi completamente dopo una procedura particolarmente debilitante.
Fonti:
Legge 219/2005
D.M. 3 marzo 2005
D.M. 8 aprile 1968